Corte di Cassazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
S.U.P.
SENTENZA 21 luglio 2015, n.31617

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 marzo 2013, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 16 dicembre 2009 dal Tribunale di Roma nei confronti di L.C., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 319 c.p., così riqualificata la originaria imputazione di concussione, perché estinto per prescrizione. Con la medesima sentenza, i giudici dell’appello hanno disposto, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, e art. 322 ter c.p., la confisca delle somme sottoposte a sequestro preventivo fino alla concorrenza di Euro 23.000.

In punto di fatto, la pronuncia sottolinea che l’imputato, funzionario del Comune di Roma presso il settore manutenzione edilizia dei fabbricati, era stato originariamente accusato di avere, assieme al suo dirigente I.F. ed a M.M., costretto C.G., titolare della ditta Euroterm, a consegnargli somme di denaro per un ammontare complessivo di circa 400 – 500 milioni di lire, con la minaccia che, in mancanza del pagamento di tali periodiche tangentì, non avrebbe più svolto l’attività di manutenzione degli immobili comunali.

La Corte di appello, ritenuta provata la percezione delle somme di denaro da parte del L. e dell’ I. in base alle dichiarazioni del C., riscontrate dalle spontanee dichiarazioni rese dal M. e dalla documentazione contabile, così come ricostruita dal consulente tecnico, ha tuttavia escluso la ipotesi della concussione, rilevando come tra i funzionari pubblici ed il C. fosse intervenuto un vero e proprio accordo corruttivo, rispetto al quale il pagamento delle tangenti rappresentava la remunerazione per la garanzia offerta all’imprenditore di lavorare in subappalto e conseguire guadagni lucrosi, senza nemmeno rischiare fastidiosi controlli. Tale rapporto corruttivo sarebbe cessato nel gennaio 2004, con la conseguenza che i giudici del gravame hanno ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all’art. 319 cod. pen. alla data del 30 giugno 2012.

La sentenza, come s’è già accennato, ha anche disposto la confisca delle somme sequestrate nei conti correnti di pertinenza dell’ I. e del L.; i giudici dell’appello, infatti, hanno ritenuto trattarsi del prezzo del reato di corruzione, confiscabile obbligatoriamente ai sensi del combinato disposto dell’art. 322 ter c.p., e art. 240 c.p., comma 2, n. 1, anche in caso di estinzione del reato per prescrizione. La confisca veniva peraltro limitata alla somma di Euro 23.000, in quanto solo per tale importo si era raggiunta adeguata prova che la stessa rappresentasse la tangente corrisposta in virtù del ritenuto patto corruttivo.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del L. il quale deduce quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 414 c.p.p., in quanto per il reato di corruzione, così come riqualificati i fatti dal giudice dell’appello, risulterebbe emesso in data 24 maggio 2006 un decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; pertanto, in mancanza di un provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini, per tale reato la Corte di appello non avrebbe potuto procedere alla riqualificazione, e, conseguentemente, dichiarare la estinzione del reato per prescrizione.

Con il secondo motivo viene prospettata la violazione dell’art. 111 Cost., e art. 6, par. 3, lett. a) e b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Richiamando al riguardo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in particolare la sentenza Drassich c. Italia dell’11 febbraio 2007, il ricorrente sostiene che la riqualificazione giuridica del reato operata dai giudici in appello è avvenuta d’ufficio, senza che vi fosse stata una richiesta in tal senso del pubblico ministero, con la conseguenza che l’imputato non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di difesa in maniera effettiva per il reato di corruzione.

Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione e la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3. In primo luogo, il ricorrente evidenzia come i giudici del merito non avrebbero verificato con la dovuta cautela ed attenzione le dichiarazioni rese da C. G., ritenuto la fonte principale di accusa dell’imputato, senza considerare le diverse posizioni giuridiche dallo stesso assunte:

prima indagato assieme agli altri imputati e allo stesso L. di associazione per delinquere e corruzione, poi diventato vittima di concussione e, a seguito della riqualificazione, corruttore. Il C., infatti, avrebbe reso le dichiarazioni ritenute fondamentali in sede di incidente probatorio, all’epoca in cui rivestiva lo status di imputato di reato connesso; sicchè i giudici avrebbero dovuto valutare le sue accuse ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3: valutazione che sarebbe stata omessa, non potendo valere come riscontri nè le dichiarazioni del coimputato M. M. nè la documentazione acquisita. Pertanto, in mancanza di riscontri oggettivi alle accuse del C., i giudici di appello avrebbero dovuto assolvere l’imputato dal reato ascrittogli ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, essendo evidente la prova che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente censura la sentenza in relazione al capo con cui è stata disposta la confisca a norma dell’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, e art. 322 ter c.p., delle somme sequestrate. Nulla quaestio, assume il ricorrente, in merito alla natura di ‘prezzo’ del reato della somma pagata a seguito di patto corruttivo. Si sottolinea, invece, che, alla luce della nota giurisprudenza della Corte EDU e di alcune decisioni della Corte di cassazione, in base all’art. 322 ter c.p., non risulta consentita la confisca del profitto o del prezzo del reato fuori dei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Nella specie, la dichiarazione di estinzione del reato per avvenuta prescrizione avrebbe dovuto impedire ai giudici di disporre il definitivo provvedimento ablatorio.

3. La Sesta Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, ha rimesso il ricorso medesimo alle Sezioni Unite, con ordinanza del 19 novembre 2014, per la soluzione di due questioni controverse, la seconda delle quali collegata alla prima. Se, cioè, sia possibile disporre la confisca del prezzo del reato malgrado questo sia dichiarato prescritto, ovvero quando manchi una sentenza di condanna o di applicazione concordata della pena: in questo caso – si segnala -il contrasto è interno all’orientamento secondo il quale, in tali casi, la confisca deve essere disposta in via diretta. Altro e correlato profilo è invece quello relativo alle modalità da osservare in caso di confisca di somme di denaro depositate sul conto corrente: se, cioè, debba disporsi la confisca per equivalente ovvero quella diretta, e, in quest’ultimo caso, se debba o meno ricercarsi ed in che limiti il nesso pertinenziale tra denaro e reato.

Come si è già rammentato, i giudici dell’appello, dopo aver rilevato che le somme di denaro corrisposte dal C. al L., a seguito del patto corruttivo, rappresentavano la remunerazione illecita del pubblico ufficiale ed erano pertanto da definire quale ‘prezzo del reato’, hanno poi disposto la confisca a norma dell’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, di Euro 23.000, in quanto hanno ritenuto che solo per tale ‘tangente’ fosse stata raggiunta prova adeguata.

Per giungere ad affermare che la confisca obbligatoria del prezzo della corruzione può essere disposta anche in caso di intervenuta prescrizione del reato, la Sezione rimettente ha rievocato quello che è stato definito come un recente orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale ‘l’estinzione del reato non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, in conseguenza della condanna, poichè il riferimento a quest’ultima non evoca la categoria del giudicato formale, ma implica unicamente la necessità di un accertamento incidentale, equivalente rispetto all’accertamento definitivo del reato, della responsabilità e del nesso pertinenziale che i beni oggetto di confisca devono presentare rispetto al reato stesso, a prescindere dalla formula con la quale il giudizio viene ad essere formalmente definito’ (Sez. 2, n. 39765 del 05/10/2001, Ciancimino; Sez. 5, n. 48680 del 23/10/2012, Abdelkhalki).

Sottolinea, tuttavia, la Sezione rimettente come la giurisprudenza operi una distinzione a seconda che si tratti di confisca diretta ovvero di confisca per equivalente, ammettendo, non senza contrasti, la confiscabilità dei beni costituenti il prezzo o il profitto del reato prescritto solo nel primo caso, cioè solo in presenza di una confisca qualificabile come misura di sicurezza; mentre, nel caso di confisca per equivalente, la giurisprudenza tende a ritenere precluso il provvedimento ablatorio in presenza di un reato prescritto, in quanto attribuisce a tale tipo di confisca natura sostanzialmente sanzionatoria.

Tale ultima forma di confisca, infatti – puntualizza la Sezione rimettente – trova il suo fondamento e limite nel vantaggio tratto dal reato e prescinde dalla pericolosità derivante dalla res, in quanto non è commisurata nè alla colpevolezza dell’autore del reato, nè alla gravità della condotta, avendo come obiettivo quello di impedire al colpevole di garantirsi le utilità ottenute attraverso la sua condotta criminosa. Donde, la finalizzazione prevalentemente sanzionatoria dell’istituto e la sua configurazione come strumento surrogatorio, applicabile solo quando non è possibile la confisca ‘ordinaria’, in modo tale – sottolinea la giurisprudenza – da supplire alle difficoltà individuative che condizionano la confisca diretta e raggiungerne gli effetti sostanziali. In tale prospettiva, il nesso eziologico tra beni oggetto di confisca e fatto- reato tende a sfumare, al punto che la provenienza dei beni da reato non rappresenta più oggetto di prova, scomparendo, di fatto, ogni relazione di tipo causale. Sono proprio queste le caratteristiche – rammenta la Sezione rimettente – che orientano la giurisprudenza verso una configurazione sanzionatoria della confisca per equivalente, in ciò accreditata anche dalla ordinanza n. 97 del 2009 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non consentita, in base all’art. 25 Cost., comma 2, l’applicazione retroattiva di quella forma di confisca, escludendo l’applicabilità dell’art. 200 c.p..

Proprio dalla natura sanzionatoria deriverebbe la impossibilità che la confisca per equivalente possa trovare applicazione anche in relazione al prezzo o al profitto del reato estinto per prescrizione: una volta, infatti, che questo tipo di confisca venga accostato ad una sanzione di natura penale è indispensabile che sia preceduta da una pronuncia di condanna, dovendo escludersi che possa trovare applicazione il regime previsto per le misure di sicurezza dagli artt. 200, 210 e 236 c.p., che deroga ai principi penalistici della irrevocabilità e della inapplicabilità della sanzione penale in caso di estinzione del reato. D’altra parte – sottolinea ancora la Sezione rimettente – sarebbe difficile una diversa lettura dell’art. 322 ter c.p., il quale appunto subordina la confisca, anche di valore, alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti: con la conseguenza che la confisca per equivalente può essere applicata, al pari delle sanzioni penali, solo a seguito dell’accertamento della responsabilità dell’autore del reato (Sez. 6, n. 18799 del 06/12/2012, Attianese; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla).

3.1. Diverso è il quadro offerto dalla giurisprudenza in riferimento alla confisca quale misura di sicurezza. Mentre, infatti, prevale di gran lunga l’orientamento che esclude la confiscabilità del prezzo o del profitto del reato in caso di prescrizione ove venga in discorso la confisca per equivalente, si registra un contrasto nella diversa ipotesi della confisca quale misura di sicurezza.

Un primo e più risalente orientamento afferma che la estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, mettendo in evidenza come la misura di sicurezza patrimoniale presupponga necessariamente la condanna, giacchè solo da essa può scaturire l’accertamento circa il peculiare collegamento che intercorre tra le cose che costituiscono il prezzo del reato ed il reato stesso (Sez. U, n. 38834 del 10/07/2008, De Maio; Sez. 2, n. 12325 del 04/03/2010, Dragone; Sez. 6, n. 8382 del 09/02/2011, Ferone).

Altro orientamento – ricorda la Sezione rimettente – riconosce, invece, la possibilità di applicare la confisca obbligatoria a norma dell’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, nell’ipotesi di estinzione del reato, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 210 e 236 c.p., vale a dire sulle disposizioni dedicate in modo specifico alle misure di sicurezza e che, in relazione alla confisca, prevedono una deroga al principio stabilito dal citato art. 210 c.p., secondo cui l’estinzione del reato impedisce l’applicazione della misura di sicurezza. Si osserva, al riguardo, che la confisca obbligatoria risponderebbe ad una duplice finalità, cioè ‘colpire il soggetto che ha acquistato i beni illecitamente’ ed ‘eliminare in maniera definitiva dal mondo giuridico e dai traffici commerciali valori patrimoniali la cui origine risale all’attività criminosa posta in essere, essendo il provvedimento ablativo correlato ad una precisa connotazione obiettiva di illiceità che investe la res determinandone la pericolosità in sè’. Dall’altro lato, la tesi riposa sulla circostanza che anche la dichiarazione di estinzione del reato può essere preceduta da una pronuncia di condanna che riconosca la sussistenza del reato cui la confisca è collegata (Sez. 2, n. 32273 del 25/05/2010, Pastore; Sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008, Squillante; Sez. 2, n.39756 del 05/10/2011, Ciancimino). Si è in particolare precisato, a proposito del presupposto della ‘condanna’ evocato dall’art. 240 c.p., come ‘ciò che viene posto a fulcro della disciplina codicistica, non è il rinvio ad un concetto di condanna evocativo della categoria del giudicato formale, ma – più concretamente – il richiamo ad un termine che intende esprimere un valore di equivalenza rispetto all’accertamento definitivo del reato, della responsabilità e del nesso di pertinenzialità che i beni oggetto di confisca devono presentare rispetto al reato stesso: a prescindere, evidentemente, dalla formula con la quale il giudizio viene ad essere formalmente definito’.

