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In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; J) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cosiddetta prima formula di Frank). Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 aprile 2016, n. 16585.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 aprile 2016, n. 16585 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 21 maggio 2015 la Corte di assise di appello di Napoli confermava quella pronunciata il 17 luglio 2014, all’esito di giudizio abbreviato, dal GUP del tribunale della stessa sede a carico di M.L. , giudicato...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 marzo 2016, n. 11595. L’art. 116 cod. pen. – che non contempla un’ipotesi di pura responsabilità oggettiva-postula che l’evento più grave debba essere voluto da almeno uno dei concorrenti. La norma incentra la costruzione strutturale del paradigma sulla realizzazione di un “reato diverso”. È un sintagma “aperto” che risulta idoneo ad includere i fatti legati da una relazione specifica tra il delitto eseguito e quello, di converso ed effettivamente, voluto da uno dei partecipi. Deve, innanzitutto, osservarsi che, allorquando il reato “diverso” rappresenti il mezzo o la modalità di esecuzione necessaria, per il conseguimento del risultato collettivamente voluto, esso finisce per rientrare ex se nel programma obiettivo comune. In questi casi non sembra che residui spazio concreto per pensare all’applicazione dell’ad 116 cod. pen.. Ciò accade in tutte le ipotesi in cui il reato “diverso” si pone in un nesso “relazionale” specifico rispetto al piano comune, con crismi di tale connessione strumentale o teleologica, che lo fanno assurgere a “mezzo commissivo esclusivo” dell’ulteriore delitto programmato. In questi casi il concorso si qualifica attraverso la fattispecie di cui all’ad 110 cod. pen., poiché l’adesione all’azione collettiva porta con sé necessariamente la previsione e l’accettazione della modalità d’attuazione dell’iter criminis comune e, dunque, del delitto accessorio ed ulteriore attraverso cui la condotta collettiva deve necessariamente passare per conseguire l’obiettivo finale dell’azione concordata. In questi casi il dolo della partecipazione attrae il dinamismo obiettivo dell’azione, che concretizza l’esecuzione del programma comune e si estende alla necessaria pluralità di fattispecie. Si è, piuttosto, al cospetto di un “reato diverso” allorquando rilevino fattispecie collegate da un nesso di pura eventualità a quella da realizzare o che siano in possibile e consequenziale sviluppo di essa, anche avuto riguardo alla natura dei beni giuridici messi in pericolo o lesi. In questi casi il vincolo relazionale tra fattispecie non è retto da nessi di collegamento necessari ed il reato ulteriore e diverso accede al programma comune, si è detto, con carattere di pura eventualità. In questo ambito va enucleata l’ipotesi in cui il reato diverso sia frutto di eventi o fattori del tutto eccezionali ed atipici.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  18 marzo 2016, n. 11595 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 maggio 2014 la Corte d’assise d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste in data 4 novembre 2013, concessa a C.V. l’attenuante di cui all’art....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 settembre 2015, n. 39358. In tema di circostanze aggravanti i futili motivi sussistono allorché la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Per motivo abietto, invece, si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello che secondo il comune sentire è espressione di un sentimento spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l’abnormità di fronte al sentimento umano. Ne consegue che, anche se accomunate nella formulazione dell’art. 61 n.1 cod. pen., le due aggravanti sono concettualmente diverse ed ancorate a dati fattuali antitetici, per cui ove congiuntamente contestate necessitano di adeguata motivazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 29 settembre 2015, n.39358 Rilevato in fatto Con ordinanza del 7 gennaio 2015 il Tribunale di Milano, investito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di R.P. in relazione...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 agosto 2015, n. 34466. La malattia di mente rilevante per l’esclusione o per la riduzione dell’imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno serio stato patologico, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell’agente. I disturbi della personalità, o ogni altro disturbo mentale, sono in grado di influire sulla capacità di intendere e volere solo quando intervengono con un nesso eziologico nella condotta criminosa, per effetto dei quali il reato viene ritenuto causalmente determinato proprio dal disturbo mentale; si deve trattare cioè di turbe mentali di tale consistenza e gravità da determinare una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore; oppure di impulsi all’azione, pur riconosciuta come riprovevole, che siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze. Nel caso in esame, di fronte all’omicidio di tre persone, un mero disturbo dell’adattamento non è stato assunto come sintomo di una mancante o ridotta capacità di intendere e volere.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 agosto 2015, n. 34466 Rilevato in fatto 1. Con sentenza in data 5 marzo 2013 il G.U.P. del Tribunale di Cagliari, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato M.F. colpevole dei reati di omicidio continuato aggravato di cui agli artt. 81 cpv., 575 e 577 n. 3...

