Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1392 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina L. –...
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 11 febbraio 2015, n. 725. Necessario indicare il domicilio effettivo del destinatario per il perfezionamento della notifica. L'indicazione del luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all'identificazione del destinatario e, di conseguenza, per il perfezionamento della stessa. Nel caso di richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'atto di appello nel domicilio del procuratore costituito, tale requisito deve essere assicurato con l'indicazione del "domicilio professionale" (art. 17, R.D.L. n. 1578/1933) o della "sede dell'ufficio" (art. 68 R.D. n. 37/1934) del medesimo procuratore
Consiglio di Stato sezione III sentenza 11 febbraio 2015, n. 725 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA 1. sul ricorso numero di registro generale 9109 del 2008, proposto da: Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 1, in persona del Direttore Generale p.t.,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894. La notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto, ove necessario, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza. II principio ha portata generale e trova applicazione anche con riferimento alla notificazione da farsi entro il termine assegnato dal giudice d'appello per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894 Premesso in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da C.D.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1695/08 per...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26376. ll termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notifica ione sia nel giudi o di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c .d "velina').
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2014, n. 26376 Svolgimento del processo e motivi della decisione M.M.R. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Perugia U.E., U.A. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale provocato da Emilio Uccelli, che conduceva...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 48432. La notificazione del decreto di citazione in giudizio d'appello al difensore di fiducia non è di per sé, in virtù del solo rapporto fiduciario, idonea a determinare la conoscenza effettiva del procedimento a carico dell'imputato contumace che ha eletto domicilio presso la proprio abitazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 48432 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott....
Corte di Casaszione, sezione VI, ordinanza 9 dicembre 2014, n. 25937. Nulla la notificazione eseguita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, ove indirizzata a soggetto indicatovi con generalità diverse da quelle dell'effettiva parte destinataria, non essendo sufficiente la mera indicazione del numero di ruolo generale o del domiciliatario della controversia cui in concreto si riferisce il piego raccomandato, oltretutto quando le conclusioni nell'atto notificato si riferiscano a soggetto diverso dall'effettiva controparte; ma la nullità della notifica ad uno dei litisconsorti necessari – non essendo stata sanata, per non essersi per il medesimo alcuno costituito — comporta solo, anche in Cassazione, l'onere per la parte ricorrente di rinnovarla
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 dicembre 2014, n. 25937 Fatto e diritto 1. – Con ricorso spedito per la notifica il 18.12.13 G.M.G. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza 26.11.13 del tribunale di Monza in causa iscr. al n. 3740/12 r.g., con cui è stata dichiarata l’incompetenza per territorio in favore...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20720. La costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente una copia anziche' l'originale dell'atto di citazione, depositato in seguito dopo la scadenza del termine prescritto, non determina alcuna nullita' della costituzione stessa, ma integra, semmai, una semplice ipotesi di irregolarita' rispetto alle modalita' stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione – come gia' sottolineato – alcuna lesione dei diritti della controparte e venendosi ad instaurare il contraddittorio con la notifica della citazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20720 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – rel....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 ottobre 2014, n. 21669. Il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio. Conseguentemente l'omissione, inesistenza (o tardività) della notifica dei predetti atti (ricorso e decreto) non importa decadenza, può essere concesso dal giudice alla parte ricorrente un nuovo termine ex art. 291 cod. proc. civ. per provvedere alla notifica
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 ottobre 2014, n. 21669 “Rilevato che la Corte d’Appello di L’Aquila, nel procedimento relativo alla modifica delle condizioni di divorzio intercorso tra A.L. e G.S., dichiarando improcedibile il reclamo, disponeva: – che il L. non aveva eseguito la notificazione del ricorso entro il termine originariamente assegnatogli dal...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21414. Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché – a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 – solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21414 Svolgimento del processo 1. M.T.G. convenne dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. distaccata di Ostia, la Eurospin – C.L.A.S.I. s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno per essere stata colpita da alcuni scatoloni caduti dagli scaffali del supermercato gestito dalla convenuta. Eurospin restò contumace....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 19308. In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta' e l'onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra' effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche' la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 19308 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto –...