Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 30 gennaio 2018, n. 4206. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a fare, in caso di importi non versati sotto soglia, un riscontro meramente ricognitivo dell’intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice
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Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 30 gennaio 2018, n. 4206. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a fare, in caso di importi non versati sotto soglia, un riscontro meramente ricognitivo dell’intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice

Il giudice dell’esecuzione è tenuto a fare, in caso di importi non versati sotto soglia, un riscontro meramente ricognitivo dell’intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, senza rivedere il giudizio di merito, ma tenendo solo conto della specifica contestazione   Sentenza 30 gennaio 2018, n. 4206 Data udienza 28 novembre...

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 novembre 2017, n. 52817. E’ punito con la sola sanzione amministrativa l’omesso versamento all’Inps delle sole ritenute previdenziali e assistenziali operate nei confronti del personale dipendente
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Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 novembre 2017, n. 52817. E’ punito con la sola sanzione amministrativa l’omesso versamento all’Inps delle sole ritenute previdenziali e assistenziali operate nei confronti del personale dipendente

E’ punito con la sola sanzione amministrativa l’omesso versamento all’Inps delle sole ritenute previdenziali e assistenziali operate nei confronti del personale dipendente. Il reato è stato depenalizzato per effetto del Dlgs 8/2016. Sentenza 21 novembre 2017, n. 52817 Data udienza 26 gennaio 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE...

Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 luglio 2017, n. 35786
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Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 luglio 2017, n. 35786

Il pagamento dell’IVA ovvero il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti effettuati nel suddetto termine prima della omologazione non espongono il contribuente al rischio di incriminazione per il reato di bancarotta preferenziale di cui all’articolo 216, u.c. (richiamato dal Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 236, comma 2, n. 1), e...

Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 29 settembre 2016, n. 40650
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Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 29 settembre 2016, n. 40650

L’esclusione della punibilità per il fatto di particolare tenuità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale non più essere applicata in presenza di più reati continuati giudicati nello stesso procedimento Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 29 settembre 2016, n. 40650 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 novembre 2015, n. 46500. In materia di accertamento di reati tributari il processo verbale di constatazione redatto in occasione di controlli è inseribile nel fascicolo del dibattimento nella parte in cui riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato momento e suscettibili di subire modifiche; così che possono essere utilizzati i riscontri documentali e contabili amministrativi quando riproducono una situazione obiettiva neppure contestata. D’altra parte, il processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale, come tale, comunque, acquisibile ed utilizzabile a fini probatori. Qualora, però, nel corso dell’attività ispettiva, emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art.220 disp.att.c.p.p., altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile”. Tale norma prescrive, infatti, che, quando emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle norme delle codice. Da detta disposizione si evince, per converso, che l’obbligo non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all’atto ispettivo o di vigilanza. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il controllo formale relativo alla regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro, compiuto dall’Istituto previdenziale sulla base dei documenti già in suo possesso, non possa considerarsi attività ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art.220 disp. att. cod.proc.pen., che impone l’osservanza delle norme a garanzia della difesa previste dal codice di rito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 novembre 2015, n. 46500 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 05/03/2015, confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza, emessa In data 26/02/2014, con la quale S.F.A. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 maggio 2015, n. 20571. Non è compatibile con lo schema procedurale dell’art. 459 c.p.p. una sentenza di proscioglimento che, esprimendo un giudizio di verosimile insussistenza del dolo, tradisce l’assenza di certezze sul punto e disvela un giudizio di insufficienza probatoria che avrebbe dovuto comportare la restituzione degli atti al pubblico ministero

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza del 19 maggio 2015, n. 20571 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – rel....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2015, n. 12011. la notifica dell’avviso di accertamento a mani del curatore fallimentare non può ritenersi validamente effettuata da parte dell’Istituto previdenziale ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione del pagamento del debito contributivo, così da integrare la causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma primo-bis, D.L. n. 463 del 1983 (conv. in legge n. 638 del 1983)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 marzo 2015, n. 12011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI...