Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 10 luglio 2015, n. 29828

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. GUARDIANO A. – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giusepp – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 20.1.2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;

udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito per il ricorrente, il difensore di ufficio, avv. (OMISSIS), che si e’ riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 20.1.2014 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale Milano, in data 10.2.2011, aveva condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all’articolo 582 c.p., articolo 583 c.p., comma 2, n. 4) e articolo 585 c.p., commesso, attraverso le condotte specificamente indicate nel capo A) dell’imputazione, in danno di (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando: 1) violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato (ex articolo 161 c.p.p.) ed al difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di Parma, in quanto la relativa notifica veniva effettuata, a mezzo fax, ad un numero diverso da quello in uso al difensore, che, con missiva indirizzata al consiglio dell’ordine degli avvocati di Parma, precedente alla data della notifica, aveva comunicato il cambiamento del numero di fax, che, tuttavia, non era stato registrato tempestivamente sulla scheda personale del suddetto difensore, pubblicata sul sito Internet dell’albo degli avvocati, gestito dal Consiglio dell’ordine di Parma, sicche’ l’imputato, nel giudizio di secondo grado, dichiarato contumace, era stato difeso da un difensore di ufficio; 2) vizio di motivazione, in quanto non e’ dato rinvenire nella sentenza impugnata le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto attendibile la versione dei fatti fornita dalla persona offesa in relazione alla condotta tenuta dall’imputato nel corso della colluttazione, ma non anche in ordine alla detenzione del coltello, ne’ il giudice di secondo grado ha chiarito perche’ al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine il (OMISSIS) fosse ferito e presentasse il capo sanguinante, circostanza che, ad avviso del ricorrente, si giustifica solo alla luce di un’aggressione patita dall’imputato da parte della persona offesa.

3. Il ricorso non puo’ essere accolto.

4. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso.

Vero e’ che, come si evince dagli atti, consumabili in questa sede di legittimita’, essendo stato dedotto un error in procedendo, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e’ stata effettuata a mezzo fax presso un numero telefonico diverso da quello ((OMISSIS)) che l’avv. (OMISSIS), nominato difensore di fiducia dell’imputato in primo grado ed in appello, aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma come nuovo numero del fax di cui faceva uso, con missiva inviata, sempre via fax, in data 11 ottobre 2013, precedente alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Tuttavia tale errore non determina nessuna nullita’ processuale, poiche’ sarebbe stato onere del difensore di fiducia, in adempimento del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo, comunicare tempestivamente all’autorita’ giudiziaria procedente l’intervenuto cambiamento del numero di fax, diverso anche da quello riportato nell’atto di appello del 24.3.2011, per consentire la regolarita’ della notifica del decreto di citazione a giudizio, funzionale alla corretta instaurazione del rapporto innanzi alla corte di appello.

Sul punto, ritiene il Collegio di aderire ad un orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il difensore ha l’obbligo di assicurare con la necessaria diligenza la ricevibilita’ delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato, in costanza di mandato difensivo, con la conseguenza che la notifica si intende egualmente effettuata qualora il compito dell’ufficiale notificatore sia reso particolarmente difficoltoso per negligenza del professionista (cfr. Cass. sez., 4, 11.3.2004, n. 21734, rv. 228581); negligenza del difensore che, come e’ stato osservato in altro condividibile arresto, ben puo’ consistere, ad esempio, nel non consentire la notifica dell’avviso dell’udienza del riesame a mezzo telefono risultato costantemente occupato (cfr. Cass., sez. 5, 19.3.2009, n. 30573, rv. 244474) ovvero a mezzo fax, lasciato, con condotta incurante, senza connessione (cfr. Cass., sez. 2, 9.4.2014, n. 21831, rv. 259714).

Del resto che il difensore sia tenuto a tale adempimento, lo si ricava anche dall’esistenza di un generale dovere di comunicazione che grava sull’imputato (e, correlativamente, sul difensore di fiducia) di comunicare tempestivamente all’autorita’ giudiziaria procedente ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, proprio per consentire la regolare notificazione degli atti del processo, previsto dall’articolo 161 c.p.p..

In applicazione di tali principi la doglianza difensiva risulta, pertanto, priva di fondamento, in quanto il difensore di fiducia del (OMISSIS), come gia’ detto, avrebbe potuto e dovuto comunicare tempestivamente all’autorita’ giudiziaria procedente l’avvenuta variazione del numero di fax, al fine di consentire le notificazioni del caso, non potendosi certo considerare equipollente, al riguardo, la comunicazione dal suddetto difensore effettuata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma, che non era idonea a consentire all’autorita’ giudiziaria di avere contezza dell’avvenuta modifica, anche, consultando, in ipotesi, l’Albo degli avvocati di Parma, sia perche’ si trattava di comunicazione non diretta a tale autorita’, sia perche’ la variazione, come si legge nella missiva allegata al ricorso, venne comunicata (e, comunque, per ammissione dello stesso ricorrente, non tempestivamente registrata), solo al fine di inserire il nuovo numero di fax dell’avv. (OMISSIS) nei suoi dati personali riportati nell’elenco degli avvocati ammessi alla difesa d’ufficio.

5. Inammissibile deve ritenersi, invece, il secondo motivo di ricorso.

Con esso, infatti, il ricorrente espone, peraltro genericamente, censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicita’ tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 5, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non puo’ non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimita’, anche dopo la novella dell’articolo 606 c.p.p., ad opera della Legge n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralita’ di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralita’ di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, rv 234148).

Del resto, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, i giudici di merito hanno fondato la condanna dell’imputato su due elementi, che non hanno formato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, particolarmente significativi, in quanto idonei a corroborare, unitamente al referto medico attestante le lesioni patite dal (OMISSIS), la versione dei fatti fornita da quest’ultimo: le dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha ammesso di avere dato inizio alla colluttazione e di avere ferito il (OMISSIS) con un taglierino e quelle del teste (OMISSIS), il quale ha assistito all’episodio, dichiarazioni, queste ultime, che, rileva la corte territoriale, smentiscono radicalmente la contrapposta versione offerta dall’imputato, finalizzata a sostenere la sussistenza della scriminante della legittima difesa.

6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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