Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 6 agosto 2015, n. 34466

Rilevato in fatto

1. Con sentenza in data 5 marzo 2013 il G.U.P. del Tribunale di Cagliari, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato M.F. colpevole dei reati di omicidio continuato aggravato di cui agli artt. 81 cpv., 575 e 577 n. 3 c.p. (capo A) e del porto abusivo dell’arma da fuoco utilizzata per commettere i reati (capo B) e lo ha condannato alla pena dell’ergastolo, oltre sanzioni accessorie di legge, e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, cui è stata assegnata una provvisionale. A M. è stato contestato di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo con intenzione e premeditazione, causato la morte di C.R. , C.A. e P.R. , sparando a ciascuno dei primi due un colpo di fucile, esploso da distanza ravvicinata, e colpendo P.R. con diverse coltellate alla gola e al torace. I fatti erano stati commessi in (omissis) .
2. Dalla ricostruzione operata dai giudici di merito, emergeva che:
– i tre corpi senza vita si trovavano all’interno del capannone della ditta “Sardegna Sottozero”, che lo aveva locato all’azienda di trasporti alimentari “Logistica alimentare Srl” di cui erano soci C.R. ed A. , A.S. e S.L. , questi ultimi due prestanome di M.M. che, pur avendo la veste formale di direttore della società, ne era in realtà socio;
– una persona appostata all’ingresso del capannone, dapprima aveva ucciso i fratelli C. , e in successione P. , che si era rifugiato al piano superiore;
– anche l’aggressore si era ferito alla mano;
– l’impianto di video sorveglianza del capannone era stato disattivato;
– dai sistemi di video sorveglianza si appurava che il triplice omicidio era stato commesso nell’arco di sette minuti.
3. Sulla scorta delle deposizioni acquisite, l’autore dei delitti veniva individuato nel predetto M. , che aveva un rapporto conflittuale con gli altri soci per questioni economiche e di gestione della società: i soci imputavano a M. di non aver fatto fronte ai propri impegni e la società era ormai prossima ad essere messa in liquidazione. M. era in possesso di un fucile compatibile per calibro e caratteristiche con l’arma impiegata. Emergeva che i fratelli C. avevano posto sotto controllo il computer di M. , apprendendo che questi aveva intenzione di farli fuori il lunedì successivo.
4. M. , dapprima irreperibile, si era in seguito costituito ammettendo di essere l’autore dei delitti e ricostruendone la dinamica. Aveva spiegato di aver disattivato l’impianto di sorveglianza per evitare di essere controllato, avendo constatato che gli altri soci erano a conoscenza di discorsi riservati che lui faceva con il suo entourage.
5. Per il giudice di primo grado, alla base degli omicidi vi era l’ennesimo fallimento che aveva costellato la vita lavorativa di M. e che nel 2010 lo aveva indotto a sottoporsi ad una terapia presso il Centro di Salute Mentale di Oristano.
6. I disturbi lamentati (insonnia, depressione del tono dell’umore, nervosismo, sentimenti di colpa e di fallimento), tuttavia, non avevano compromesso l’ordinario svolgersi della vita di M. e si erano risolti con la nuova intrapresa lavorativa, per cui, sulla scorta degli esiti della perizia psichiatrica, era escluso un vizio di mente. Seppure all’imputato nel 2010 era stato diagnosticato un disturbo bipolare, ciò era avvenuto solo per consentire la prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale di un medicinale efficace per la cura della sintomatologia, la cui assunzione era cessata quando M. aveva iniziato a lavorare.
7. Ad avviso del giudice di merito, sussisteva anche il delitto concernente il porto illegale del fucile. Nonostante M. fosse titolare di porto dell’arma per uso sportivo, l’autorizzazione non legittimava il porto in luogo pubblico per fini diversi, particolarmente per commettere il grave fatto di sangue.
8. L’aggravante della premeditazione è stata ritenuta in relazione alla disattivazione degli impianti di video sorveglianza e di allarme, all’essersi l’imputato recato nella ditta armato di un micidiale fucile a pompa e di un coltello, facendo in modo di essere solo (S. era stata allontanata con la richiesta di cambiare un assegno). Le concrete modalità dei fatti dimostravano una spiccata capacità a delinquere dell’imputato e non consentivano la concessione delle attenuanti generiche.