3.2. In quanto correlata alla problematica di cui si è detto, la Sezione rimettente individua e sottopone all’esame delle Sezioni Unite una ulteriore questione, relativa alle modalità della confisca del denaro sequestrato sul conto corrente e costituente il prezzo del reato.

Un orientamento più recente è nel senso di ritenere che, nel caso in cui il prezzo o il profitto tratto da uno dei reati indicati nell’art. 322 ter c.p., sia costituito dal denaro, il giudice deve disporre la confisca obbligatoria del profitto in forma diretta, ai sensi della prima parte del citato art. 322 ter, comma 1, e non la confisca per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma, attesa la fungibilità del bene in questione (Sez. 6, n. 30966 del 14/06/2007, Puliga; Sez. 6, n. 14274 del 26/11/2009, Canalia; Sez. 7, n. 50482 del 12/11/2014, Castellani). Tale orientamento, fondato sul carattere fungibile del denaro, avrebbe di recente ricevuto un avallo dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert), ove si è proposto – rammenta la Sezione rimettente – un deciso ampliamento dei casi di confisca diretta, sostenendosi che quando il profitto sia costituito da denaro, l’adozione del sequestro – e della successiva confisca – ‘non è subordinato alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell’indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare’. In questo modo – segnala ancora la Sezione rimettente – anche nella confisca diretta avente ad oggetto il denaro che sia prezzo o profitto del reato, diverrebbe del tutto indifferente l’accertamento del nesso di pertinenzialità tra il bene ed il reato, esattamente come accade per la confisca di valore, con la conseguenza che tra le due tipologie di provvedimenti ablatori si determinerebbe una sostanziale identità funzionale. Ma alla identità di funzione corrisponderebbero – nel caso in cui l’oggetto della confisca sia rappresentato da somme di denaro – conseguenze diverse, proprio in relazione alla possibilità o meno di disporre la confisca in presenza di reati prescritti.

3.3. Una impostazione diversa, antecedente alla sentenza Gubert, segnalava invece la necessità di una diretta derivazione causale della attività del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita, onde evitare una estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli). Il che pone tale assunto in collisione con i dieta della sentenza Gubert, ove invece si è affermato che il concetto di profitto o provento di reato, legittimante la confisca, comprende non solo i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma ogni altra utilità che sia conseguenza anche indiretta o mediata dell’attività criminosa posta in essere.

La tesi espressa nella sentenza Focarelli sarebbe stata indirettamente ripresa da altra recente pronuncia (Sez. 5, n. 27523 del 04/06/2014, Argento) ove si è affermato che il sequestro preventivo del profitto del reato, qualora quest’ultimo sia costituito dal mancato esborso di denaro, può avvenire esclusivamente nelle forme del sequestro per equivalente, in quanto tale vantaggio consiste in una immateriale entità contabile che non si è mai incorporata in moneta contante. In senso analogo si è ritenuto che il sequestro preventivo di somme di denaro presso banche comporta la previa individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo, sicchè l’astratta possibilità di destinare il denaro a tal fine non è sufficiente a farlo ritenere come cosa pertinente al reato (Sez. 5, n. 11288 del 26/01/2010, Natali).

4. Con decreto del 31 marzo 2015, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite Penali, fissandone per la trattazione l’odierna udienza pubblica.

5. Con memoria depositata in prossimità della udienza, il difensore dell’imputato ha insistito sui motivi rassegnati nel ricorso, chiedendone l’accoglimento, e, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta legittima la riqualificazione operata dalla Corte territoriale e la correlativa mancata assoluzione dell’imputato, ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla confisca. A quest’ultimo riguardo, il difensore sottolinea come la confisca di cui all’art. 322 ter c.p., sia istituto speciale rispetto alla disciplina dettata dall’art. 240 c.p.. Le Sezioni Unite, nella sentenza De Maio, che viene condivisa, si sono pronunciate sull’art. 240 c.p., in quanto il reato era antecedente alla entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, ed hanno sottolineato che la conclusione interpretativa formulata con riferimento alla confisca diretta di cui all’art. 240 c.p., troverebbe conferma anche nell’art. 322 ter c.p., con ciò implicitamente evidenziando – sottolinea la memoria – che presupposto per l’applicazione della confisca speciale prevista per i reati contro la pubblica amministrazione è una pronuncia di condanna. Il voler riferire la disciplina dettata per le cose ‘intrinsecamente pericolose’ anche al prezzo del reato rappresenterebbe, secondo il ricorrente, ‘un’analogia in malam partem e pertanto non consentita nel nostro ordinamento’. L”invito’ con cui si conclude la sentenza De Maio è dunque un invito rivolto al legislatore e non all’interprete, in quanto la lettera della legge non consente una lettura diversa ed estensiva. Conclusione, questa, avvalorata non soltanto dal riferimento alla condanna che compare anche nel testo dell’art. 322 ter c.p., ma anche dalla sentenza della Corte EDU Varvara c. Italia, ove si afferma che la confisca senza condanna e senza un accertamento pieno di responsabilità si porrebbe in contrasto con l’art. 7 della CEDU. Pronuncia, questa, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di rispetto dei vincoli convenzionali, rappresenta soluzione alla quale l’interprete deve uniformarsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I quesiti ai quali le Sezioni Unite sono state chiamate a fornire una risposta sono due e sono fra loro – come puntualmente messo in luce dalla Sezione rimettente – intimamente connessi, giacchè solo attraverso la focalizzazione dell’oggetto della confisca è possibile analizzare la natura del provvedimento ablatorio e, con essa, definirne i presupposti applicativi, anche nel quadro degli approdi cui è di recente pervenuta sul tema la Corte EDU e, ‘di risposta’, la Corte costituzionale. Si tratta, infatti, di stabilire se, ed eventualmente entro quali limiti, possa essere disposta, in base all’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, ovvero – o anche – ai sensi dell’art. 322 ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, nel caso in cui il processo si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione. L’ulteriore e collegata questione verte sul quesito se, nel caso in cui il prezzo o il profitto del reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia la disponibilità debba essere qualificata come confisca per equivalente ovvero come confisca diretta e, ove si ritenga che si tratti di confisca diretta, se debba ricercarsi il nesso pertinenziale tra reato e denaro.

La tematica coinvolta dalla prima questione è di risalente problematicità, essenzialmente in ragione di un quadro normativo tutt’altro che perspicuo – frutto, anche, del non sempre coordinato innesto di figure di confisca di nuovo conio e proliferate tanto nel codice sostanziale che nelle leggi speciali – accanto ad una davvero imponente varietà di opinioni (dottrinarie, giurisprudenziali e di fonte sovranazionale) circa la natura – o le nature – della confisca, sempre che al nomen corrisponda davvero una figura unitaria o non piuttosto un caleidoscopio di istituti, ciascuno dei quali iscritto in un differenziato regime, fortemente condizionato dalla specifica natura della res da assoggettare alla misura, al reato cui la cosa pertiene, e, da ultimo ma non certo per ultimo, dagli esiti del processo in cui la confisca viene applicata.

Per dirimere gli acuti contrasti che erano intervenuti in giurisprudenza sul finire degli anni ottanta, le Sezioni Unite (sent.n. 5 del 25/03/1993, Carlea) furono investite del tema della possibilità di una confisca ‘senza condanna’ in una ipotesi in cui, per il reato di partecipazione a giuochi d’azzardo dichiarato estinto per amnistia, era stata disposta la confisca a norma dell’art. 722 c.p., il quale prevede che, in relazione alla contravvenzione di cui trattasi, ‘E’sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arredi od oggetti ad esso pertinenti’. Nel frangente, le Sezioni Unite, dopo aver rammentato i termini del contrasto, avevano espresso l’avviso che l’art. 236 c.p., comma 2, ha come unica funzione quella di indicare le disposizioni dettate in tema di misure di sicurezza personali che non trovavano applicazione alle misure di sicurezza patrimoniali, contribuendo in tal modo a delinearne la disciplina complessiva, ma non è diretto a stabilire i casi in cui queste misure – e segnatamente la confisca – possono essere disposte.

I casi di confisca, sostennero le Sezioni Unite, sono quelli previsti dall’art. 240 c.p., e da varie disposizioni speciali, come quella, appunto, individuata dall’art. 722 c.p., che veniva nel frangente in discorso; ed a queste disposizioni doveva dunque farsi capo per stabilire, di volta in volta se la misura presupponga la condanna o possa essere disposta anche in seguito al proscioglimento; sicchè, non sarebbe fondatamente sostenibile la tesi di chi pretende dedurre dal fatto che la estinzione del reato non sia astrattamente incompatibile con la confisca – dal momento che, in virtù della esclusione per la confisca, ex art. 236 c.p., comma 2, della disciplina dettata per le misure di sicurezza personali dall’art. 210 c.p. (il quale esclude l’applicazione delle misure personali in caso di estinzione del reato) – che la confisca stessa possa essere disposta anche in seguito al proscioglimento, benchè sia prevista da una disposizione che richiede specificamente la condanna.

Puntualizzò, ancora, la pronuncia in esame che, ove si consideri che l’art. 240 c.p., comma 1, nel dare al giudice il potere di ordinare ‘la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto’, esordisce con le parole ‘Nel caso di condanna’, e fa di questa una condizione per l’applicazione della misura patrimoniale, ci si convince che il combinato disposto degli artt. 236 e 210 c.p., non possa operare in modo tale da annullare la condizione, rendendo possibile la confisca anche nel caso di proscioglimento per estinzione del reato.

In altre parole, se è vero che l’estinzione del reato non ‘impedisce l’applicazione’ della misura di sicurezza, è pur vero che l’applicazione deve essere resa possibile dalle norme che regolano specificamente la misura, e che se invece questa applicazione non è possibile non lo può diventare solo perchè essa in via generale non è esclusa.

Pertanto, nei casi di confisca previsti dall’art. 240, comma 1, e comma 2, n. 1, come in quello previsto dall’art. 722 c.p., essendo richiesta la condanna, la confisca non può essere disposta se il reato è estinto, mentre ad una diversa conclusione occorre pervenire per la ipotesi delle cose intrinsecamente pericolose di cui all’art. 240 c.p., comma 2, n. 2, il quale impone la confisca anche nel caso di proscioglimento.

Aggiunsero ancora le Sezioni Unite che la interpretazione proposta non rendeva superflua la previsione dettata dall’art. 236 c.p., comma 2, nella parte in cui rende inapplicabile per la confisca la disciplina dettata per le misure di sicurezza personali dall’art. 210 c.p., in caso di estinzione del reato, ‘sia perchè in mancanza della disposizione dell’art. 236, comma 2, si sarebbe potuto ravvisare nell’estinzione del reato (analogamente a quanto avviene per altre misure di sicurezza) un ostacolo alla confisca pure nei casi in cui ne è espressamente prevista l’applicazione in seguito al proscioglimento, sia perchè avrebbero inciso sulla confisca anche l’amnistia impropria e le cause di estinzione della pena, che invece così sono state rese inoperanti’.

A proposito, poi, della confisca prevista dall’art. 722 c.p., in tema di giuochi d’azzardo, le Sezioni Unite espressamente aderirono ad un risalente orientamento (Sez. 4, n. 374 del 24/02/1965, Santieri) secondo il quale ‘la disposizione dell’art. 722 c.p., sulla confisca non è contenuta in un comma autonomo ma segue, nello stesso comma, quella sulla pubblicazione della sentenza, la quale, esordendo con le parole La condanna per alcune delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti, induce a ritenere che anche la confisca, di cui si parla in seguito, presupponga una pronuncia di condanna. Inoltre è significativo che le parole dell’art. 722 c.p., ‘è sempre ordinata la confisca’ sono identiche a quelle che all’inizio dell’art. 240 c.p., comma 2, stanno ad indicare una situazione di obbligatorietà, che solo nei casi indicati nel n. 2 dello stesso secondo comma è espressamente destinata ad operare ‘anche se non è stata pronunciata condanna’.

Concludevano le Sezioni Unite con una notazione ‘processuale’ che assumerà indubbio risalto agli effetti della odierna decisione, osservando come ‘D’altro canto, per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale, e sotto questo aspetto è evidente la differenza tra i casi dell’art. 240, comma 2, n. 2, e gli altri, perchè l’art. 240, comma 2, n. 2, è focalizzato soprattutto sulle caratteristiche delle cose da confiscare, le quali in genere non richiedono accertamenti anomali rispetto all’obbligo dell’immediata declaratoria di estinzione del reato’.

Non affrontata restava, invece, la natura della ipotesi di confisca prevista dall’art. 722 c.p., giacchè i connotati ‘preventivi’ che caratterizzano l’obbligo di confiscare gli oggetti strumentalmente destinati al giuoco d’azzardo potrebbero assumere sembianze più sfumate in riferimento al denaro ‘esposto nel giuoco’, dal momento che – proprio per la natura del bene, oggetto dell’obbligatorio provvedimento di ablazione – si potrebbero intravedere, come da taluno suggerito, caratteristiche lato sensu ‘punitive’ che farebbero virare la confisca del denaro, nello specifico caso che viene qui in esame, dall’alveo tradizionale delle misure di sicurezza a quello, assai più insicuro, delle cosiddette sanzioni atipiche. Con intuibili, naturali riverberi sul versante della indiscutibile necessità di una pronuncia di condanna.

Per altro verso, e a testimonianza di come l’analisi testuale possa plausibilmente condurre a soluzioni antitetiche, sta l’opinione di chi ha ritenuto indubitabile che, nel caso esaminato dalla sentenza Carlea ‘la confisca sia obbligatoria anche in caso di proscioglimento determinato da una causa diversa da quella che escluda il giuoco di azzardo, perchè l’art. 722, usa identica formula dell’art. 240 primo cpv.: è sempre ordinata la confisca. Questa conclusione… si deduce anche dalla considerazione che, iniziandosi l’art. 722, con la frase:

La condanna importa… la pubblicazione della sentenza, non si è aggiunto: ed è ordinata la confisca, dimostrandosi così che, per tale misura di sicurezza, non è necessaria la condanna, come, del resto, è logico ed opportuno’.

Una lettura, dunque, alternativa rispetto a quella data della norma nella sentenza Carlea e fondata sull’assunto – in sè logicamente sostenibile – che, avendo il legislatore separato nettamente i due periodi di cui si compone l’art. 722 c.p., ben può aver inteso non ‘trasferire’ anche alla confisca (come invece reputato dalle Sezioni Unite) le condizioni stabilite per la pubblicazione della sentenza, necessariamente di condanna.

2. Il permanere, anche in epoca successiva, di alcuni contrasti in seno alla giurisprudenza di legittimità diede l’occasione per una nuova pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 38834 del 10/07/2008, De Maio). Significativa, al riguardo, è la pronuncia secondo la quale il provvedimento di confisca, disposto contestualmente ad archiviazione per morte del reo, di somma di danaro sequestrata come prezzo del reato (nella specie, commercio non autorizzato di plutonio) è da ritenere legittimo – stante la non estensibilità alle misure di sicurezza patrimoniali, a norma dell’art. 236 c.p., comma 2, del disposto dell’art. 210 stesso codice che preclude l’applicazione di quelle personali in caso di estinzione del reato – e non è suscettibile di revoca su istanza degli eredi dell’imputato deceduto, che non sono qualificabili come terzi estranei ai quali la cosa appartiene, in quanto un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, jure haereditario, da analogo diritto del dante causa, che è insussistente perchè estintosi proprio con la confisca. (Sez. 1, n. 5262 del 25/09/2000, Todesco e altri, Rv. 220007).

Ebbene, nella sentenza De Maio, in una vicenda del tutto analoga a quella che ha formato oggetto dell’odierno giudizio – si trattava, infatti, di un ricorso proposto dal pubblico ministero avverso un provvedimento che, in sede di esecuzione, aveva disposto la restituzione di beni costituenti il prezzo del reato a norma dell’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, (non trovava applicazione l’art. 322 ter c.p., ratione temporis) nell’ambito di un procedimento per corruzione conclusosi con declaratoria di prescrizione – le Sezioni Unite aderirono all’orientamento maggioritario, ribadendo in toto gli argomenti già sviluppati nella sentenza Carlea, e pervenendo, quindi, alla conclusione di ritenere che la confisca del prezzo del reato può essere disposta soltanto contestualmente ad una pronuncia di condanna.

In particolare, soffermandosi sul significato da annettere all’avverbio ‘sempre’ con cui esordisce l’art. 240 c.p., comma 2, la pronuncia osservò che, ‘sulla base di una normale e diffusa tecnica legislativa, esso è adoperato per indicare una preclusione alla valutazione discrezionale del giudice nel potere di disporre la confisca, non certo per porre un’eccezione alle condizioni previste per l’esercizio dello stesso potere nelle singole fattispecie; anzi, spesso l’avverbio si accompagna e si collega, nella stessa proposizione, proprio al presupposto dell’esistenza di una sentenza di condanna (si vedano ad es. art. 270 bis c.p., comma 4, art. 322 ter c.p., comma 1, artt. 417, 538 e 544 sexies c.p., art. 600 septies c.p., comma 1, nonchè L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9, comma 6, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1, in materia di criminalità mafiosa, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9 ter, comma 3, codice della strada), in taluni casi è addirittura utilizzato come rafforzativo della obbligatorietà, sempre sul presupposto di una sentenza di condanna (art. 416 bis c.p., comma 7); negli stessi termini, come sinonimo dell’avverbio sempre è talvolta utilizzata la locuzione ‘in ogni caso’ (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28, comma 2, in materia di caccia). Deve, pertanto, ritenersi corretta l’interpretazione secondo la quale la formula normativa è sempre ordinata di cui all’art. 240 c.p., comma 2, si contrappone a quella può ordinare di cui al primo comma, fermo rimanendo il presupposto nel caso di condanna fissato dallo stesso primo comma ed esplicitamente derogato solo con riferimento alle cose di cui al comma 2, n. 2. In altri termini, l’avverbio sempre è finalizzato solo a contrapporre la confisca obbligatoria alla confisca facoltativa, ma non la confisca in presenza o in assenza di condanna’.

Una simile opzione ermeneutica troverebbe conferma, secondo la sentenza De Maio, anche alla luce dell’art. 322 ter c.p., proprio con riferimento a vari reati contro la pubblica amministrazione, fra i quali la corruzione. Da tale disposizione, infatti, si rileverebbe che, ‘pur in un contesto di convenzioni internazionali la cui finalità è quella di potenziare gli strumenti di contrasto alla criminalità, in particolare neutralizzando ogni vantaggio economico derivante da attività criminose, il legislatore ha bensì esteso la obbligatorietà della confisca anche al profitto del reato, che l’art. 240 c.p., comma 1, prevedeva come facoltativa, ma ha mantenuto fermo il presupposto della condanna, prevedendo soltanto l’ulteriore ipotesi della sentenza ex art. 444 c.p.p., presupposto espressamente richiesto anche per la confisca del prezzo del reato. Se, pertanto, si accede all’interpretazione secondo la quale, sulla base del testo dell’art. 240 c.p., la confisca del prezzo della corruzione poteva prescindere dalla condanna, il legislatore avrebbe reso l’applicazione della confisca più restrittiva di quanto in precedenza previsto, e ciò sarebbe difficilmente comprensibile in considerazione delle finalità della nuova normativa. E’, invece, più conforme ad una ricostruzione razionale del succedersi delle leggi – puntualizzarono le Sezioni Unite – ritenere che il legislatore abbia basato il suo intervento innovativo proprio sul presupposto che non solo il profitto, ma anche il prezzo della corruzione fossero confiscabili solo in caso di condanna, prevedendo l’ulteriore ipotesi della sentenza ex art. 444 c.p.p.’. Un assunto, questo, al quale peraltro potrebbe incidentalmente replicarsi che – anche a voler prescindere dalla discutibile tecnica legislativa con cui venne redatto l’art. 322 ter c.p., al punto da aver dato luogo a notevoli problemi interpretativi che indussero l’intervento anche delle Sezioni Unite (sent. n. 38691 del 25/06/2009, Caruso) e poi del legislatore, attraverso la L. n. 190 del 2012, successiva, dunque, alla sentenza De Maio – tale disposizione non soltanto ha esteso al profitto il carattere della obbligatorietà della confisca, ma ha introdotto, anche per il prezzo del reato, la possibilità di applicare la confisca per equivalente, la quale, come si osserverà, assumendo connotati di tipo sanzionatorio, necessariamente presuppone la pronuncia di condanna. Il che varrebbe seppure in parte ad affievolire la possibilità di trarre da quella disposizione un argomento dirimente per la ricostruzione della intentici legis quanto al significato della clausola con cui esordisce il secondo comma dell’art. 240 c.p..

Ma è, invece, proprio sul versante dei ‘limiti cognitivi connaturati alla particolare situazione processuale’ che incontrerebbe il giudice, allorchè ravvisi l’esistenza di una causa di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 1, – sulla quale, come è stato accennato, si era conclusivamente soffermata la sentenza Carlea – che la successiva sentenza Di Maio si è profondamente discostata, manifestando ‘aperture’ di notevole ampiezza che devono essere qui valorizzate.

Sottolinea, infatti, la pronuncia qui in esame come, a differenza di quanto postulato nella sentenza Carlea, la legge processuale preveda ampi poteri di accertamento in capo al giudice che rilevi la sussistenza di una causa estintiva del reato, come è testimoniato dall’art. 578, in tema di interessi civili, o dall’art. 425, comma 4, dello stesso codice di rito, circa la possibilità di disporre la confisca in sede di sentenza di non luogo a procedere. Soprattutto, un argomento non evanescente era rappresentato proprio dai casi di confisca senza condanna previsti dalle leggi speciali, per come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. ‘Ad esempio – sottolineò la sentenza De Maio – in tema di lottizzazione abusiva, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, stabilisce che il giudice penale dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, con la sentenza definitiva, che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva. Tale disposizione viene interpretata nel senso che essa prevede l’obbligatorietà della confisca indipendentemente da una pronuncia di condanna, in conseguenza all’accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto…. Ancora si può citare il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, sostituito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, che, al comma 1, dispone nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Anche in tale fattispecie la giurisprudenza è uniforme nel ritenere che la confisca possa essere disposta sebbene il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, sempre che non venga escluso il rapporto tra la res ed il fatto di contrabbando’.

Alla stregua di tali rilievi, le Sezioni Unite hanno dunque tratto una serie di corollari. Anzitutto, si è osservato come, a fronte dell’obbligo della immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi, in linea di principio, alla stregua di una evenienza ‘anomala’. D’altra parte, va incidentalmente osservato, nella giurisprudenza di legittimità non si è neppure mancato di osservare che, nel caso di estinzione del reato dichiarata con provvedimento di archiviazione, il giudice dell’esecuzione dispone di poteri di accertamento finalizzati all’applicazione della confisca non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240 c.p., comma 2, n. 2), ma anche su quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (Sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008, Squillante, Rv. 243027: fattispecie in materia di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari).

Accanto a ciò – hanno sottolineato ancora le Sezioni Unite – neppure va trascurato un aspetto che assume essenziale risalto agli effetti dell’odierno giudizio. Vale a dire che, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2008 (pronuncia con la quale venne dichiarata la illegittimità costituzionale dei limiti introdotti dalla L. n. 46 del 2006, all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell’imputato), la categoria delle sentenze di proscioglimento comprende, accanto a quelle ampiamente liberatorie con formule in fatto, anche ‘sentenze che, pur non applicando la pena, comportano – in diverse forme e gradazioni – un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato stresso e ciò in particolare vale per le dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione’. Per altro verso, i proteiformi connotati che possono caratterizzare l’istituto della confisca, che può essere disposta per diversi motivi ed essere rivolta a soddisfare varie finalità, fino ad assumere di volta in volta natura e funzione di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura amministrativa, l’analisi non potrà essere condotta sulla falsariga di un archetipo valido in assoluto, ma andrà concentrata sulla particolare ipotesi di confisca, così come positivamente disciplinata dalla legge. Il che convince della necessità di uscire tanto da tentativi definitori omnicomprensivi, quanto dalla possibilità di ritenere che la stessa semantica delle norme – spesso ambigua, lacunosa se non addirittura impropria – possa ritenersi l’unico, cristallizzato parametro di apprezzamento di un ‘sistema’ senz’altro aggrovigliato e nel quale i profili di diritto sostanziale non di rado si confondono e stratificano con la dinamica del processo: e ciò, in particolare, quando venga in discorso la declaratoria di prescrizione, anodina quanto ad accertamento del fatto e della responsabilità, ed anch’essa riferita ad un istituto che risente non poco di una sua antica storia che lo ha visto spesso in bilico tra il diritto penale e quello processuale.

La difficoltà di annettere valore risolutivo a segnali linguistici non sempre univoci e pretendere di trasferire su di un piano generale espressioni a carattere obiettivamente polisenso in contesti spesso assai differenti fra loro, risulta per altro verso acuita proprio dalla disamina diacronica delle varie figure di confisca succedutesi nel tempo. Più che pertinentemente, dunque, la pronuncia qui in esame, facendo leva proprio sulla evoluzione subita dalla legislazione in materia e sulla sempre più diffusa utilizzazione del’istituto della confisca, giungeva ad affermare che, in caso di estinzione del reato, i poteri di accertamento riconosciuti al giudice al fine dell’applicazione della confisca ‘non possono dirsi necessariamente legati alla facilità dell’accertamento medesimo’;

potendo ‘tale accertamento… riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240 c.p., comma 2, n. 2), ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico reato’.

Le stesse Sezioni Unite non mancarono di avvertire come l’indirizzo prescelto – vale a dire quello che negava la possibilità di operare la confisca senza una sentenza di condanna, e, in particolare, nel caso di estinzione del reato per prescrizione – presentava elementi di forte aporia e rischi di negative ricadute sul piano della effettività della tutela penale, al punto da evocare come ‘ancora valido il monito di una autorevole dottrina, lontana nel tempo, ma presente nell’insegnamento, secondo la quale è antigiuridico e immorale che il corrotto, non punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch’egli ebbe per commettere il fatto obiettivamente delittuoso’.

3. Ma quella autorevole dottrina si era espressa in termini del tutto diversi, proprio sul versante che qui interessa. ‘La confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato – aveva infatti puntualizzato l’illustre Autore – presuppone che un reato sia stato consumato o quanto meno tentato, perchè altrimenti non si ha reato (v. art. 115 c.p.), e quindi non può esservi il prezzo del medesimo.

Da ciò peraltro non deve dedursi che la confisca del prezzo del reato sia applicabile soltanto in caso di condanna, giacchè basta che un reato sia stato obiettivamente commesso, ancorchè l’autore non sia punibile per qualsiasi causa’. ‘E’ ben vero – soggiunse l’Autore – che l’art. 240 c.p., primo capov., n. 1, non contiene, a differenza del n. 2, la dichiarazione: anche se non è stata pronunciata condanna, ma la confiscabilità pure in caso di non punibilità dell’autore del fatto costituente obiettivamente reato si desume anzitutto dallo stesso primo capov. dell’art. 240, il quale dichiara che è sempre ordinata la confisca, ecc., a differenza della prima parte del medesimo articolo, al quale incomincia invece dicendo: nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca, ecc.. Inoltre, l’art. 236 c.p., primo capov., richiama, anche per la confisca, la prima parte e il n. 3 del capoverso dell’art. 205. E ciò è conforme allo scopo della legge, la quale intende sottrarre alla persona il prezzo per il quale essa ha commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, mentre nulla importa che la persona stessa sia o non sia punibile nel caso concreto. Sarebbe invero antigiuridico e immorale ammettere che, ad es., il sicario o il corrotto, non punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch’egli ebbe per commettere il fatto obiettivamente delittuoso’.

Tesi, dunque, non implausibile e che – a differenza di quanto deduce il ricorrente nella memoria difensiva – non rende il ‘monito’ conclusivo della sentenza De Maio, tratto dalla dottrina di cui si è detto, come rivolto esclusivamente al legislatore, dal momento che esso, nella opinione del suo Autore, era indirizzato proprio ed esclusivamente all’interprete, secondo un criterio di pura ragionevolezza.

Una notazione di ordine storico può forse agevolare nella individuazione della genesi dei problemi. Si è infatti osservato, in dottrina, come la collocazione sistematica assegnata alla confisca nel codice previgente del 1889 – iscritta nel titolo dedicato agli effetti ed alla esecuzione delle condanne penali – fosse emblematicamente anodina e non priva di intima contraddizione:

l’inserimento dell’istituto fra gli effetti penali della condanna, infatti, nulla diceva circa la natura dell’istituto, offrendo così spazio al legislatore per le sue più varie utilizzazione. Pertanto – si è osservato – ‘tutto il groviglio dei problemi interpretativi è sostanzialmente rimesto immutato, al punto che la gamma delle questioni poste dal vecchio art. 36 del codice del 1889 è pressochè esattamente trasferibile sul disegno tracciato dall’attuale art. 240, a parte alcune varianti lessicali’.

Ma, forse, è proprio l’art. 36 del codice del 1889 a fornire una ‘traccia’ del disegno perseguito dal legislatore del codice vigente:

stabiliva, infatti, quell’articolo, al comma 1: ‘Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto, purchè non appartengano a persone estranee al delitto’; stabiliva poi il comma 2, che ‘Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca reato, la loro confisca è sempre ordinata, quand’anche non vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano all’imputato’. Il codice del 1930 ha dunque ritenuto di introdurre – facendone disposizione a se stante – tra il panorama delle cose necessariamente da confiscare, la categoria del prezzo del reato, vale a dire – per stare ad una tradizione definitoria ormai consolidata (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996 Chabni Samir, Rv. 205707) – ‘il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato’. Non v’è dubbio che lo scopo della previsione fosse quello di impedire che ‘il reato paghi’; ed è anche forte la suggestione che il legislatore del 1930, nell’ispirarsi profondamente (come si è visto) al modello offerto dal codice del 1889, abbia verosimilmente ritenuto di attrarre la confisca del prezzo del reato nel panorama della confisca di cose in sè pericolose di cui all’art. 36 del codice del 1889, comma 2. Ma ove così si ritenga, risulterebbe altrettanto verosimile immaginare che fosse proprio in ragione di questa ideale attrazione del prezzo fra le cose pericolose a rendere, per così dire, scontata la applicazione di uno stesso regime giuridico, proprio ad evitare quelle aporie ‘di sistema’ che la sentenza De Maio ha, come si è detto, puntualmente ed efficacemente messo a fuoco.

4. Un ulteriore rilevante aspetto sul quale mette conto svolgere qualche ulteriore riflessione, è rappresentato dalle varie ipotesi in cui alla sentenza di proscioglimento non soltanto non corrisponda un accertamento di innocenza, ma al contrario, si presupponga rispetto ad essa un previo accertamento di responsabilità.

Già si è ricordato come la pronuncia De Maio si fosse soffermata sul punto, rievocando la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008, la quale, nel segnalare, appunto, come fra le sentenze di proscioglimento fossero annoverabili figure che ‘comportano – in diverse forme e gradazioni – un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo’, evocasse, come paradigmatiche ‘le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus: dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (nel regime anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251), conseguente al riconoscimento di circostanze; proscioglimento per cause di non punibilità legate a condotte o accadimenti post factum; proscioglimento per concessione del perdono giudiziale’, che ‘si traduce – per communis opinio – in una vera e propria affermazione di responsabilità’.

Rassegna esemplificativa, quella operata dalla Corte, alla quale potrebbero aggiungersi le ipotesi di proscioglimento per difetto di imputabilità; la sentenza di non luogo a procedere D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 26, nei confronti dei minorenni; nonchè, da ultimo, la sentenza con la quale l’imputato venga prosciolto in quanto non punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1. Ipotesi, quest’ultima, che presuppone un accertamento di merito ‘pieno’ sulla responsabilità, al punto che la relativa declaratoria, non soltanto viene iscritta nel casellario giudiziale, ma – a norma dell’art. 651 bis c.p.p. – ove pronunciata in seguito a dibattimento, ‘ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale’. Si tratta, dunque, di una ipotesi nella quale al proscioglimento corrisponde un giudizio di ‘colpevolezza’, al punto che – verosimilmente per una svista legislativa – il nuovo art. 651 bis, fa seguire, ad una rubrica dedicata agli effetti in sede civile o amministrativa del ‘proscioglimento per particolare tenuità del fatto’, un riferimento, nel corpo della norma, alla figura (evidentemente ritenuta sul piano concettuale non alternativa) del ‘condannato’. Il che, ancora una volta, segnala la cautela nel confidare sui semplici messaggi linguistici offerti dal legislatore, ma al tempo stesso permette di ritenere fortemente incrinato – quantomeno sul piano della ragionevolezza e della coerenza del sistema – l’assioma che pretenda di legare, sempre e comunque, la confisca del prezzo del reato ad una categoria formale di condanna irrevocabile.

D’altra parte, problemi connessi ai più recenti innesti normativi hanno finito per coinvolgere anche lo stesso art. 240 c.p., dal momento che il legislatore, nell’introdurre (con la L. 15 febbraio 2012, n. 12, art. 1) fra le ipotesi di confisca obbligatoria i beni e gli strumenti informatici e telematici di cui al numero I-bis del capoverso, ha poi – inopinatamente – modificato l’ultimo comma dell’articolo, specificando che per quei beni la confisca si applica anche ‘nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p.’: come se, a quei fini, non fosse stata sufficiente la previsione generale dettata dall’art. 445 c.p.p., comma 1, il quale – dopo la novellazione del 2003 – prevede la applicabilità della confisca in sede di ‘patteggiamento’ ‘nei casi previsti dall’art. 240 c.p.’.

Ciò che comunque va rimarcato a proposito di confisca e patteggiamento, è che una sentenza che non accerta la responsabilità, ma è equiparata alla condanna, legittima, per precisa scelta normativa, la confisca del prezzo del reato;evenienza, questa, alla quale dovrebbe idealmente corrispondere il reciproco, vale a dire che una sentenza la quale accerti la responsabilità e condanni l’imputato, ma non sortisca gli esiti di una pronuncia irrevocabile, essendosi il reato nel frattempo prescritto, sia titolo idoneo per adottare il provvedimento ablatorio dello stesso ‘prezzo’ del reato.

5. Anche dopo la sentenza De Maio sono dunque riemersi alcuni contrasti. Una parte della giurisprudenza, infatti, si attestò sui principi affermati dalle Sezioni Unite, affermando che, nell’ipotesi in cui il giudice dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, la confisca può essere ordinata solo quando la sua applicazione non presupponga la condanna e possa avere luogo anche in seguito ad una declaratoria di proscioglimento (Sez. 2, n. 12325 del 04/03/2010, Dragone e altri, Rv. 247012, fattispecie relativa al reato di usura, in cui è stata esclusa l’applicabilità della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, ostandovi il tenore letterale della disposizione, che postula una sentenza di condanna o di patteggiamento e non il mero proscioglimento per estinzione del reato; in senso analogo, Sez. 1, n. 17716 del 17/02/2010, Mele, Rv.247067). Orientamento, questo, ribadito anche in tempi recenti, essendosi nuovamente affermato che l’estinzione del reato per prescrizione osta alla confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, a prescindere dalla sua connotazione come obbligatoria o facoltativa, per la necessità di interpretare tassativamente il concetto di condanna quale presupposto dell’ablazione, che è inibita dalla sentenza della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara c. Italia, in quanto il principio di legalità in campo penale preclude interpretazioni estensive o analogiche delle norme interne in danno dell’imputato (Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Meli, Rv. 262759).

Altre pronunce si sono invece discostate da quegli insegnamenti, in forma più o meno marcata. Facendo leva, infatti, su una affermazione della sentenza De Maio, laddove aveva segnalato come si rinvenissero nel sistema sempre più numerose ipotesi in cui, malgrado la estinzione del reato, fossero dalla legge riservati al giudice ampi poteri di accertamento del fatto-reato ai fini della confisca, la Corte – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice della esecuzione, che, pur confermando l’archiviazione del procedimento per decorso del termine di prescrizione, aveva però disposto la confisca ex art. 240 c.p., comma 2, n. 1, di alcune somme ritenute prezzo della ipotizzata corruzione – anzichè annullare senza rinvio l’ordinanza per difetto del presupposto della condanna, aveva disposto l’annullamento con rinvio, avendo il giudice a quo omesso di svolgere gli accertamenti ai fini della applicazione del provvedimento ablatorio, così come postulato proprio dalla sentenza De Maio. Sentenza, peraltro, il cui dictum veniva in tal modo sostanzialmente eluso, dal momento che nel frangente la Corte nulla disse in ordine al ‘come’ il giudice della esecuzione potesse disporre la confisca del prezzo del reato senza condanna e, quindi, in merito al se ed in qual modo dovesse compiere l’accertamento della responsabilità penale, evocata quale presupposto per l’esercizio del potere ablatorio dello Stato (Sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008, dep. 2009, Squillante).

Del tutto esplicito fu invece il dissenso espresso dalla Corte in altra circostanza (Sez. 2, n. 32273 del 25/05/2010, Pastore), ove il Collegio, nel porsi in consapevole contrasto con la sentenza De Maio, riprese e ribadì gli stessi argomenti che quella pronuncia aveva più che motivatamente disatteso, pervenendo alla conclusione di affermare che, come recita la massima ufficiale, in caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde ordinare la confisca, non solo delle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240 c.p., comma 2, n. 2), ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (ad es., nei casi di cui all’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies).

Dopo aver rievocando, infatti, la sentenza delle Sezioni Unite n. 3802 del 22/01/1983, Mannelli, nella quale si era affermato che l’estinzione del reato non preclude l’applicazione della confisca, perchè l’effetto normale della estinzione del reato circa le misure di sicurezza è espressamente derogato, per quanto riguarda la confisca, dall’art. 236 c.p., comma 2, ed aver sottolineato la natura e le finalità della misura di sicurezza della confisca obbligatoria, la Corte ne dedusse che, ‘con riferimento precipuo alla confisca penale, i limiti di persuasività dello sforzo ermeneutico riproposto ancora una volta dalle S.U., non possono offuscare l’intensità e la concretezza delle ragioni di politica criminale che militano a favore di una maggiore effettività delle pretese ablative dello Stato correlate alla commissione di illeciti penali e, dunque, specificamente, anche della sopravvivenza delle medesime alla vicenda dell’estinzione del reato. La pronuncia delle S.U. risulta, quindi, del tutto inconciliabile con le esigenze di contrasto ai crimine organizzato che, al contrario, hanno determinato l’emanazione di disposizioni normative extra codicistiche volte, principalmente, a introdurre strumenti in grado di aggredire i patrimoni di origine illecita. Tale esigenza, avvertita negli ultimi anni anche dagli organismi internazionali, ha trovato un suo esplicito riconoscimento nell’ambito della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia, attraverso la predisposizione di importanti strumenti di aggressione dei profitti riconducibili a gravi forme delinquenziali. Naturalmente, l’indirizzo giurisprudenziale proposto ammette la proiezione della cognizione del giudice sul tema della confisca: nel senso che la confisca disposta nel caso di estinzione del reato è subordinata all’esistenza, da accertarsi dal giudice, del fatto costituente reato, trattandosi di indagine che non investe questioni relative all’azione penale, bensì soltanto l’applicazione di una misura di sicurezza, sottratta all’effetto preclusivo della causa estintiva’.

Resta però il fatto che, ancora una volta, dal contrasto frontale con le Sezioni Unite, non è scaturito alcun tipo di indicazione circa i modi, le forme ed i contenuti attraverso i quali il giudice dovrebbe compiere gli accertamenti mediante i quali pervenire al risultato della confisca in caso di sentenza dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. Restava in particolare nell’ombra la dimensione di tali accertamenti, vale a dire se gli stessi dovessero solo verificare la sussistenza del reato ed il collegamento con la res da confiscare o dovessero pervenire ad una affermazione che, sia pure incidenter tantum, riconoscesse la responsabilità dell’imputato ‘prosciolto’ per prescrizione e surrogasse, quindi, contenutisticamente, una pronuncia di condanna preclusa dalla causa estintiva.

Un passaggio ulteriore su tale cammino è stato intrapreso dalla sentenza Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino. Nel caso di specie, che indubbiamente illumina le affermazioni della Corte, l’imputato era stato condannato, anche all’esito del giudizio di appello, per estorsione e per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies: la Corte, nel dichiarare la intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, confermò la confisca, puntualizzando che ‘ciò che viene posto a fulcro della disciplina codicistica, non è il rinvio ad un concetto di condanna evocativo della categoria del giudicato formale, ma – più concretamente – il richiamo ad un termine che intende esprimere un valore di equivalenza rispetto all’accertamento definitivo del reato, della responsabilità e del nesso di pertinenzialità che i beni oggetto di confisca devono presentare rispetto al reato stesso: a prescindere, evidentemente, dalla formula con la quale il giudizio viene ad essere formalmente definito. Un assunto, questo, che, a ben guardare, consente di escludere, fra l’altro, la irragionevole identità di trattamento (sul piano della medesima preclusione alla confisca) che verrebbe ad essere riservata alle ipotesi in cui la causa di estinzione del reato intervenga (come nella presente vicenda processuale) quando le statuizioni di condanna adottate dai giudici del merito hanno integralmente cristallizzato lo scrutinio su responsabilità e collegamento tra beni e reato, rispetto alle ipotesi in cui la causa estintiva sia stata dichiarata, ad esempio, già con la sentenza di primo grado (come nella vicenda che ha dato origine alla pronuncia delle Sezioni Unite, innanzi ricordata la sentenza De Maio), senza alcuna concreta verifica degli accennati presupposti’.

Un assunto, questo, che troverebbe conferma nella ‘circostanza che, proprio con riferimento alla confisca di cui al D.L. n. 306 del 1990, art. 12 sexies, il legislatore abbia ritenuto di dover espressamente precisare, con riferimento ai casi di confisca ivi previsti, che gli stessi trovano applicazione nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p.: una previsione, questa, che sta appunto a dimostrare come per la estensione alle sentenze di patteggiamento di quei casi di confisca fosse necessaria una espressa previsione normativa, proprio perchè – a differenza che nella condanna – quelle sentenze non presuppongono un accertamento pieno di responsabilità. Il che consente, evidentemente, di trarre la proposizione reciproca, per la quale la locuzione condanna assume, agli effetti della confisca, il valore di pronuncia che irrevocabilmente attesti la sussistenza del reato e della relativa responsabilità’.

Alla stregua di tali osservazioni, nel rilevare come nella specie la prescrizione fosse intervenuta dopo una pronuncia di condanna, tanto in primo che in secondo grado, e che i ricorsi erano ammissibili, con la conseguenza di non precludere – alla luce della nota giurisprudenza sul punto – la immediata declaratoria di estinzione dei reati, la Corte conclusivamente ritenne che ‘le statuizioni adottate dai giudici del merito in punto di accertamento dei fatti- reato, delle responsabilità e della illecita provenienza dei beni sottoposti a confisca si fossero definitivamente cristallizzate, al punto da vanificare, contenutisticamente, la stessa presunzione di non colpevolezza: il che giustificava, pertanto, il soddisfacimento dei fini di garanzia di accertamento pieno, che il termine condanna è volto ad assicurare nel quadro della confisca, quale necessario presupposto del provvedimento ablatorio’.

6. Il concetto di ‘condanna’, quello di ‘pena’ ed il correlativo problema connesso alla individuazione della natura del provvedimento di confisca, sia pure nella circoscritta prospettiva della confisca del prezzo del reato, non possono, a questo punto, non essere sottoposti a verifica anche alla luce degli approdi cui recentemente è pervenuta la Corte EDU, proprio sul tema della confisca – sia pure nella peculiare figura della confisca dei terreni oggetto di lottizzazione abusiva – e della replica assai recentemente offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015. Si tratta di un novum assai significativo e con il quale è doveroso misurarsi, tenuto conto della necessità di trarre da quelle decisioni spunti per una soluzione interpretativa, attenta tanto alla dimensione convenzionale che a quella costituzionale dei diversi valori (individuali e collettivi) che il tema della confisca ineluttabilmente coinvolge.

Si è già accennato che le più recenti pronunce della Corte EDU in tema di confisca si sono concentrate sulla particolare ipotesi disciplinata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, (sulla quale si era soffermata anche la sentenza De Maio): disposizione, quella indicata, la quale testualmente stabilisce che: ‘la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite’. La frattura tra la giurisprudenza nazionale e i dieta della Corte EDU è evidente, giacchè la Corte di cassazione, fino a tempi recenti non ha mancato di ribadire che la confisca dei terreni può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato (nella specie, della prescrizione), purchè sia accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi l’esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l’aspetto dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255112;nonchè, ex plurimis, Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009, Apponi; Sez. 3, n. 30933 del 19/05/2009, Costanza). La tesi, come è noto, fa essenzialmente leva su un argomento di ordine testuale, dal momento che la disposizione innanzi riprodotta presuppone soltanto che la sentenza accerti la lottizzazione abusiva, senza che ciò avvenga necessariamente per il tramite di una sentenza di condanna; nonchè su un rilievo di tipo ‘strutturale’, in quanto la confisca in esame avrebbe natura di sanzione amministrativa che, come tale, può trovare applicazione anche senza una sentenza di condanna penale.

Nelle pronunce della Corte EDU nel caso Sud Fondi c. Italia, tanto in sede di ricevibilità che di merito, gli indicati approdi della giurisprudenza nazionale sono stati, invece, profondamente intaccati quanto alla natura della confisca urbanistica ed alle conseguenze che se ne dovevano trarre sul versante del rispetto delle garanzie assicurate dall’art. 7 della Convenzione. Vagliando analiticamente quella forma di confisca alla luce dei principi elaborati dalla stessa Corte, in particolare nella sentenza Welch c. Regno Unito del 9 febbraio 1995, la Corte ritenne che la stessa, in ragione degli scopi prevalentemente repressivi che la connotavano, avesse natura penale, risultando pertanto attratta nella sfera di applicabilità dell’art. 7 della Convenzione. Da ciò il corollario che la legge dalla quale scaturisce la possibilità di infliggere una sanzione di tipo penale dovesse presentare i caratteri della accessibilità – vale a dire la conoscibilità e intelligibilità da parte dell’individuo del precetto contenuto nella norma giuridica – e della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie cui si espone il contravventore. Ciò indusse nel frangente la Corte di Strasburgo ad affermare come, nel caso di specie, i ricorrenti avessero subito una sanzione penale – la confisca, appunto – in assenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permettesse di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta dell’autore materiale del reato, sottolineando, fra l’altro, come l’assenza di una pronuncia di condanna non assumesse valenza determinante al fine di escludere la configurabilità di una sanzione penale, in presenza di ulteriori elementi sintomatici attinenti allo scopo, alla gravità ed alla qualificazione giuridica della misura.

In sostanza, la Corte mantenne fede al proprio tradizionale insegnamento secondo il quale, ad evitare da parte delle legislazioni nazionali una ‘truffa delle etichette’ in relazione alla qualificazione giuridica del proprio apparato sanzionatorio – degradando a livello amministrativo sanzioni che invece presentassero indicatori tali da farle refluire nel terreno delle pene – era necessario procedere ad una disamina concreta delle singole misure, secondo una linea che superasse il mero dato formale costituito dalla qualificazione attribuita dalle singole legislazioni nazionali.

Ancor più pertinente, agli effetti che qui rilevano, è la nota e recente sentenza della Corte EDU del 29 settembre 2013 nel caso Varvara c. Italia, dal momento che, in quella vicenda, la Corte si pronunciò sempre sul tema della confisca urbanistica, ma in un caso in cui la misura era stata applicata con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione. La Corte, ribadita la natura penale della confisca urbanistica, ritenne violato il principio di legalità in materia penale, sancito dall’art. 7 della Convenzione e, di conseguenza, compromesso anche il diritto di proprietà garantito dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, in conseguenza della riscontrata menomazione che quel diritto aveva subito in dipendenza di una sanzione penale illegittimamente applicata.

Secondo i giudici di Strasburgo, in particolare, non potrebbe essere concepito un sistema in cui una persona dichiarata innocente o, comunque, senza alcun grado di responsabilità penale accertata in una sentenza di colpevolezza, subisca una pena: ‘La logica della pena e della punizione – sottolineò la Corte Europea – e la nozione di guilty (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di personne coupable (nella versione francese) depongono a favore di un’interpretazione dell’art. 7 che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo autore’.

Ancora una volta, ciò che sembra trasparire dalla pronuncia della Corte di Strasburgo è una configurazione ‘sostanzialistica’ delle garanzie tracciate dalla Convenzione. Il principio di stretta legalità deve infatti assistere tutto ciò che pertiene alla applicazione di una ‘pena,’ e questa deve conseguire ad un accertamento di responsabilità condotto secondo le regole del giusto processo: è forte, in questa prospettiva, il richiamo – ancorchè inespresso – al valore ‘ontico’ del principio di presunzione di innocenza, scandito non dall’art. 7 della Convenzione, ma dall’art. 6, e che rende perdurante tale garanzia sino a quando la ‘colpevolezza non sia stata legalmente accertata’. La evocazione della legalità sembra dunque doverosamente fare i conti anche con la dimensione ‘processuale’ dell’accertamento, bandendo simmetrie nominalistiche che risulterebbero improprie, nel quadro e per l’applicazione di principi convenzionali destinati ad operare all’interno di sistemi nazionali che possono presentare fra loro differenze anche assai marcate.

7. Su tale – già in sè problematico – quadro di riferimento, è giunta la ‘replica’ offerta dalla Corte costituzionale alla sentenza Varvara.

Con la sentenza n. 49 del 2015, infatti, il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, denunciato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117 Cost., nella parte in cui in forza proprio della interpretazione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, tale disposizione ‘non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi’, pur pervenendo, per ragioni varie, ad una declaratoria di inammissibilità della questione, ha offerto una serie di affermazioni di indubbio risalto, delle quali è doveroso tenere conto. Non senza aver sottolineato che il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU ‘è, ovviamente, subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poichè tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione alla CEDU’, la Corte costituzionale ha ribadito – in conformità a precedenti decisioni relative al tema della confisca urbanistica – che ‘nel nostro ordinamento, l’accertamento ben può essere contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo condannato l’imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, sia esso l’autore del fatto, ovvero il terzo in mala fede acquirente del bene’.

Non risulterebbe, dunque, di per sè ‘escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato’. Motivazione che non costituirebbe una facoltà del giudice, ‘ma un obbligo dal cui assolvimento dipende la legalità della confisca’. Più in generale, ha però poi rilevato la Corte costituzionale, la questione da risolvere, alla luce di una interpretazione ‘costituzionalmente e convenzionalmente conforme’, consiste nello stabilire se il giudice Europeo allorchè si esprime ‘in termini di condanna, abbia a mente la forma del pronunciamento del giudice, ovvero la sostanza che necessariamente si accompagna a tale pronuncia, laddove essa infligga una sanzione criminale ai sensi dell’art. 7 della CEDU, vale a dire l’accertamento della responsabilità’.

E che ‘sia proprio l’accertamento della responsabilità a premere al giudice Europeo’ lo si ricaverebbe univocamente, secondo la Corte, dal tenore della stessa sentenza Varvara, che evoca la pena come conseguenza dell’accertamento della responsabilità. ‘Simili espressioni – soggiunge la Corte costituzionale – linguisticamente aperte ad un’interpretazione che non costringa l’accertamento di responsabilità nelle sole forme della condanna penale, ben si accordano sul piano logico con la funzione, propria della Corte EDU, di percepire la lesione del diritto umano nella sua dimensione concreta, quale che sia stata la formula astratta con cui il legislatore nazionale ha qualificato i fatti’. E, come già puntualizzato, ‘nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione del reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità’.

8. Il corollario che a questo punto è possibile trarre da simili enunciati è evidente. Se la prescrizione non è concettualmente incompatibile con un accertamento di responsabilità idoneo a legittimare l’applicazione di una misura ablatoria che, al lume della giurisprudenza Europea, deve essere qualificato come pena, e se, ancora, la inapplicabilità della misura renderebbe il sistema ‘scoperto’ sul versante della tutela di diritti anch’essi di rango costituzionale (sul punto la sentenza n. 49 del 2015 è stata esplicita), l’opzione interpretativa del giudice comune deve orientarsi per quella soluzione che, nel rispettare i principi convenzionali – per come ‘interpretati’ dalla Corte di Strasburgo – si collochi in una linea che risulti integralmente satisfattiva anche e soprattutto dei valori costituzionali che risultassero, altrimenti, compromessi. E se tutto ciò è vero in presenza di una misura che venga qualificata come ‘pena’, alla luce dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo (come è avvenuto per la confisca urbanistica nei casi Sud Fondi e Varvara c. Italia), a fortiorì simili approdi non potranno non essere valorizzati nella ipotesi in cui la misura in questione non attinga siffatte connotazioni sanzionatorie.

Assumerà, dunque, portata dirimente verificare se, alla stregua dei parametri tracciati dalla giurisprudenza di Strasburgo, la confisca del prezzo del reato sia o meno da qualificare come sanzione penale, giacchè, in caso negativo, le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015 potranno indubbiamente contribuire a risolvere il primo dei quesiti devoluti a queste Sezioni Unite.

Ebbene, la posizione della Corte EDU, a partire dal fondamentale caso Engel e. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976 è, quanto meno in linea di principio, chiara e costante nell’enunciare i ‘criteri’ di apprezzamento alla stregua dei quali circoscrivere la ‘materia penale’ ai fini del riconoscimento delle corrispondenti garanzie tracciate, in particolare, dagli artt. 6 e 7 della Convenzione.

Fondamentale è, anzitutto, la qualificazione della misura da parte del diritto nazionale, ma soltanto in chiave, per così dire, ‘unidirezionale’, nel senso che se lo Stato membro ha definito una certa violazione come di natura penale, l’applicabilità dei principi innanzi indicati è fuori discussione, anche se, in ipotesi, la violazione stessa non assumesse, in concreto, connotazioni di ‘reato’ e la sanzione quelle di ‘pena’. La qualificazione formale, però, non vale di per sè nella ipotesi reciproca, vale a dire quando il diritto interno qualifica il fatto come violazione di natura amministrativa o disciplinare, giacchè, in tal caso, scattano gli ulteriori due criteri elaborati dal Strasburgo: criteri, non più fondati sul nomen della misura o della sanzione, ma su indicatori di tipo sostanziale e, di regola, alternativi fra loro, a meno che sia richiesto un ‘approccio cumulativo se l’analisi separata di ogni altro criterio non permetta di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una accusa in materia penale’ (sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia; sent. 31 luglio 2007, Zaicevs c. Lettonia; sent. 23 novembre 2006 Jussila c. Finlandia). Da un lato, sottolinea infatti la Corte EDU, occorre verificare la natura della violazione, desunta in particolare dal suo ambito applicativo – che deve essere generale, e non limitato agli appartenenti ad un ordinamento particolare, dal momento che in tal caso la violazione assumerebbe caratteristiche di tipo disciplinare – e dagli scopi (di tipo punitivo e deterrente, e non meramente riparatorio o preventivo) per i quali la sanzione è prevista. Dall’altro lato – ed è questo il criterio sul quale assai spesso ha finito per misurarsi la valutazione dei giudici di Strasburgo – occorre aver riguardo alla natura ed alla gravita delle conseguenze che l’ordinamento fa scaturire dalla specifica violazione contestata (v. anche, in tema di confisca per equivalente per traffico di stupefacenti la già citata sentenza Welch c. Regno Unito del 9 febbraio 1995 e, più di recente, la sentenza del 25 settembre 2008 Paraponiaris c. Grecia, in tema di contrabbando).

9. Alla stregua di tali criteri può pervenirsi alla conclusione che la confisca del prezzo del reato non presenti connotazioni di tipo punitivo, dal momento che il patrimonio dell’imputato non viene intaccato in misura eccedente il pretium sceleris, direttamente desunto dal fatto illecito, e rispetto al quale l’interessato non avrebbe neppure titolo civilistico alla ripetizione, essendo frutto di un negozio contrario a norme imperative. Al provvedimento di ablazione fa dunque difetto una finalità tipicamente repressiva, dal momento che l’acquisizione all’erario finisce per riguardare una res che l’ordinamento ritiene – secondo un apprezzamento legalmente tipizzato – non possa essere trattenuta dal suo avente causa, in quanto, per un verso, rappresentando la retribuzione per l’illecito, non è mai legalmente entrata a far parte del patrimonio del reo, mentre, sotto altro e corrispondente profilo, proprio per la specìfica illiceità della causa negoziale da cui essa origina, assume i connotati della pericolosità intrinseca, non diversa dalle cose di cui è in ogni caso imposta la confisca, a norma dell’art. 240 c.p., comma 2, n. 2.

Il fulcro della confisca del prezzo del reato, sembra dunque da individuare proprio nelle caratteristiche del periculum che costituisce il nucleo delle misure di sicurezza, nel senso che, a differenza di quelle personali, la misura reale prende in considerazione una dimensione dinamica e relazionale del pericolo, attraverso un meccanismo che finisce per correlare fra loro la persona, la cosa ed il vincolo di pertinenzialità tra questa e lo specifico reato che viene in considerazione.

Il connotato riparatorio, per stare al lessico della Corte EDU, e le finalità non repressive ma semmai preventive che orientano la confisca di ciò che ab origine non poteva entrare nel patrimonio dell’imputato, convincono del fatto che risulterebbe del tutto improprio affiancare una simile forma di confisca a quelle figure che una antica tradizione storica configurava come ‘punizione patrimoniale’, conseguente – ma non correlata, quanto a derivazione ‘pertinenziale’ – alla commissione di certi reati.

D’altra parte, la sottrazione del prezzo del reato non pare lontana da quelle figure di tipo ripristinatorio che tendono a sterilizzare le accumulazioni di origine illecita, anche nelle ipotesi in cui faccia difetto una condotta colpevole. E’ il caso, ad esempio, della particolare figura di confisca prevista, per gli enti, dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 6, comma 5, per il quale, anche nei casi in cui l’ente non è chiamato a rispondere dell’illecito dipendente da reato, per aver posto in essere i cosiddetti compliance programs, ‘è comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente’. Sul punto, infatti, questa Corte (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti), dopo aver escluso che tale confisca possa giustificarsi – come pure opinato in dottrina – in base alla pericolosità del profitto in sè, tali non essendo le cose che ne costituiscono l’oggetto, ha affermato che il provvedimento ablatorio ‘assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell’ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito’. E ciò sarebbe tanto vero che, per questa particolare ipotesi di confisca obbligatoria – anche per equivalente – si è ritenuto che non possa essere disposto il sequestro preventivo, considerato che il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 53, richiama soltanto la confisca di cui all’art. 19. Rilievi, quelli testè svolti, che, per altro verso, troverebbero rispondenza anche nelle diverse iniziative comunitarie contro la corruzione, anche internazionale, essendo tale forma di criminalità sempre più riguardata come fenomeno in grado di incidere negativamente sull’ordine economico e sulla libertà dei mercati.

10. Dovendosi dunque escludere che la confisca del prezzo del reato si atteggi alla stregua di una pena, ne esce rafforzata l’idea che la stessa non presupponga un giudicato formale di condanna, quale unica fonte idonea a fungere da ‘titolo esecutivo’, dal momento che, ciò che risulta ‘convenzionalmente imposto’, alla luce delle richiamate pronunce della Corte EDU, e ‘costituzionalmente compatibile’, in ragione delle linee-guida tracciate dalla Corte costituzionale, in particolare nella già esaminata sentenza n. 49 del 2015, è che la responsabilità sia stata accertata con una sentenza di condanna, anche se il processo è stato definito con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. L’obbligo della relativa immediata declaratoria, infatti, lungi dallo stemperare il ‘già accertato’, ne cristallizza gli esiti ‘sostanziali’, sia pure nella circoscritta e peculiare dimensione della confisca del prezzo del reato, dal momento che – altrimenti – al giudice incomberebbe un onere di ‘conformazione costituzionale’ della interpretazione, attenta a salvaguardare anche i ‘controlimiti’ che la pronuncia della Corte costituzionale ha implicitamente, ma chiaramente, evocato. In altri termini, l’opposta tesi dovrebbe fare i conti con la gamma non evanescente di valori costituzionali che verrebbero ad essere ineluttabilmente coinvolti da un sistema che, dopo aver accertato la sussistenza del reato, la responsabilità del suo autore e la percezione da parte di questi di una somma come prezzo del reato, non consentisse l’ablazione di tale prezzo, esclusivamente per l’intervento della prescrizione, che giustifica ‘l’oblio’ ai fini della applicazione della pena, ma non impone certo la inapplicabilità della misura di sicurezza patrimoniale.

In una simile prospettiva, devono pertanto essere respinte le tesi di chi ritiene sufficiente, ai fini della confisca, un mero accertamento incidentale della responsabilità, dal momento che ciò si tradurrebbe in una non consentita trasformazione della confisca in una tipica actio in rem, lumeggiata nel corso del complesso procedimento di approvazione, ma poi non recepita dalla direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa ‘al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione Europea’, dal momento che anche tale strumento della Unione Europea continua a prevedere la condanna come base per la confisca, anche per equivalente, dei beni strumentali e dei proventi da reato.

L’accertamento della responsabilità deve dunque confluire in una pronuncia che, non solo sostanzialmente, ma anche formalmente, la dichiari, con la conseguenza che l’esistenza del reato, la circostanza che l’autore dello stesso abbia percepito una somma e che questa abbia rappresentato il prezzo del reato steso, devono aver formato oggetto di una condanna, i cui termini essenziali non abbiano, nel corso del giudizio, subito mutazioni quanto alla sussistenza di un accertamento ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’.

L’intervento della prescrizione, dunque, per poter consentire il mantenimento della confisca, deve rivelarsi quale formula terminativa del giudizio anodina in punto di responsabilità, finendo in tal modo per ‘confermare’ la preesistente (e necessaria) pronuncia di condanna, secondo una prospettiva, a ben guardare, non dissimile da quella tracciata dall’art. 578 del codice di rito in tema di decisione sugli effetti civili nel caso di sopravvenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Il testo dell’art. 240 c.p., d’altra parte – volendo prescindere dalle letture alternative ed ‘estreme’ che si sono sin qui contese il campo, ma con significative aperture nelle pronunce più recenti – non preclude, ai fini della confisca del prezzo del reato, una evocazione del concetto di condanna in senso sostanziale (secondo quanto postulato dalla Corte EDU), ove ad essa consegua la declaratoria di prescrizione, dal momento che è proprio la natura di tale causa estintiva a postulare la non dissoluzione degli accertamenti sin allora compiuti e sulla cui base la sentenza di condanna è stata pronunciata.

D’altra parte, la non rinuncia alla prescrizione, presuppone una sorta di nolo contendere sul punto, rendendo ancor più bizzarra l’ipotesi di una automatica (ed ingiustificata) vanificazione di un provvedimento che, come si è detto, mira esclusivamente a riportare il pretium sceleris al di fuori della sfera patrimoniale di chi l’abbia percepito; e tutto ciò – si è più volte ribadito – secondo un accertamento dei fatti condotto pieno iure dal giudice del merito ed in forza di una valutazione probatoria processualmente non smentita.

Per altro verso, che la declaratoria di prescrizione non coinvolga, di regola, il merito della regiudicanda, è dimostrato dal fatto che, come si è costantemente affermato, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

La logica che coinvolge e giustifica la obbligatoria confisca del prezzo del reato in base alla generale previsione dettata dall’art. 240 c.p., comma 2, non risulta diversa da quella che ha indotto il legislatore ad introdurre previsioni speciali di confisca obbligatoria anche del profitto del reato, sul rilievo che la evocabilità del prezzo, inteso come retribuzione promessa o corrisposta per la commissione del reato, rappresentasse una evenienza riconducibile soltanto ad alcune fattispecie, ma non pertinente – secondo l’id quod plerumque accidit – rispetto ad altre, ove, appunto, viene più frequentemente in discorso il profilo del lucro desunto dal reato, inteso come vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla commissione del reato, e quindi legato da un rapporto di pertinenzialità diretta con l’illecito penale.

Da qui, l’attrazione, accanto al prezzo, anche del profitto del reato, all’interno di un nucleo per così dire unitario di finalità rispristinatoria dello status quo ante, secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore, e con specifico riferimento a figure di reato per le quali il legislatore ha ritenuto necessario optare per una simile scelta.

