Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza n. 27677 del 11 dicembre 2013

PREMESSO IN FATTO

1. Con sentenza n. 236/22/06, depositata il 27.2.07, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dalla F.P. s.r.l. in liquidazione avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti della cartella di pagamento, emessa dall’ Amministrazione finanziaria ai fini IVA per l’anno 1997.
2. La CTR – confermando la decisione di prime cure – riteneva, invero, che la notifica dell’avviso di rettifica, a monte della cartella esattoriale impugnata, fosse stata correttamente effettuata alla contribuente, ai sensi dell’art. 60, lett. e) d.P.R. 600/73, non essendo stata reperita l’azienda della medesima, presso la sede legale nota all’Amministrazione finanziaria.

3. Per la cassazione della sentenza n. 236/22/06 ha proposto ricorso la F.P. s.r.l. in liquidazione affidato ad otto motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

OSSERVA IN DIRITTO

1. La F.P. s.r.l. impugnava dinanzi alla CTP di Parma la cartella di pagamento, emessa dall’Amministrazione finanziaria ai fini IVA per l’anno 1997, sostenendo che l’avviso di rettifica a monte – per omessa integrazione dell’IVA relativamente a fatture di acquisto emesse da operatori intracomunitari – non le era stato notificato. La notifica dell’atto impositivo sarebbe stata, invero, effettuata – a detta della contribuente – con il rito degli irreperibili, ai sensi dell’art. 60, lett. e) d.P.R. 600/73, nella sede legale della società, ancorchè fosse stata comunicata all’Agenzìa delle Entrate la sede effettiva dell’ente, sita in località diversa da quella legale.
1.1. La F.P. deduceva, inoltre, che la raccomandata, che notiziava dell’avvenuto compimento delle formalità di notifica, sarebbe stata ricevuta, presso la sede legale della società, da persona ignota e comunque non abilitata a ricevere la corrispondenza.
Per tali ragioni, la società chiedeva, dunque, l’annullamento dell’iscrizione a ruolo del tributo e della conseguente cartella di pagamento.
1.2. La pretesa veniva disattesa, sia dalla edita CTP, che, in appello, dalla CTR del1’Emi1ìa Romagna, con sentenza 236/22/06, che la contribuente ha gravato con ricorso per cassazione, sulla base di otto censure.
2. Con il primo, secondo, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso – che, per la loro intima connessione, vanno esaminati congiuntamente – la F.P. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 140, 145 c.p.c., 60, lett. e) del d.P.R. 600/73, 56 d.P.R. 633/72, 46 c.c., 6 e 10 l. 212/00, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
2.1. Sarebbe, invero, contraddittoria e comunque erronea – a parere della ricorrente – l’impugnata sentenza, nella parte in cui, da atto della validità della notifica effettuata presso la sede legale della società, benchè essa fosse stata effettuata con il rito degli irreperibili, e cioè ai sensi dell’art. 60, lett. e d.P.R. 600/23, proprio perche la sede sociale, presso la quale la notifica sarebbe stata effettuata, non era stata reperita dal messo notificatore.
2.2. Ad ogni buon conto, secondo la contribuente, il ricorso alla disposizione suindicata, e non a quella di cui all’art. 140 c.p.c., ritenuto corretto dalla CTR, sarebbe da considerarsi, per contro, illegittimo, atteso che, presso la sede sociale – dichiarata irreperibile nella relata di notifica – era stata, di contro, ricevuta la raccomandata che notiziava la F.P. del deposito dell’atto impositivo presso la casa comunale. Il che, ad avviso della ricorrente, dimostrerebbe – contrariamente a quanto contenuto nella relata di notifica – l’esistenza e la reperibilità della sede sociale della contribuente.
2.3. Di più, la necessita di fare ricorso al procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., e non a quello previsto dalla disposizione speciale di cui all’art. 60, lett. e) d.P.R. 600/73, sarebbe ulteriormente evidenziata, a parere della F.P., dal fatto che l’Amministrazione sarebbe stata – a suo dire – a conoscenza della sede effettiva della contribuente, sita in località diversa da quella della sede legale, per esserle stata comunicata con l’avviso di “variazione dati” del 19.12.01. Sicché, la pronuncia del giudice di appello, sul punto, sarebbe, altresì affetta dal vizio di omessa o insufficiente motivazione, per non avere tenuto conto di tale risultanze, definitiva ai fini del decidere.
3. Le censure suesposte sono infondate.
3.1. Va – per vero – osservato, al riguardo, che – secondo l’insegnamento costante di questa Corte – la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/73, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. soltanto nelle ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche questi (o ogni altro possibile consegnatario} non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile.

Per contro, tale notifica va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (cfr., ex plurimis, Cass. 7268/02, 20425/07, 14030/11).
3.2. Ebbene, nel caso di specie, dalla relata di notifica dell’avviso di rettifica – trascritta nel ricorso per cassazione – si evince che il messo notificatore dava atto “dell’impossibilita ad eseguire la notifica del presente atto al sig. F.P. s.r.l., in Parma, via X n. 48-A, ai sensi degli artt. 133 e 139 c.p.c., in quanto all’indirizzo dichiarato non è stata reperita l’abitazione, ovvero l’ufficio o l’azienda del destinatario della notifica. Il messo notificatore comunicava, inoltre, di avere eseguito il deposito dell’atto presso la casa comunale, ove sarebbe stato affisso per otto giorni consecutivi, “ai sensi dell’art. 60, lett. e) del d.P.R. 600/73”.
Ne discende che l’irreperibilità dell’azienda del destinatario della notifica, tentata presso la sede sociale non reperita, legittima la notifica del1’atto impositivo operata nelle forme di cui all’art. 60 cit., lett. e). Va tenuto conto, invero, del fatto che la stessa contribuente, con la dichiarazione di “variazione dati” del 19.12.01, come accertato dal giudice di appello, aveva confermato l’indirizzo della sede sociale in Parma, alla via X n. 48-A.
3.3. A fronte di siffatta, reiterata, indicazione della sede legale della F.P. srl, pertanto, nessun rilievo può essere ascritto alla contestuale indicazione, nella medesima nota di variazione, anche di uno “stabilimento”, sito in un comune diverso da quello della predetta sede locale (ossia in Collecchio, via Nazionale Est n. 71. Di contro, tale indicazione di una sede secondaria in altro comune conferma ulteriormente la validità della notifica effettuata, stante il tenore letterale della prima parte dell’art. 60 cit., lett. e), che presuppone l’assenza dell’azienda o dell’ufficio nel comune in cui deve essere eseguita la notificazione. Nessun altro accertamento avrebbe, di conseguenza, dovuto espletare l’Amministrazione al riguardo, posto che, ai sensi della norma succitata, incombe sul contribuente l’onere di comunicare all’Ufficio le variazioni e le modificazione del proprio indirizzo fiscale.
3.4. Né conseguenza alcuna puo trarsi – dipoi – dal fatto che la raccomandata, che notiziava la destinataria dell’avvenuto deposito del1’atto nell’albo del comune, sia stata ricevuta da un preteso rappresentante dell’ente, presso la sede sociale. Il che, ad avviso della contribuente, confermerebbe l’esistenza e la reperibilità della sede legale della società, contrariamente a quanto affermato nella relata di notifica dal messo notificatore. Ed invero, non e possibile desumere con certezza dagli atti, non avendo provveduto la ricorrente ad una compiuta indicazione e specificazione delle modalità di spedizione e di ricezione di detta raccomandata, se la stessa – peraltro, come si dirà in prosieguo, del tutto irrilevante, ai fini della validità del procedimento notificatorio – sia stata spedita effettivamente all’indirizzo della sede legale, o piuttosto presso altra sede secondaria o stabilimento della società.
3.5. E’ appena il caso di rilevare, infine, che nessun contrasto di motivazione può riscontrarsi nell’avere ritenuto la CTR validamente operata la notifica presso la sede legale, nello stesso tempo dichiara irreperibile. E’ di tutta evidenza, infatti, che il presupposto essenziale per il ricorso alla notifica nelle forme di cui all’art. 60, cit., lett. el è rappresentato proprio dal fatto che la notifica tentata presso la sede legale della società era stata impossibile, per irreperibilità della sede stessa. Sicché, la motivazione della CTR, sul punto in questione, appare del tutto logica e coerente, oltre che giuridicamente corretta.
4. Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente- la F.P. s.r.l. denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7 l. 890/82, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.

4.1. La CTR avrebbe, invero, omesso di pronunciarsi sulla questione, introdotta dalla F.P. s.r.l. con specifico motivo di appello, del difetto di legittimazione del soggetto che aveva ricevuto la raccomandata, che notiziava la destinataria dell’avvenuto deposito dell’atto nell’albo del comune.
D’altro canto, la CTR non avrebbe tenuto conto, al riguardo, del fatto che la comunicazione di tale raccomandata era da considerarsi affetta da nullità, poiché l’avviso di ricevimento mancava dell’indicazione della identità e della qualità della persona del consegnatario della raccomandata, nonché del suo rapporto con il destinatario della stessa, in violazione dell’art. 7 della l. n. 89/82.
4.2. Per il che del tutto apodittica, a parere della ricorrente, si paleserebbe la motivazione dell’impugnata sentenza, laddove la CTR ha ritenuto valida la notifica dell’atto, senza prendere in considerazione alcuna la suddetta risultanza processuale, allegata agli atti del giudizio di primo e secondo grado.
5. I motivi di ricorso suesposti sono infondati.
5.1. Nessun vizio di omessa pronuncia può, per vero, essere ravvisato nell’impugnata sentenza, avendo la CTR, sulla base dell’esame delle risultanze documentali in atti, concluso, motivatamente, per la validità del procedimento notificatorio, ritenendo – del tutto correttamente, per le ragioni suesposte – che la notifica andasse effettuata nelle forme di cui all’art. 60, lett. e) del d.P.R. 600/73. Del resto, va rilevato che il procedimento notificatorio seguito nel caso concreto, non richiede affatto per la sua validità, a differenza di quello di cui all’art. 140 c.p.c., oltre al deposito dell’atto nella casa comunale e la sua affissione per otto giorni consecutivi, anche la spedizione della raccomandata che avvisi il destinatario dell’avvenuta affissione dell’atto (Cass. 7120/03). Sicchè che alcun obbligo incombeva alla CTR di prendere in considerazione, ai fini del riscontro di validità della notifica dell’avviso di rettifica, le modalità di esecuzione della spedizione e gli eventuali vizi della comunicazione della raccomandata in parola.
5.2. Ad ogni buon conto, va osservato che, qualora tale raccomandata fosse stata effettivamente inviata presso la sede effettiva della societa (ossia nello stabilimento in Collecchio), il fatto che la stessa sia stata ivi ricevuta da una persona che si trovava nei locali, lascia presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica destinataria, senza che il notificatore sia tenuto a compiere accertamenti. al riguardo, incombendo sulla società l’onere di provare, per vincere la suddetta presunzione, la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass. 3516/12).
6. Per tutte le raqioni che precedono, pertanto, il ricorso della F.P. s.r.l. in liquidazione non può che essere rigettato. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, l’8.4.2013.

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