9. La Corte d’assise d’appello di Cagliari, con sentenza emessa il 17 gennaio 2014, ha confermato la decisione di primo grado.
Respinta la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la Corte distrettuale ha preso in esame in primo luogo la questione dell’imputabilità di M. . Ripercorso il quadro clinico dell’imputato, dopo ampia illustrazione dei caratteri e della sintomatologia del disturbo bipolare quale è riportato dalla letteratura scientifica, la Corte distrettuale, richiamando il parere del perito, ha dedotto che niente autorizzava il minimo dubbio sul fatto che l’imputato avesse commesso gli omicidi in uno stato di piena lucidità. Nessun valore in proposito veniva riconosciuto alle opinioni espresse dai testimoni che avevano descritto l’imputato con il termine “pazzo”, trattandosi di espressione usata nel linguaggio comune, non indicativa di una diagnosi, e con “sguardo perso” davanti al monitor, indicativo di un atteggiamento pensoso. Ciò che era dirimente era che tutti gli psichiatri che avevano visitato l’imputato avevano escluso patologie mentali: il perito era stato esaminato e controesaminato unitamente ai consulenti di parte e tutti avevano concordato per la piena capacità di intendere e di volere del M. . A sostegno del proprio assunto la Corte richiama e da ampio spazio alla sentenza delle Sezioni unite Raso.
10. La Corte conferma la sussistenza della premeditazione, richiamando, oltre alla disattivazione delle telecamere e dell’allarme, anche la deposizione di T. , e censura come inconsistenti gli argomenti difensivi proposti per escluderla (utilizzo della propria macchina, pretesa disorganizzazione).
11. Esclude in mancanza di ogni prova la sussistenza dell’attenuante della provocazione, ancorata dall’imputato alle minacce ed ai soprusi subiti. Per la Corte l’unico dato certo è che vi erano dei contrasti in corso e che era M. ad aver posto in essere un fatto ingiusto non versando le somme promesse, non conferendo la clientela e danneggiando la società. L’imputato aveva agito con freddezza e ciò escludeva lo stato d’ira. Inoltre vi era sproporzione tra reazione e preteso fatto ingiusto. Era esclusa altresì la provocazione per accumulo.
12. Rigetta la concessione delle attenuanti generiche in relazione alla gravità del reato, commesso con crudeltà, ancorché non contestata, che ritiene valutabile perché rientrante tra le modalità dell’azione. La confessione non era stata completa, avendo l’imputato cercato di introdurre elementi inquinanti e strumentali, ed era stata comunque imposta dai fatti, una volta che aveva invaso il luogo dei delitti con il suo DNA. Non era stata accompagnata da alcun cenno di pietà o di ripensamento verso le vittime, avendo dimostrato invece, in base alle stesse parole usate, pieno distacco, massimo egoismo, crudeltà d’animo.
13. In relazione alla condanna per il porto del fucile, pur riconoscendo la sussistenza di un indirizzo di legittimità, per cui l’autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l’esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche per fini diversi non leciti, (cita, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8838 del 08/01/2010, Rv. 246379), la Corte ha ritenuto di dover privilegiare l’altro indirizzo, ed ha ritenuto non scriminato dalla autorizzazione amministrativa rilasciata per uso sportivo in poligono espressamente attrezzato il porto in luogo pubblico del micidiale fucile.
Tuttavia, al di là del contrasto di giurisprudenza, nel caso di specie la ritenuta responsabilità del M. in ordine a tale reato non aveva avuto nessuna incidenza sul calcolo della pena.
14. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione personalmente M.F. , articolando quattro motivi.
14.1. Con il primo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. La doglianza concerne la riconosciuta dai giudici di merito capacità di intendere e volere. Erano state le stesse vittime dei reati ad indicare il disagio mentale dell’imputato descrivendolo come uno “squilibrato pazzo”, che aveva comportamenti insoliti ed era solito annotare su un quaderno fantasie ed aspirazioni, con fotografie. Non era stato considerato l’uso di farmaci antidepressivi e la diagnosi di disturbo bipolare formulata dal centro di salute mentale di Oristano. Il ricorrente contesta la definizione di disturbo bipolare fatta propria dalla Corte di appello e afferma che i sintomi – alternanza dell’umore – descritti dalla letteratura scientifica si attagliavano al suo caso. Richiama in proposito gli esiti del test MMPI-2 (Minnesota Multiphasis Personality Inventory -2) cui era stato sottoposto e la relazione dello specialista in neurologia e psichiatria che aveva formulato diagnosi di nevrosi d’ansia con aspetti di personalità a carattere schizoide.
14.2. Con il secondo motivo, lo stesso vizio viene dedotto in relazione alla premeditazione. Ricostruiti i rapporti con le vittime e la dinamica degli omicidi, il ricorrente esclude che la disattivazione degli impianti di sorveglianza e dell’essere egli andato in azienda con il fucile siano sintomatici di questa aggravante. Ricordato che erano i suoi soci a volerlo mandar via dall’azienda e che lo avevano minacciato, il ricorrente afferma di essersi recato armato solo per incutere timore, temendo per la sua stessa incolumità. Non era vero che egli avesse indotto i suoi collaboratori a non presentarsi in azienda con una scusa, in quanto l’esigenza di incassare gli assegni era reale.
14.3. Il vizio motivazionale viene articolato anche in relazione alla provocazione. I comportamenti tenuti dalle vittime nei suoi confronti, sorvegliandolo ed addebitandogli la crisi aziendale, ed il rischio di perdere il lavoro avevano determinato per lui una situazione drammatica, in grado di mandare in crisi chiunque, con conseguente stato d’ira. Ai fini dell’attenuante, osserva, non è richiesto che la commissione del reato segua immediatamente il fatto ingiusto altrui, potendo essere integrata quando segua ad una prolungata crisi depressiva o di accoramento.
14.4. Infine deduce violazione di legge sulla sussistenza del reato contestato al capo b).
Conclude per l’annullamento della sentenza ed allega gli atti richiamati nel ricorso.

Considerato in diritto

1. I primi tre motivi di ricorso sono infondati e vanno respinti. Per quanto attiene il profilo della capacità di intendere e volere, la Corte di secondo grado ha reso ampia ed esaustiva motivazione prendendo in esame e confutando ogni specifico aspetto dedotto sul punto. In particolare, per escludere che il ricorrente fosse affetto da un disturbo bipolare, cioè una sindrome maniaco depressiva caratterizzata da gravi alterazioni dell’umore, e quindi delle emozioni, dei pensieri e dei comportamenti, costituente una infermità mentale in senso patologico come tale incidente sull’imputabilità, la Corte ha seguito un percorso di particolare rigore valutando le risultanze psichiatriche sia nell’ottica della necessità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale -che ha escluso- sia ai fini più strettamente attinenti l’imputabilità. Sotto quest’ultimo aspetto, i giudici di merito hanno valorizzato dati estremamente significativi, sia di natura oggettiva -la lucidità dimostrata durante l’interrogatorio (pag. 15 della sentenza di primo grado e 63 di appello) e i comportamenti post delictum (pag. 59 – 60), sia gli approdi cui significativamente erano pervenuti i medici che avevano visitato M. (pag. 52 – 53 della sentenza di appello), tra cui il perito d’ufficio e i consulenti di parte, tutti concordi nell’escludere la presenza di un vizio di mente, sia pure parziale. All’evidenza, la diagnosi di disturbo dell’adattamento espressa dal perito medico legale, in quanto indicativa del modo di essere della persona e della reazione individuale agli eventi e ai fattori psicosociali stressanti, è estranea al concetto di malattia mentale. Invero, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, la malattia di mente rilevante per l’esclusione o per la riduzione dell’imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno serio stato patologico, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell’agente. La decisione delle Sezioni Unite della Corte del 25 gennaio 2005 n. 9163, rv. 230317 e le successive decisioni del giudice di legittimità, hanno affermato che i disturbi della personalità, o ogni altro disturbo mentale, sono in grado di influire sulla capacità di intendere e volere solo quando intervengono con un nesso eziologico nella condotta criminosa, per effetto dei quali il reato viene ritenuto causalmente determinato proprio dal disturbo mentale; si deve trattare cioè di turbe mentali di tale consistenza e gravità da determinare una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore (Sez. II, 2 dicembre 2008 n. 2774, rv. 242710); oppure di impulsi all’azione, pur riconosciuta come riprovevole, che siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze (Sez. V, 9 febbraio 2006 n. 8282, rv. 233228). Da dette pronunce derivano, da un lato, l’ampliamento operato sulla scorta del progresso della scienza psichiatrica, del concetto di infermità, non limitato alle categorie di inquadramento nosografico tradizionale (schizofrenia, paranoia, depressione maggiore), ma esteso ai disturbi di personalità, dall’altro la necessità di accertare, ai fini dell’imputabilità, se il delitto sia stato o meno influenzato in modo diretto ed immediato da quel particolare disturbo.