L’art. 322 ter c.p., finisce, dunque, per rappresentare un chiaro esempio che accredita una simile linea ricostruttiva, specie alla luce delle modifiche ad esso apportate ad opera del L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 75, lett. o), recante ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’. La novella, con l’introdurre, alla fine dell’art. 322 ter c.p., comma 1, le parole ‘o profitto’, ha, come è noto, inciso esclusivamente sulla disciplina della confisca per equivalente, ampliandone l’ambito di operatività non soltanto al prezzo del reato, ma anche – per l’appunto – al profitto del medesimo. Nella formulazione originaria, infatti, tale disposizione prevedeva, in caso di impossibilità di procedere alla confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo dei reati previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p., la confisca di altri beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al ‘prezzo’ del reato, da intendersi nel senso tecnico di corrispettivo dato o promesso per indurre, istigare o determinare taluno a commettere il reato: nozione, pertanto, non estensibile alle altre utilità connesse al reato. Ciò ha indotto la giurisprudenza ad escludere l’applicabilità di tale figura di confisca per equivalente a reati per i quali non risulta concettualmente riferibile la nozione di prezzo del reato, quali, ad esempio, il peculato, la malversazione a danno dello Stato e l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Per simili ipotesi poteva semmai configurarsi la figura del profitto di reato, rispetto alla quale, però la formulazione letterale della norma ne precludeva qualunque spazio operativo, anche in considerazione dei connotati afflittivi di quella figura di confisca e la conseguente esigenza di rispettare appieno il canone di stretta legalità (v. ad es. Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244189; Sez. 6, n. 12819 del 17/03/2010, Magliocchetti, Rv.226691). Da qui, l’esigenza della modifica introdotta dalla L. n. 190 del 2012, ma da qui, anche, l’univoco segnale che la novella offre per ritenere – quanto allo specifico tema dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali trovi applicazione la disciplina dettata dall’art. 322 ter c.p. – normativamente equivalente la confisca del prezzo e la confisca del profitto tratto da quei reati, sia per ciò che attiene alla confisca diretta sia per quanto riguarda la confisca per equivalente.

Considerato, quindi, che la confisca diretta del profitto desunto dal reato non presenta, nel caso disciplinato dall’art. 322 ter c.p., natura giuridica diversa dalla confisca del prezzo del reato, se ne può dedurre che il concetto di ‘condanna’ necessario e sufficiente per procedere alla confisca anche nella ipotesi in cui sia successivamente intervenuta la prescrizione del reato, deve essere ‘modulato,’ per entrambe le figure di ablazione, in termini fra loro del tutto sovrapponibili.

11. Simili conclusioni non possono invece trovare applicazione nella ipotesi in cui venga in discorso la figura della confisca per equivalente, dal momento che questa particolare figura di confisca, prevista dall’art. 322 ter c.p., per il profitto o il prezzo di taluni reati contro la pubblica amministrazione, viene ormai pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte di natura sanzionatoria.

Si è infatti osservato, al riguardo, che, avendo la L. n. 300 del 2000, introduttiva dell’art. 322 ter c.p., espressamente previsto, all’art. 15, la irretroattività della confisca per equivalente del prezzo del reato, una simile opzione si appalesa sintomatica del fatto che il legislatore ha configurato l’ablazione del patrimonio del reo, in proporzione corrispondente all’arricchimento provocato dall’illecito quale misura sostanzialmente sanzionatoria.

La confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv 259103; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D’Addario, Rv. 256164).

E’ evidente, infatti, che, essendo la confisca di valore parametrata al profitto od al prezzo dell’illecito solo da un punto di vista ‘quantitativo’, l’oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sè, non presenta alcun elemento di collegamento col reato; il che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria (v. al riguardo anche l’ordinanza n. 97 del 2009 della Corte costituzionale, nella quale è richiamata la giurisprudenza di legittimità nonchè la già ricordata sentenza della Corte EDU Welch c. Regno Unito).

12. Al primo quesito deve dunque rispondersi nei seguenti termini:

‘Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’art. 322 ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata un precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato’.

13. Venendo al secondo dei quesiti sottoposti all’attenzione delle Sezioni Unite, può subito osservarsi come le posizioni assunte dalla giurisprudenza risultino non poco frastagliate, in considerazione, non soltanto delle peculiarità che possono caratterizzare il concetto di profitto nei singoli frangenti e con riferimento alle differenti strutture delle fattispecie incriminatrici, quanto anche – e forse soprattutto – in considerazione dello specifico ‘bene’ che costituisce l’oggetto dell’intervento di ablazione: vale a dire il denaro, bene fungibile per eccellenza e mezzo di pagamento, ed i cui flussi possono essere, entro certi limiti, tracciabili e ricostruibili.

Secondo un primo orientamento, di recente avallato dalle Sezioni Unite, la confisca di denaro in essere su un conto corrente bancario integra in ogni caso una figura di confisca diretta, tanto nel caso di prezzo che di profitto, e, con riferimento a quest’ultimo, sia che rappresenti una utilità ‘monetariamente’ positiva, nel senso che rappresenti un effettivo accrescimento patrimoniale, sia che rappresenti un mancato decremento, vale a dire un risparmio di spesa.

Quando si tratta di denaro o di altri beni fungibili, si è infatti ritenuto, la confisca non è ‘per equivalente’ ma è sempre confisca diretta: soprattutto, ciò che rileva è che l’ablazione della somma non è subordinata alla verifica che la stessa provenga da delitto e che sia confluita nella effettiva disponibilità dell’indagato (Sez. U, n. 10651 del 30/01/2014, Gubert; più di recente, nel medesimo senso, Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, Pretner Calore, Rv. 262082;Sez. 3, n. 39177 del 08/05/2014, Civil Vigilanza s.r.l., n.m. sul punto).

Si è in particolare rilevato che, nella ipotesi in cui il profitto del reato sia costituito da numerario, cosa fungibile, è legittimo il sequestro delle disponibilità di conto corrente dell’imputato a norma della prima parte e non della seconda parte dell’art. 322 ter c.p.. ‘Nella dizione dell’art. 322 ter c.p., il denaro, come cosa essenzialmente fungibile e, anzi, quale parametro di valutazione unificante rispetto a cose di diverso valore rispettivo, non può qualificarsi come cosa di valore corrispondente ed esorbita pertanto dal sistema della confisca per equivalente, la cui funzione è di rapportare il valore in denaro del bene ulteriormente disponibile all’importo del prezzo del reato. Prezzo che nel sistema di questa forma di confisca, che si riferisce anche a beni di per sè estranei sia al prezzo che al profitto del reato, ha in tal caso la sola funzione di parametro di riferimento al valore confiscabile. Pertanto la norma dev’essere intesa nel senso che, ove sia impossibile sottoporre a confisca i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato e nel patrimonio del condannato non vi sia disponibilità di denaro liquido, si ricorrerà alla confisca di beni diversi, eventualmente disponibili, nei limiti del valore corrispondente al prezzo del reato. A fronte di questa interpretazione – è stato quindi dedotto – erroneamente si esclude la configurabilità della confisca, e quindi del sequestro, in relazione al denaro liquido disponibile nel conto corrente dell’imputato sul presupposto che si tratti di profitto e non di prezzo del reato, prescindendo dalla considerazione che la fungibilità del bene, e la confusione delle somme che ne deriva nella composizione del patrimonio, rendono superflua la ricerca della provenienza con riferimento al prezzo o al profitto del reato’.

14. Su un versante apparentemente opposto si colloca, invece, l’orientamento per il quale la confisca di denaro integrerebbe sempre una confisca per equivalente. In materia di reati tributari si è infatti affermato che l’inciso contenuto nell’art. 322 ter c.p., per il quale la confisca di valore opera ‘quando… non è possibile’ la confisca diretta, sarebbe volto a consentire la confisca per equivalente in ogni caso in cui il bene che costituisce il profitto del reato sia un bene fungibile, come il denaro, giacchè questo non può costituire oggetto di confisca diretta, in quanto non materialmente individuabile (Sez. 3, n. 36293 del 06/10/2011, Hipo Alpe Adria Bank s.p.a.; Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva).

In linea con tale orientamento, si è anche affermato che, sempre in tema di reati tributari, ove il profitto per i reati in ordine ai quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l’adozione della misura di cautela non è subordinata alla verifica che le somme provengano da delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell’indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato ed il bene da confiscare. D’altra parte, trattandosi nella specie di sequestro per equivalente di somme depositate sul conto personale dell’imputato, si è ritenuto che ‘subordinare l’operatività de sequestro (o la confisca) per equivalente a tale condizione vorrebbe dire negare la stessa funzionalità della misura e ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra res e reato che la legge non richiede’ (Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012, Marseglia).

In senso analogo, anche in precedenza si era affermato che, qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali, ai sensi dell’art. 322-tercod. pen., è prevista la confisca per equivalente, sia costituito da danaro, l’adozione del sequestro preventivo in vista dell’applicazione di detta misura non può essere subordinata alla verifica che il danaro sia confluito nella effettiva disponibilità dell’indagato giacchè, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la res ed il reato che la legge, con l’istituto della confisca per equivalente, ha inteso invece escludere. (Sez. 6, n. 25877 del 23/06/2006, Maniglia, Rv. 234851; Sez. 6, n. 31692 del 05/06/2007, Gannone; e, più di recente, Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014, Riva Fire s.p.a.).

15. Per un terzo orientamento, infine, la confisca del denaro disponibile in quanto versato su un conto corrente bancario, per poter essere qualificata come confisca diretta, richiede la prova del nesso di derivazione da reato. Secondo una pronuncia, antecedente alla sentenza Gubert, infatti, le Sezioni Unite, nel pronunciarsi in una ipotesi in cui era stato disposto il sequestro di somme di denaro depositate in conti correnti bancari, ritennero che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non imponevano che il sequestro riguardasse le medesime specie monetarie illegalmente percepite, ma bastava che il provvedimento di cautela avesse ad oggetto la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque fosse stata rinvenuta, purchè fosse attribuibile all’imputato. Venne peraltro sottolineato che anche per il denaro doveva pur sempre sussistere un rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il ‘bene’ sequestrato ed il reato del quale costituiva il profitto illecito, inteso, questo, quale utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa. Con particolare riguardo ai reati tributari, le Sezioni Unite ritennero che si dovesse escludere la possibilità di fare riferimento a nessi di derivazione esclusivamente congetturali tra denaro e reato, posto che ciò avrebbe potuto condurre ‘all’aberrante conclusione di ritenere in ogni caso e comunque legittimo il sequestro del patrimonio di qualsiasi soggetto venga indiziato di illeciti tributari’ (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli).

Tale ordine di idee è stato ribadito anche più di recente, essendosi ritenuto che il sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso banche, ossia beni normalmente non destinati alla commissione di reati, comporta la previa individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo, sicchè l’astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato (Sez. 5, n. 11288 del 26/01/2010 Natali, Rv. 246360; in senso analogo, Sez. 2, n. 19105 del 28/04/2011, Iapigio).

Non dissimile, pur nella peculiarità della specie, si rivela la tesi secondo la quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro, costituente il profitto del reato, può colpire sia la somma che si identifica proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa sia la somma corrispondente al valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata investita. In una fattispecie relativa al sequestro preventivo di denaro, titoli, valori, beni mobili, immobili ed altre utilità nella disponibilità di una banca, corrispondenti al prezzo del reato di market abuse, commesso dai legali rappresentati della banca medesima, la Corte ebbe ad affermare che, ove il sequestro abbia ad oggetto somme di denaro, è necessario che la somma sia pertinente al reato contestato: provato il nesso di pertinenzialita, poi, il sequestro può colpire tanto le somme fisicamente uguali a quelle ricevute dall’agente, che la somma corrispondente al valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata investita, proprio perchè, considerata la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento, il sequestro non deve necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegittimamente percepite, ma la somma equivalente, ovunque sia rinvenuta, purchè sia attribuibile all’imputato (Sez. 2, n. 14600 del 12/03/2014, Ber Banca Spa, Rv. 260145; Sez. 6, n. 15923 del 26/03/2015, Antonelli). Da ciò deriva che, secondo tale orientamento, la confisca diretta del denaro depositato su un conto corrente presuppone sempre che sia dimostrato che il profitto del reato è stato versato su quel conto e che pertanto sussista la prova del nesso di pertinenzialita tra denaro e profitto o prezzo del reato; mentre, qualora tale prova faccia difetto, la confisca finirebbe per assumere i connotati della confisca di valore.

16. Il Collegio ritiene di aderire, nella sostanza, alla impostazione fatta propria dalla sentenza Gubert.

La ratio essendi della confisca di valore o per equivalente, sta, infatti, nella impossibilità di procedere alla confisca ‘diretta’ della cosa che presenti un nesso di derivazione qualificata con il reato. La trasformazione, l’alienazione o la dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato determina la conseguente necessità, per l’ordinamento, di approntare uno strumento che, in presenza di determinate categorie di fatti illeciti, faccia si che il ‘beneficio’ che l’autore del fatto ha tratto, ove fisicamente non rintracciabile, venga ad essere concretamente sterilizzato sul piano patrimoniale, attraverso una misura ripristinatoria che incida direttamente sulle disponibilità dell’imputato, deprivandolo del tantundem sul piano monetario.

