Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 11 dicembre 2013, n. 27749

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30/9/2006 la Corte d’Appello di Ancona dichiarava inammissibile il gravame principale del sig. B.G. e inefficace quello incidentale del sig. S.L. , interposti nei confronti della pronunzia Trib. Ancona 12/10/2004 di rigetto della domanda dal primo proposta di pagamento di somme asseritamente spettantegli e di risarcimento di lamentati danni in conseguenza di eseguiti lavori di ristrutturazione di fabbricato e di mancata concessione di immobile promessogli in comodato. Rigettava altresì la domanda di risarcimento danni dal secondo spiegata in via riconvenzionale.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste la sig. S.O. , successore del contro ricorrente defunto padre L. .

Motivi della decisione

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 330 c.p.c., “in riferimento all’art. 360, 1 co. nn. 3 e 5, c.p.c.”.
Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 160, 164 c.p.c., “in relazione all’art. 360, 1 co. nn. 3 e 5, c.p.c.”.
Si duole che erroneamente la corte di merito abbia nel caso ritenuto inesistente la notificazione dell’atto di appello effettuata “agli eredi di Sa.Li. impersonalmente e collettivamente” presso il difensore domiciliatario di quest’ultimo, giacché si è nel caso “venuti a conoscenza del decesso del convenuto poco prima della proposizione dell’appello e… non si era in grado di conoscere chi fossero gli eredi perché l’evento si era verificato da troppo poco tempo”.
Lamenta che la giurisprudenza di legittimità ha invero ritenuto l’art. 330, 2 co., c.p.c. applicabile anche all’ipotesi in cui come nella specie “la parte sia deceduta dopo la pubblicazione della sentenza ma senza aver provveduto alla notificazione della medesima”.
Si duole che erroneamente la corte di merito abbia ritenuto la notificazione dell’atto di appello, effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso il difensore costituito della parte defunta, non sanata dall’avvenuta tempestiva costituzione in giudizio dell’erede universale del de cuius.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto modo di affermare, qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere, ai sensi dell’art. 328 c.p.c. comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati (v. Cass., Sez. Un., 28/7/2005, n. 15783), da tale norma desumendosi la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato (cfr., da ultimo, Cass., 26/7/2013, n. 18128; Cass., 13/5/2011, n. 10649).
Il principio in base al quale l’impugnazione deve essere indirizzata nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato, subordinatamente alla conoscenza o alla conoscibilità dell’evento, si è ritenuto applicabile anche ai, processi come nella specie (essendo stata la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di I grado notificata il 20/4/1989, stante quanto emergente dall’impugnata sentenza) pendenti alla data del 30 aprile 1995 (rispetto ai quali non opera la possibilità di sanatoria dell’eventuale errore incolpevole nell’individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta dal nuovo testo dell’art. 164 c.p.c., come sostituito dalla L. n. 353 del 1990, nella parte in cui consente la rinnovazione, con efficacia ex nunc, della citazione – e dell’impugnazione – in relazione alle nullità riferibili all’art. 163, 1 co. nn. 1 e 2, c.p.c.) (v. Cass., Sez. Un., 28/7/2005, n. 15783).
Si è per altro verso da questa Corte ormai da tempo posto in rilievo che la morte della parte (la quale, ove si verifichi nel corso del giudizio di merito e cioè fra il momento della costituzione e quello della chiusura dell’udienza di discussione, ha effetto interruttivo del processo solo in caso di dichiarazione dell’evento da parte del procuratore) comporta, se intervenuta in pendenza del termine per impugnare la sentenza, anche quando quest’ultima non sia stata notificata, la necessità della notificazione dell’impugnazione agli eredi della parte deceduta, che può essere effettuata collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito per la parte defunta nel pregresso grado del giudizio, senza che ciò si ricolleghi ad una ultrattività della procura da detta parte conferita, in quanto tale possibilità ha rilievo sotto il profilo della mera localizzazione dell’attività notificatoria (cfr. Cass., 9/7/1992, n. 8347). E che laddove ciò non avvenga, si verifica una nullità dell’impugnazione suscettibile di sanatoria ex art. 164 c.p.c. (con effetto, nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 353 del 1990, esclusivamente ex nunc) per effetto della costituzione degli eredi, sempre che questa avvenga quando non è ancora maturato il termine annuale d’impugnazione (Cfr. Cass., Sez. Un., 19/12/1996, n. 11394).
In mancanza di una specifica ed organica disciplina in tema di legittimazione passiva all’impugnazione in caso di decesso della parte che ne è (anche solo potenziale) destinataria, argomentando dal combinato disposto di cui agli artt. 330, 328, 325, e 299 c.p.c. si è dalla giurisprudenza di legittimità ulteriormente sottolineato che in caso di morte della parte dopo la chiusura dell’istruzione, e quindi anche qualora la parte muoia dopo la pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, pure in assenza (come nella specie) di notificazione della sentenza, può essere notificata (oltre che personalmente agli eredi, anche) agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto (v. Cass., 4/7/2007, n. 15123. V. altresì Cass., 6/2/2007, n. 2598).
Interpretazione successivamente avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che a componimento di insorto contrasto interpretativo sono pervenute ad affermare il principio secondo cui l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto sia dall’eventuale ignoranza – anche se incolpevole – dell’evento da parte del soccombente, altresì precisando che detta notifica (che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi) può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l’anno dalla pubblicazione ( comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale ), nell’ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l’avvenuta notificazione, nei luoghi di cui all’art. 330, 1 co., c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 18/6/2010, n. 14699).
Nel porre in rilevo che la particolarità di tale soluzione concerne il profilo del luogo, le Sezioni Unite l’hanno ravvisata maggiormente rispondente al contemperamento della lettera della norma con la relativa ragione, espressione della lettura globale e sistematica della normativa di riferimento avuto riguardo all’esigenza di agevolare e rendere più sollecito il diritto di impugnativa; di tutelare il diritto di difesa; di garantire il rispetto del principio del contraddittorio; di contemperare – in modo corretto e coerente – i contrapposti interessi in gioco.
Rispetto a quella personale di ciascun erede, la citazione collettiva ed impersonale comporta infatti, hanno sottolineato le Sezioni Unite, un’evidente facilitazione per l’impugnante, consentendogli di proseguire nel giudizio senza la necessità di individuare personalmente gli eredi della parte defunta, a tale stregua evitandogli di effettuare indagini (spesso lunghe e complesse) volte all’esatta individuazione degli eredi, ritenendo spettare all’erede rendere palese la sua qualità, costituendosi nel giudizio instaurato dall’impugnante.
L’individuazione del luogo di notifica nell’ultimo domicilio del defunto (che coincide con il luogo di apertura della successione) fornisce d’altro canto, si è ulteriormente evidenziato, adeguata tutela all’esigenza che gli eredi vengano a conoscenza della proposta impugnazione, risultando a tale stregua non configurabile una lesione del diritto di difesa dei successori della parte deceduta, che diversamente potrebbero non venire a conoscenza delle notificazioni effettuate al procuratore del de cuius, e risentire quindi effetti pregiudizievoli in caso di mancata informazione da parte di costui al riguardo (v. Cass., Sez. Un., 18/6/2010, n. 14699).
Nel sottolineare che la giurisprudenza di legittimità è, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno controricorrente nei suoi scritti difensivi, da tempo prevalentemente orientata nel senso della possibilità della sanatoria ex tunc in ipotesi di vizio riguardante non già l’individuazione del soggetto passivo dell’impugnazione bensì del luogo di notificazione (presso uno dei luoghi di cui all’art. 330, 1 co., c.p.c., e non presso il domicilio del defunto), le Sezioni Unite hanno quindi nell’occasione ritenuto che la notifica del ricorso effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi della defunta parte vittoriosa del giudizio di appello eseguita non già nel domicilio del defunto bensì presso il procuratore domiciliatario del de cuius costituito nel giudizio di merito è meramente nulla, e non già inesistente (v. Cass., Sez. Un., 18/6/2010, n. 14699).
Trattasi infatti di ipotesi in cui la notificazione risulta effettuata in luogo senz’altro diverso da quello stabilito dal codice di rito ma che non può invero dirsi del tutto privo di collegamento con il destinatario della notificazione (cfr. Cass., 3/6/2013, n. 13960; Cass., 12/4/2006, n. 8608; Cass., 26/9/2000, n. 12817; Cass., 11/10/1999, n. 11360. E già Cass., 2/5/1977, n. 1670; Cass., 25/2/1976, n. 616). A fortiori allorquando la notificazione dell’atto avvenga presso lo studio del difensore domiciliatario del defunto, che difensore domiciliatario invero sia ( o divenga ), come appunto nella specie, anche dell’erede destinatario della notificazione.
La costituzione in giudizio di quest’ultimo comporta allora la sanatoria della notificazione dell’impugnazione (anche) nei suoi confronti come sopra proposta che, in quanto effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte vittoriosa presso il procuratore domiciliatario del de cuius costituito nel giudizio di primo grado anziché presso l’ultimo domicilio ex art. 43 c.c. (diverso da quello eletto ai fini processuali) del defunto, è a tale stregua (non già inesistente ma) nulla.
Risponde d’altro canto a principio da tempo affermato da questa Corte che la notificazione dell’impugnazione effettuata in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo mediante (rinnovazione o) costituzione in giudizio dell’intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (cfr., in particolare, anche se relativa a differente ipotesi, Cass., 11/6/2007, n. 13667. E già la citata Cass., Sez. Un., 19/12/1996, n. 11394).
Emerge con tutta evidenza come questa Corte abbia in argomento finalmente privilegiato interpretazioni non meramente formalistiche, pervenendo a restringere il più possibile l’area dell’inesistenza della notificazione, con corrispondente estensione delle ipotesi di relativa nullità suscettibile di sanatoria.
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
In particolare, là dove ha posto a base della declaratoria di inammissibilità dell’appello (e di conseguentemente inefficacia del gravame incidentale) la ritenuta inesistenza della notificazione dell’atto di gravame di merito dall’allora appellante ed odierno ricorrente B. effettuata, senza che la sentenza del giudice di prime cure gli fosse stata, notificata, collettivamente ed impersonalmente agli eredi del Sa.Li. , deceduto all’esito della pubblicazione della sentenza di I grado, presso lo studio dell’avv. Antonio Mastri in Ancona, Corso Garibaldi n. 124, ove il defunto aveva eletto domicilio. E ciò nonostante l’avvenuta costituzione in tale grado di giudizio del sig. S.L. , in qualità di erede universale del Sa.Li. , con comparsa di costituzione e risposta con la quale si è difeso nel merito chiedendo il rigetto del gravame interposo dal B. e ha spiegato appello incidentale.
Nella parte in cui a fondamento dell’adottata decisione ha affermato che “la conoscenza dell’avvenuto decesso della controparte prima della notificazione della sentenza impugnata in nessun caso avrebbe potuto consentire all’appellante di avvalersi della speciale notificazione nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente presso il difensore costituito della parte defunta”, ritenendo altresì non “meritevole di consenso l’affermazione, periodicamente raffiorante nella giurisprudenza della Suprema Corte ed invocata da controparte… secondo cui la notificazione dell’impugnazione potrebbe essere effettuata validamente agli eredi in forma collettiva e impersonale anche nel caso in cui l’evento della morte colpisca la parte originaria prima della notificazione della sentenza che s’intende impugnare”.
Là dove, ancora, ha negato rilievo all’”esigenza di agevolare l’esercizio del diritto di impugnazione… dal momento che il processo di gravame potrebbe avere un corso più sollecito solo quando la notifica dell’atto di impugnazione sia fatta personalmente ai singoli eredi della parte vittoriosa, perché solo in tal caso si eliminerebbe ogni contestazione in ordine all’individuazione dei convenuti nel giudizio di impugnazione”.
Nella parte in cui ha infine ritenuto “insuscettibile di sanatoria la notificazione eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”, in ossequio ad orientamento interpretativo ravvisato costituire “espressione di una costante e uniforme giurisprudenza”.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona che, in diversa composizione, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.

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