Nel caso in esame, di fronte all’omicidio di tre persone è di tutta evidenza come un mero disturbo dell’adattamento non possa essere assunto come sintomo di una mancante o ridotta capacità di intendere e volere. Il valore della vita è qualcosa che si impara fin dai primi nostri anni di vita e non ci vuole una grandissima capacità per percepire il grado di illiceità che sottende un omicidio. Ed è questa la ragione che ha spinto il legislatore a utilizzare termini linguistici come “escludere” o “grandemente scemata” per indicare il grado che deve rivestire il vizio di mente per incidere sulla capacità di intendere e volere. Un concetto questo che mantiene intatta la sua validità anche in relazione all’evoluzione della scienza psichiatrica tanto è che nella prima Relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale si legge sullo specifico punto che: “la Commissione ritiene tuttavia preferibile un chiarimento legislativo, mediante l’introduzione, accanto alla infermità, della formula della grave anomalia psichica: ciò renderebbe più sicura la strada per una possibile rilevanza quali cause di esclusione della imputabilità di situazione oggi problematiche, come le nevrosi o psicopatie, o stati momentanei di profondo disturbo emotivo, che fossero tali da togliere base ad un ragionevole rimprovero di colpevolezza.
Alla preoccupazione che ciò possa indebolire la tenuta general-preventiva del sistema penale si può rispondere che nessuna patente di irresponsabilità si vuole dare automaticamente a realtà in cui sia mancato un controllo esigibile di impulsi emotivi: le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell’imputabilità sono situazioni riconoscibilmente abnormi.
Ne consegue che deve ritenersi sussistente la capacità di intendere e di volere del soggetto affetto non da infermità mentale, intesa in senso patologico, ma solo da anomalie psichiche o da disturbi della personalità che come tali non sono idonei ad escludere o a ridurre l’imputabilità. Non vi è dubbio che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito la valutazione degli elementi di fatto, dai quali viene desunta l’esistenza della infermità mentale rilevante ai fini della esclusione o della riduzione della imputabilità, di guisa che il relativo giudizio non può essere censurato in sede di legittimità, qualora lo stesso sia sorretto da una logica e puntuale motivazione. Orbene nel caso di specie, senza dover ripercorrere quanto già esposto nel Rilevato in fatto ai punti sub 6 e 9, la Corte di merito ha già qualificato come risibili le dichiarazioni dei testi che avevano descritto M. come “pazzo” o “con lo sguardo perso”, trattandosi di giudizi espressi da soggetti privi di cognizioni scientifiche e rientranti nelle definizioni che appartengono al gergo quotidiano; ed ha dettagliato le ragioni per cui il medico curante di M. aveva formulato una diagnosi di disturbo bipolare, riconosciuta dal perito medico priva di basi scientifiche, ma necessaria per somministrare un farmaco costoso ponendolo a carico del servizio sanitario nazionale: farmaco che peraltro il paziente non aveva assunto, perché la nuova opportunità di lavoro che gli si era presentata aveva fatto rientrare tutti i sintomi disturbanti. La Corte distrettuale confuta anche l’interpretazione offerta dall’imputato al test MMPI-2, evidenziando che essa si basa solo sulla parte finale della relazione, ma omette di confrontarsi con le premesse poste dallo specialista che ha somministrato il test, che ha espresso perplessità sull’atteggiamento dell’esaminato e sul grado di affidabilità del risultato, ritenendolo non sostitutivo dell’esame clinico, e, soprattutto, considerando che i risultati erano influenzati dalla carcerazione in corso. Dalle modalità con cui si sono svolti i fatti emerge inoltre che non vi è stata alcuna reazione da corto circuito, esagerata o immotivata, quanto invece una programmata aggressione per eliminare coloro che lo volevano estromettere dall’azienda. Non presenta pertanto nessun vizio motivazionale la sentenza impugnata che ha ritenuto che il disturbo dell’adattamento non sfociato in una situazione patologica di tipo psicotico fosse di tale natura da incidere sulla capacità di intendere e di volere.