Da qui, la logica strutturalmente sanzionatoria della confisca di valore, dal momento che è l’imputato che viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche (e non la cosa in quanto derivante dal reato), e ciò proprio perchè autore dell’illecito, restando il collegamento tra la confisca, da un lato, ed il prezzo o profitto del reato, dall’altro, misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica.

E’ evidente, pertanto, che, in una simile prospettiva, l’oggetto della confisca di valore finisca per non presentare, a ben vedere, alcun nesso di pertinenzialità col reato, rappresentandone soltanto la conseguenza sanzionatoria: nè più nè meno, dunque, della pena applicata con la sentenza di condanna. La confisca per equivalente, quindi, rappresentando una alternativa alla confisca diretta – la misura sanzionatoria, infatti, opera solo quando non può trovare applicazione la ordinaria misura di sicurezza patrimoniale – presuppone che il relativo oggetto (vale a dire il prezzo o il profitto del reato) abbia una sua consistenza naturalistica e/o giuridica tale da permetterne l’ablazione, nel senso che, una volta entrato nel patrimonio dell’autore del reato, continui a mantenere una sua identificabilità. Le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare, al riguardo, che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 322 ter c.p., costituisce ‘profitto’ del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700; fattispecie in tema di concussione nella quale il danaro era stato richiesto da un ufficiale di p.g. per l’acquisto di un immobile). Infatti – sottolinearono le Sezioni Unite – qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso autore, deve essere considerata profitto del reato allorchè sia direttamente riconducibile al reato stesso ed al profitto immediato conseguito (vale a dire il denaro), e sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto. Una diversa e più restrittiva interpretazione – hanno concluse le Sezioni Unite – non risulterebbe, infatti, ‘compatibile con la finalità dell’istituto che è quella di rendere l’illecito penale improduttivo e, quindi, scoraggiare la commissione di ulteriori illeciti’.

Il corollario che da ciò è possibile desumere, risulta, a questo punto, evidente.

Ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell’autore del fatto, ma perde – per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo – qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Non avrebbe, infatti, alcuna ragion d’essere – nè sul piano economico nè su quello giuridico – la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell’illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell’interesse del reo. Soltanto, quindi, nella ipotesi in cui sia impossibile la confisca di denaro sorge la eventualità di far luogo ad una confisca per equivalente degli altri beni di cui disponga l’imputato e per un valore corrispondente a quello del prezzo o profitto del reato, giacchè, in tal caso, si avrebbe quella necessaria novazione oggettiva che costituisce il naturale presupposto per poter procedere alla confisca di valore (l’oggetto della confisca diretta non può essere appreso e si legittima, così, l’ablazione di altro bene di pari valore).

Nè è a dirsi, come parte della giurisprudenza mostra di ritenere, che la confisca del denaro costituente prezzo o profitto del reato, in assenza di elementi che dimostrino che proprio quella somma è stata versata su quel conto corrente, determinerebbe una sostanziale coincidenza della confisca diretta con quella di valore, dal momento che è la prova della percezione illegittima della somma che conta, e non la sua materiale destinazione: con la conseguenza che, agli effetti della confisca, è l’esistenza del numerario comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l’oggetto da confiscare, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto bancario.

17. Al secondo dei quesiti sottoposti alle Sezioni Unite deve dunque conclusivamente rispondersi nei seguenti termini:

‘Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato’.

18. Venendo all’esame dei motivi di ricorso va rilevato che il primo di essi si rivela privo di consistenza giuridica.

Deduce infatti il ricorrente che, essendo stato in precedenza pronunciato decreto di archiviazione, fra l’altro per il reato di cui all’art. 319 c.p., si sarebbe determinato l’effetto preclusivo a causa della mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini di cui all’art. 414 c.p.p., con la conseguenza che la Corte di appello non avrebbe potuto procedere alla riqualificazione del reato di concussione proprio nella fattispecie di cui all’art. 319 c.p..

L’assunto è però fallace. Il procedimento di riapertura delle indagini, come è noto, è stato introdotto nel codice di rito in attuazione della direttiva n. 52, secondo periodo, della legge-delega n. 81 del 1987, la quale appunto imponeva al legislatore delegato di disciplinare la ‘previsione di presupposti per l’esercizio dell’azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione o per i quali siano comunque decorsi i termini di cui al numero 48’. Si tratta, dunque, all’evidenza, di un istituto teso a fornire garanzie all’indagato circa il fatto che, una volta intervenuta l’archiviazione della notizia di reato, il pubblico ministero debba ottenere una autorizzazione da parte del giudice per l’inizio di una nuova fase delle indagini preliminari a carico della stessa persona, altrimenti indagabile sine die in aperta elusione della disciplina dei relativi termini, ed esposta ad una sorta di ‘arbitrio investigativo’ del pubblico ministero. Ciò è tanto vero che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare, al riguardo, che nel procedimento contro ignoti non è richiesta l’autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, proprio perchè il regime autorizzatorio prescritto dall’art. 414 c.p.p., è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l’archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. (Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, Ignoti, Rv.233198).

Si tratta, quindi, di una autorizzazione alla indagine in funzione del correlativo esercizio della azione penale, con gli effetti preclusivi che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni sottolineato. Si è infatti affermato, al riguardo – sulla falsariga, anche, di quanto puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 1995 – che il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell’autorità della res judicata, è connotato da un’efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell’esigenza di nuove investigazioni, che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all’art. 414 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004).

Più di recente le stesse Sezioni Unite hanno puntualizzato che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilita degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834).

Tutto ciò dimostra, dunque, che l’autorizzazione alla riapertura delle indagini pertiene a ‘quella’ indagine ed a ‘quella’ azione penale, senza che l’archiviazione riverberi in alcun modo i propri effetti sulla azione esercitata in relazione a fatti diversamente qualificati, sulla base di un panorama investigativo regolarmente attivato e sulla cui legittimità di acquisizione nessun rilievo è stato formulato nè dalla difesa nè dai giudici in fase processuale.

L’autorizzazione alla riapertura delle indagini è, dunque, istituto del tutto eccentrico rispetto al potere del giudice del dibattimento di procedere alla riqualificazione del reato contestato, dal momento che un siffatto potere si correla direttamente al principio di legalità ed a quello di soggezione del giudice soltanto alla legge, giacchè ove se ne ritenesse precluso l’esercizio – come sembra presupporre il ricorrente – la legalità della imputazione sarebbe priva di controllo giurisdizionale, con conseguente inammissibile sottoposizione del giudice al nomen iuris ravvisato dal pubblico ministero con l’atto di esercizio della azione penale. L’azione penale ritualmente esercitata per il delitto di concussione comporta, pertanto, la piena legittimità della decisione dei giudici di appello di diversamente qualificare i fatti, a nulla rilevando il precedente e lontano provvedimento di archiviazione per lo stesso titolo di reato.

Ugualmente non fondato è anche il secondo motivo di ricorso, nel quale il ricorrente lamenta una lesione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, evocando l’art. 111 Cost., e l’art. 6, par. 3, lettere a) e b), CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in particolare nella sentenza Drassich c. Italia dell’11 dicembre 2007.

Reputa, infatti, il ricorrente, che, in ragione della riqualificazione del fatto operata dai giudici dell’appello, il diritto dell’imputato di essere tempestivamente informato sul merito della accusa e sulla sua qualificazione giuridica sarebbe stato nella specie vulnerato, sia perchè non preceduto da una richiesta del pubblico ministero sia perchè, come già detto, vi era stato un provvedimento di archiviazione in riferimento proprio al reato di cui all’art. 319 c.p..

Occorre preliminarmente rilevare come il motivo di ricorso sia, nella sostanza, privo del requisito della specificità, in quanto il ricorrente non ha prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare che la censurata riqualificazione dei fatti abbia in qualche modo vulnerato la sua difesa e, soprattutto, l’esercizio del diritto alla prova. Non senza rilevare come nella specie finisca per risultare correlativamente privo di risalto lo stesso interesse a ricorrere, dal momento che il tema della adeguatezza della difesa deve essere misurato alla luce della intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in ordine alla quale non v’è stata rinuncia.

Nel merito, comunque, le doglianze non sono fondate.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, pur nella estrema varietà degli accenti dovuta all’intervento casistico tipico di quella Corte, ha in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell’addebito avesse assunto le caratteristiche di atto a sorpresa. Accanto a ciò, la stessa Corte non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa e quello al contraddittorio non fossero vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato fossero già presenti nella originaria imputazione: e ciò, evidentemente, anche nella ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse stata di per sè prevedibile per l’imputato (v.fra le tante, sentenze 1 marzo 2001, Dallos e. Ungheria; 3 luglio 2006, Vesque e. Francia; 7 gennaio 2010, Penev e. Bulgaria; 12 aprile 2011, Adrian Constantin c. Romania; 3 maggio 2011, Giosakis c. Grecia; 15 gennaio 2015, Mihei c. Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l’imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l’oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento).

La violazione, dunque – secondo la impostazione tutt’altro che formalistica della Corte di Strasburgo – deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatola che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti.

Ebbene, dall’esame della imputazione originariamente contestata al ricorrente, emerge con chiarezza l’intero quadro di riferimento fattuale su cui si è articolato il contraddittorio e il diritto alla prova, mutando esclusivamente, a seguito della riqualificazione operata in appello, la posizione del soggetto che materialmente procedeva alle erogazioni di denaro, da vittima della ipotizzata concussione, in corruttore. Il perimetro della difesa del ricorrente, dunque, tenuto conto dei connotati strutturali che qualificano il delitto di concussione rispetto a quello di corruzione, si è potuto sviluppare integralmente, essendo stati i fatti riqualificati in termini riduttivi rispetto agli elementi tipizzanti della originaria fattispecie, dal momento che i profili che normativamente concorrono ad individuare la figura del corrotto, rappresentano un minus rispetto a quelli che caratterizzano la condotta del concussore, originariamente ravvisata, e sulla quale il ricorrente si è ampiamente difeso. Il tutto, d’altra parte, non senza sottolineare come il passaggio da una ipotesi di concussione a una di corruzione rappresenti una evenienza del tutto prevedibile, tenuto conto delle sottili interrelazioni che passano tra i due reati e della giurisprudenza, anche risalente, formatasi sul punto (v., ad es., Sez. 6, n. 22301 del 24/05/2012, Saviolo).

Il terzo motivo, nel quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di riscontri alle dichiarazioni del C., a norma dell’art. 192 c.p.p., comma 3, e si lamenta la mancata assoluzione dell’imputato in base all’art. 129 c.p.p., comma 2, è palesemente infondato, avuto riguardo all’ampia e coerente motivazione che i giudici del gravame hanno esibito sul punto. I giudici dell’appello, infatti, si sono impegnati non soltanto nello scrutinare in modo approfondito e con coerenza logica indiscutibile, l’attendibilità intrinseca dello stesso C., ma hanno evocato tutta una serie di elementi probatori di univoco e convergente spessore che hanno funto da affidabili circostanze di obiettivo riscontro a quella narrazione, in particolare richiamando il contributo offerto dal M. e dalla consulenza tecnica.

Si è quindi palesemente al di fuori di qualsiasi possibilità di evocare il parametro della ‘evidenza’ che, solo, legittima, in presenza di una causa di estinzione del reato, l’adozione di una formula di assoluzione nel merito, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2. Come già si è ricordato, questa Corte ha infatti più volte affermato che l’evidenza, cui va fatto riferimento per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., designa non solo ciò che riesce palese con immediatezza sensoriale, ma anche ciò che è del pari immediatamente intelligibile e piano per la sua chiarezza e notoria efficacia rappresentativa, a seguito di analisi e valutazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013, Pierantozzi, Rv. 256130).

Non fondato, per le ragioni dianzi esposte, è anche l’ultimo motivo di ricorso, nel quale si censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, ‘facendo riferimento all’art. 240 c.p., comma 2, e art. 322 ter c.p., ha ordinato la confisca delle somme in sequestro preventivo fino alla concorrenza di Euro 23.000, ritenendo che la predetta misura di sicurezza patrimoniale sia adottabile, per il tramite dell’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione’.

Nel caso di specie, infatti, dopo la condanna di primo grado, i giudici dell’appello, nel riqualificare i fatti come corruzione, hanno rievocato la intera gamma degli elementi di prova sulla cui base si è ritenuta provata la responsabilità penale dell’odierno ricorrente, con la conseguenza che la somma di cui si è parimenti ritenuta provata la origine delittuosa – in ragione degli accertamenti bancari condotti su conti del C. – è stata confiscata quale prezzo del delitto di corruzione, pur dovendosi per tale reato dichiarare la relativa estinzione per prescrizione. Alla luce, pertanto, dei principi di diritto di cui si è detto, la decisione adottata sul punto dalla Corte territoriale deve essere ritenuta corretta.

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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