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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 luglio 2015, n. 29828. È regolare la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello operata a mezzo fax dell’avvocato di fiducia presso il quale l’imputato ha eletto domicilio, essendo irrilevante che nel frattempo il difensore abbia modificato il proprio numero di telefono se tale cambiamento non è stato adeguatamente portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria procedente

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 10 luglio 2015, n. 29828 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPPI Aniello – Presidente Dott. GUARDIANO A. – rel. Consigliere Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere Dott. DE MARZO Giusepp – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 luglio 2015, n. 15849. La notifica effettuata ex art. 140 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 luglio 2015, n. 15849 Svolgimento del processo M.A. con atto del 20 luglio 2010 propose opposizione dinanzi al giudice di Pace di Torino al precetto notificatogli il 29 giugno 2010 per il pagamento di Euro 1.476,73 per compensi professionali, sulla base di un decreto ingiuntivo, emesso dal...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 aprile 2015, n. 7830. È nulla la notifica eseguita mediante consegna dell’atto alla madre del destinatario non già presso l’abitazione di quest’ultimo, ma presso l’abitazione della madre medesima

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 17 aprile 2015, n. 7830 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 maggio 2015, n. 8865. L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta però mai depositato, ne’ in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto ad opera della controparte. La notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 7 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con. la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso d:i ricevimento prescritto dall’art. 149 cpc e dalle disposizioni della legge 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 maggio 2015, n. 8865   Fatto e diritto   Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso contro S.S., che neon svolge difese in questa sede, avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila che lo ha condannato al pagamento di euro 2800 in relazione alla...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 8 aprile 2015, n. 6959. L’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi fa fede per le notifiche fiscali

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 8 aprile 2015, n. 6959 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIELLI Stefano – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere Dott. SCODITTI Enrico...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 6 marzo 2015, n. 4567. La notifica della cartella si considera legittima quando, spedita attraverso il servizio postale, giunga al destinatario. Non è richiesto alcun altro adempimento a carico dell'amministrazione

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 6 marzo 2015, n. 4567 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente Dott. GRECO Antonio – Consigliere Dott. CIGNA Mario – Consigliere Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere Dott. FEDERICO Guido...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3893. In tema di notificazione dell'atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente: R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, essere compiuta alla parte personalmente, "ex" art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello. Ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio "ex lege" di cui al R.D. n. 37 del 1934, citato art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Pertanto la notifica effettuata alla parte personalmente presso la Cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione (o di sanatoria con efficacia "ex tunc" per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello ) perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio "comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 febbraio 2015, n. 3893 Svolgimento del processo 1. Nel settembre 2004 L.N. convenne in giudizio L.C.G. per far dichiarare la risoluzione, per inadempimento, del contratto preliminare stipulato inter partes ed avente ad oggetto la compravendita di un immobile di proprietà dell’attore. Sostenne il L. che a causa...