2. Infondati, al limite dell’inammissibilità, sono il secondo e il terzo motivo con cui si contesta la sussistenza della premeditazione e si richiede il riconoscimento dell’attenuante della provocazione. Premesso che è estranea alla funzione della Corte di Cassazione la diversa ricostruzione del fatto, i giudici di merito hanno già preso in esame tutti gli elementi valorizzati dal ricorrente per escludere la sussistenza dell’aggravante, peraltro già prospettati nel giudizio di appello, ma li hanno ritenuti inconsistenti, poiché esistevano certamente gli elementi costitutivi di essa, in ragione di quanto già manifestato da M. e noto alle stesse vittime (pag. 65 e 66 della sentenza di appello), cui aveva fatto seguito la preordinazione e pianificazione dell’evento mediante la disattivazione degli impianti di videosorveglianza e di allarme. M. era stato lungamente in attesa delle vittime, armato delle armi micidiali appositamente portate sul posto sin dal giorno prima. Significativamente, la Corte ha messo in evidenza che il giorno prescelto per l’eccidio coincideva con quello in cui si sarebbe definita la sorte dell’azienda, e quindi l’ennesimo fallimento lavorativo di M. , ed ha logicamente tratto la conclusione che era falso l’assunto secondo cui il fine che questi si era proposto era solo quello di spaventare i soci.
La premeditazione consiste in effetti in un fatto interiore di non agevole accertamento, che però può e deve essere necessariamente desunta da fatti estrinseci fra cui si collocano, con carattere di preminenza, la anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la predisposizione dei mezzi in previsione della occasione più propizia e le modalità di esecuzione e cioè tutti gli elementi presi in effetti in esame dalla sentenza impugnata ed adeguatamente valutati. La censura formulata dal ricorrente contrasta quindi con il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema e con un innegabile dato storico scolpito da tutte le emergenze processuali. Sotto il primo profilo va considerato che secondo S.U. n. 337 del 18.12.08, rv 241575, elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). Sotto il secondo profilo, è constatabile che la dinamica dell’azione ha messo in luce anche l’elemento di natura ideologica poiché il proposito di uccidere in questo caso si è connotato di una vera e propria caccia all’uomo. L’obiettivo fermamente perseguito è stato raggiunto dopo l’articolato dispiegarsi di un momento decisionale, di un intervallo di tempo tra risoluzione e azione (sufficiente a consentire un eventuale recesso dal proposito criminoso), di un fattore ideologico o psicologico (il perdurare nella mente di M. , senza soluzione di continuità, della risoluzione criminosa). Questi elementi sono stati precisamente ricostruiti dai giudici di merito e, avuto riguardo all’ampia e coerente motivazione che i giudici del gravame hanno esibito sul punto, la valutazione effettuata si sottrae alle censure del ricorrente.
Quanto al tema della provocazione, correttamente è stata negata l’attenuante in questione, anche sotto la forma “per accumulo”, nei termini fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità che prende in considerazione il peso psicologico, in termini di forza provocatrice, del ripetersi più o meno sistematico di condotte insidiose e moleste da parte della persona offesa, e che ritiene di conseguenza concedibile l’attenuante prevista dall’art. 62, co. 1, n. 2 c.p. anche allorquando la reazione iraconda non segua immediatamente il fatto ingiusto, ma consegua ad un accumulo di rancore. E però (Cass., Sez. V, 14 febbraio 2005) si richiede la prova dell’esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione e in occasione di un ultimo episodio pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, non potendosi mai riconoscere la circostanza, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all’ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall’accumulo, e reazione” (conf. Cass., 1, sent. n. 4695 del 13/1/11, rv. 249558). Nel caso in esame nessun fatto ingiusto è ravvisabile nei comportamenti dei fratelli C. che, come si legge nella decisione impugnata, legittimamente avevano preso la decisione di chiudere l’azienda e rimproveravano a M. di non aver onorato i propri impegni. Non sono emerse minacce e la registrazione delle conversazioni di M. non era un fatto ingiusto, ma una reazione agli atti di sabotaggio posti in essere dal gruppo a lui facente capo. Né, osserva ancora la Corte, è ravvisabile uno stato d’ira, non menzionato da M. , essendosi questi limitato ad affermare di aver compiuto l’azione “per paura dei C. che potrebbero aver avuto armi e lo avrebbero minacciato”. Anzi, la lucidità con cui l’azione è stata commessa esclude una reazione iraconda conseguente a perdita di controllo.
