Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 2 gennaio 2014, n. 34 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente Dott. DUBOLINO Pietro – Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. DI...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 dicembre 2013, n. 27749. L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto sia dall’eventuale ignoranza – anche se incolpevole – dell’evento da parte del soccombente, altresì precisando che detta notifica (che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi) può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l’anno dalla pubblicazione ( comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale ), nell’ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l’avvenuta notificazione, nei luoghi di cui all’art. 330, 1 co., c.p.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 dicembre 2013, n. 27749 Svolgimento del processo Con sentenza del 30/9/2006 la Corte d’Appello di Ancona dichiarava inammissibile il gravame principale del sig. B.G. e inefficace quello incidentale del sig. S.L. , interposti nei confronti della pronunzia Trib. Ancona 12/10/2004 di rigetto della domanda dal primo proposta...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 27677 del 11 dicembre 2013. La notifica della cartella esattoriale effettuata nella sede sociale e non nella sede effettiva della società è comunque valida
Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza n. 27677 del 11 dicembre 2013 PREMESSO IN FATTO 1. Con sentenza n. 236/22/06, depositata il 27.2.07, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dalla F.P. s.r.l. in liquidazione avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 dicembre 2013 n. 27578. In caso di consegna della cartella esattoriale nelle mani del destinatario non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte sua
Il testo integrale[1] [1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/12/non-va-firmata-dallintestatario-la-cartella-notificata-nelle-sue-mani.html Archivio sentenze ordinanze sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2011/ sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2012/ sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2013/ Studio legale D’Isa @AvvRenatoDIsa renatodisa.com
Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 8 novembre 2013, n. 25128. La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI-T CIVILE Ordinanza 8 novembre 2013, n. 25128 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere – Dott. DI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 settembre 2013, n. 20365. L’azione di responsabilità promossa dal P.G. della Corte dei Conti per i danni conseguenti alla tardiva effettuazione da parte dei messi comunali della notifica di un accertamento tributario, in quanto volta a far valere una responsabilità amministrativa, a tutela dell’interesse generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili, si differenzia da quella risarcitoria proposta dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del Comune e degli altri responsabili, la quale trova fondamento nella responsabilità solidale dei convenuti, in relazione al mancato adempimento da parte Comune dell’obbligazione derivante da un rapporto di mandato “ex lege”
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 5 settembre 2013, n. 20365 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco – Presidente – Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere – Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere – Dott. LANZILLO...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 novembre 2013, n. 26189. In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l’ipotesi normativa della presumibile consegna
Suprema Corte di Cassazione sezione VI Ordinanza 21 novembre 2013, n. 26189 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 novembre 2013, n. 25948. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (o, comunque, di omesso riscontro dell’avvenuta ritualità in forma completa degli adempimenti notificatori riconducibili all’ipotesi prevista dall’art. 140 c.p.c.), ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 novembre 2013, n. 25948 Svolgimento del processo Con sentenza n. 185 del 2008 il Giudice di pace di Gioiosa Ionica accoglieva il ricorso proposto da C.M. , con il quale era stata formulata opposizione avverso un verbale di contestazione elevato a suo carico dai Carabinieri per la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 novembre 2013, n. 25937. L’errore materiale nell’indicazione del prenome dell’avvocato destinatario della notificazione nella relata non incide sulla validità della notificazione dell’atto di appello e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 novembre 2013, n. 25937 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la decisione impugnata la Corte d’Appello di Catania ha accolto parzialmente l’appello proposto da F..M. , quale titolare della ditta SATA SUD, nei confronti di S.A. , quale titolare della...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 14 ottobre 2013, n. 23218. Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 14 ottobre 2013, n. 23218 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. – Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sez. – Dott. RORDORF Renato – rel....