Le forze dell’ordine devono rispettare la legalità “sempre e comunque quand’anche si trovino in situazioni pericolose per la propria incolumità personale”
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Le forze dell’ordine devono rispettare la legalità “sempre e comunque quand’anche si trovino in situazioni pericolose per la propria incolumità personale”

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 maggio 2015, n. 22065. Le forze dell’ordine devono rispettare la legalità “sempre e comunque quand’anche si trovino in situazioni pericolose per la propria incolumità personale” Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 maggio 2015, n. 22065 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18220. Il soggetto che in stato di ebbrezza conduce l’auto contromano e crea un incidente mortale non è imputabile a titolo di dolo eventuale per via della sola temerarietà della sua condotta. È necessario, invece, ricercare quegli elementi che leghino in maniera diretta e inequivocabile la condotta con l’accettazione del rischio di uccidere qualcuno. La Cassazione ha così fatto applicazione dei principi elaborati dalla sentenza Thyssen delle sezioni Unite al caso del noto imprenditore che guidando in autostrada sotto l’effetto di sostanze alcoliche e contromano aveva provocato la morte di 4 ragazzi investendo l’auto su cui essi viaggiavano. I giudizi di merito avevano riconosciuto il dolo eventuale, ma la Cassazione, rinviando ad altra sezione della corte d’Appello, ha ritenuto errato il ragionamento seguito e ha fissato dei paletti interpretativi molto rigidi affinché possa essere ritenuto integrato nella fattispecie il dolo eventuale anziché la colpa cosciente

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18220 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere Dott. CASA Filippo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7644. Il riconoscimento dei vizio parziale di mente è pienamente compatibile con la sussistenza del dolo, poichè l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome ed operanti su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda. Con la conseguenza che non vi è contrasto logico tra la seminfermità e la sussistenza della prova della coscienza e volontà del fatto, ancorchè diminuite,e la capacità di intendere e di volere sia pure scemata per il vizio parziale di mente non postula un concetto di dolo diverso da quello delineato dall'art. 43 cod. pen.. Il non esclude ex se la valutazione relativa alla maggiore o minore intensità dei dolo, desumibile anche dalle modalità dei fatto, posta a fondamento del riconoscimento o dei diniego delle circostanze attenuanti generiche, ovvero, dei grado di incidenza delle stesse nella comparazione con altre circostanze e nella dosimetria della pena

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 febbraio 2015, n. 7644 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28.5.2012 il Gup del Tribunale di Ragusa, all’esito dei giudizio abbreviato, condannava F. S., ritenuta la continuazione, esclusa la circostanza aggravante della premeditazione e riconosciuto il vizio parziale di mente, alla pena di anni dodici e...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 febbraio 2015, n. 5966. La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. trova il suo fondamento nell'esigenza di tutela del corretto svolgimento dell'attività, a rilevanza pubblica, svolta da determinati soggetti pubblici (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 357 e 358 c.p. Ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, occorre una connessione tra l'abuso e l'illecito ovvero un nesso funzionale tra qualifica posseduta e reato, nel senso che il soggetto agente deve avere deviato dal fine istituzionale il potere attribuitogli dalla legge o violato il dovere impostogli per realizzare il fatto criminoso. Nel caso in esame (l'imputato, Appuntato scelto dei Carabinieri in servizio, esplodeva con la propria pistola di ordinanza, in rapida successione e da breve distanza, undici colpi all'indirizzo della parte offesa, mentre si trovava seduto a bordo della propria autovettura. Il decesso si verifica quasi immediatamente a causa delle gravissime lesioni riportate in parti vitali del corpo, il movente del gesto veniva individuato nel risentimento e nella gelosia maturate dall'imputato nei confronti della vittima, un suo caro amico d'infanzia, che, dopo avere allacciato una relazione sentimentale con la moglie della parte offesa, era andato a vivere con lei) non sussiste la connessione tra l'abuso – inteso come uso dei poteri per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi sono stan conferiti – e l'illecito, atteso che il delitto di omicidio volontario si colloca in una dimensione squisitamente privata e che l'imputato ha agito al di fuori dell'ambito delle sue funzioni. Non ricorre, neppure, un nesso funzionale tra qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato e il delitto di omicidio volontario, non sussistendo alcun nesso di strumentalità tra il potere conferito dalla legge al Carabiniere e la consumazione del reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 febbraio 2015, n. 5966 Ritenuto in fatto 1. Il 20 agosto 2013 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sanremo, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava S. C. colpevole del delitto di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, ed, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p., riconosciute...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5676. L'accertamento dell'elemento psicologico in cui risiede il criterio distintivo tra l'omicidio volontario (in cui la volontà dell'agente è costituita dall'animus necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale) e l'omicidio preterintenzionale (in cui la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, che si determina per fattori esterni) si rimette alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta e si demanda al giudice di attenersi – al fine di valutare l'esistenza del dolo omicidiario e di verificare se l'evento sia stato escluso o sia stato visto dall'agente come possibile, come probabile o come certa conseguenza diretta della sua azione – a una indagine sintomatica, e cioè agli elementi fattuali indicativi all'esterno della direzione teleologica della volontà dell'agente verso la morte della vittima secondo le regole di esperienza e l'id quod plerumque accidit, quali, in via esemplificativa, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, e ancora la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscono l'azione cruenta , e ulteriormente la micidialità del mezzo usato, la reiterazione delle lesività, la mancanza di motivazioni alternative dell'azione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 febbraio 2015, n. 5676 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 giugno 2012, il G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Milano, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato V.M.L.E. responsabile del reato di omicidio, aggravato dalla circostanza dei futili motivi, in danno di C.L. , commesso...