3. Fondato, anche se in concreto privo di incidenza sul trattamento sanzionatorio dal momento che la pena inflitta (ergastolo) è correlata ai plurimi omicidi, è l’ultimo motivo di ricorso con cui M. è stato ritenuto colpevole anche del reato di porto abusivo del fucile utilizzato. La sentenza impugnata ha avuto ben presente l’orientamento espresso sul punto dalla I sezione penale di questa Corte ed ha ritenuto di discostarsene ritenendo dirimente il fine per cui l’autorizzazione al trasporto dell’arma era stato concesso, ovverosia l’uso nel poligono di tiro e non per finalità illecite. Ritiene invece il Collegio di dover confermare il proprio orientamento. L’utilizzo delle armi per attività sportiva è stata regolamentata dalla Legge 25 marzo 1986, n. 85 (G.U. n. 77 del 03/04/1986), Norme in materia di armi per uso sportivo, dettando specifiche prescrizioni quanto alle caratteristiche (art. 2) e, con norma ritenuta oscura, al loro trasporto. Il dibattito parlamentare aveva fatto emergere notevoli dubbi interpretativi, tra cui quello della eventuale necessità per chi fosse munito di licenza per porto d’armi di richiedere una nuova autorizzazione, che, nell’urgenza di licenziare la legge attesa dalle associazioni sportive, furono superati con l’approvazione di uno specifico ordine del giorno che, per quel che riguarda, rimetteva al Governo “a considerare che – ai fini dell’articolo 3 – sono fatte salve le facoltà di porto e trasporto delle armi per i soggetti muniti di regolare porto d’armi lunghe e corte”. Nel senso che, chi dispone di un porto d’armi comune, non ha bisogno di munirsi di una diversa autorizzazione per portare un’arma per uso sportivo, mentre chi dispone della licenza per uso sportivo non può trasportare arma comune da sparo. Si deve allora ritenere che la licenza di porto d’armi per uso sportivo, non ha caratteri e natura diversi da quelli di un normale porto d’arma comune. Anche quest’ultimo è subordinato a specifici oneri. Il rilascio di licenza per porto di pistola o revolver richiede un “dimostrato bisogno” (persone che portano sovente valori; orefici; persone soggette a rischio di sequestro, aggressione o vendetta); anche coloro che, come i magistrati (art. 73 del reg. PS), possono portare armi senza licenza incontrano il limite dell’utilizzo per i fini della difesa personale. Eppure, non risulta che sia mai stata elevata imputazione per chi, in possesso di porto d’armi o autorizzato a portarla, ne abbia fatto un utilizzo per un fine illecito. La ragione è che la tutela apprestata dalla normativa sulle armi sottende l’esigenza di sottoporre a costante controllo le armi comuni da sparo e le persone legittimate a ritenerle, ma non comprende il fine per cui le stesse vengono utilizzate che, se illecito, trova specifica tutela nelle norme sostanziali di riferimento. Il fine perseguito non è criterio qualificatorio della condotta di reato. In conclusione, va ribadito che “le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell’autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (e penale) dell’eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell’autorizzazione” (Cass., Sez. 1, 29 luglio 1997, Roich; Cass., Sez. 1, 20 giugno 1995, Piana; Cass., Sez. 1, 6 febbraio 1998, Bianchini; Sez. 1, Sentenza n. 16790 del 26/03/2004, rie. Pardini, Rv. 227927; Sez. 1, Sentenza n. 19771 del 24/04/2008, rie. Franchina, Rv. 240376).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B).
Al rigetto degli altri motivi di ricorso consegue l’obbligo per il ricorrente di rifondere alle parti civili le spese sostenute in questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste; rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese sostenute in questo giudizio alle parti civili che liquida in Euro 4000 per Ta.Gi. , in complessivi Euro 7000 per F.A.M. , C.S. , C.M. e C.S. e in Euro 4000 in favore dello Stato per Ma.Fr. , oltre per tutte accessori come per legge.

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