Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 8 aprile 2015, n. 6959

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20812-2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. della Campania, depositata il 07/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con cartella notificata l’11 giugno 2009 presso la sua residenza anagrafica in (OMISSIS) era richiesto ad (OMISSIS) il pagamento delle somme derivanti dall’avviso di accertamento notificato al contribuente il 20 maggio 2008 al (OMISSIS). Infatti, il plico postale dell’atto impositivo era stato spedito il 6 maggio 2008 e restituito al mittente il 20 maggio 2008 con relazione di mancata consegna per irreperibilita’ del destinatario e con annotazioni immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo e plico depositato preso l’ufficio.

2. Nel proporre opposizione alla cartella, il contribuente ne denunciava la nullita’ per omessa notificazione dell’atto impositivo presupposto, in quanto tentata presso indirizzo diverso dalla esatta residenza anagrafica risalente al 2002.

La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva l’impugnazione che, invece, era rigettata in appello in accoglimento dei gravame del fisco.

La sezione salernitana della Commissione tributaria regionale della Campania, nella sentenza del 7 giugno 2012, riteneva che la notificazione dell’atto presupposto … andava eseguita del domicilio eletto e risultante dalle dichiarazioni dei redditi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, ovvero in (OMISSIS). Osservava che il contribuente continua(va) ad indicare, nelle predette dichiarazioni, la residenza nel luogo ove e’ avvenuta la notificazione dell’avviso di accertamento e che, pertanto, l’avviso di accertamento risultava correttamente notificato in tale luogo, risultante dalle dichiarazioni.

3. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazioni di norme di diritto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, u.c.; Legge n. 890 del 1982, articoli 8 e 14) e vizi motivazionali. Il fisco resiste con controricorso. Il ricorrente replica con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorso non e’ fondato.

Pacifiche essendo le circostanze di fatto, in punto di diritto si osserva che l’indicazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi dell’indirizzo dalla propria abitazione costituisce specificazione – nell’ambito del domicilio fiscale costituito dal Comune di residenza – di uno dei luoghi in cui puo’ essere effettuata la notificazione di atti tributari secondo le regole e le priorita’ di cui all’articolo 139 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1473 del 10/02/1992).

Se e’ vero che, sin dal 2002, il contribuente ha trasferito la residenza anagrafica ad altro indirizzo ((OMISSIS)) nello stesso Comune di domicilio fiscale ((OMISSIS)), e’ pur vero che la notificazione effettuata tramite il servizio postale e per compiuta giacenza comporta, sino a querela di falso, che al primo indirizzo ((OMISSIS)), costantemente indicato in tutte le dichiarazione fiscali dal 2004 al 2009, l’agente postale ha comunque riscontrato la presenza un recapito sicuramente riferibile al contribuente, cioe’ una cassetta nominativa dove inserire l’avviso.

5. E’ appena il caso di ricordare che il Decreto Ministeriale 9 aprile 2001 (GU n. 95 del 24/04/2001), nel dettare le condizioni generali del servizio postale, prescrive all’articolo 45 che per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere e che le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso.

Sicche’ spettava al contribuente dimostrare che nel luogo dell’eseguita notifica postale in realta’ non v’era alcun recapito (dimora, domicilio, etc), impugnando di falso le risultanze della relazione dell’agente postale circa la presenza in loco di una cassetta intestata a nome del destinatario e circa la temporanea irreperibilita’ di quest’ultimo sul posto. Si aggiunga che, ai sensi dell’articolo 32 Decreto Ministeriale cit. in caso di assenza all’indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l’invio possono ritirarlo presso l’ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall’articolo 49; mentre quest’ultima disposizione stabilisce che la posta non recapitata … rimane in giacenza presso l’ufficio di distribuzione e che, trascorsi i termini di giacenza, se non e’ possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti.

La disciplina sulla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale puo’ essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e’ quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla Legge n. 890 del 1982, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex articolo 140 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012).

6. Infine, va ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, con riferimento ai domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all’amministrazione il recapito sia ai fini delle notificazioni, sia ai fini della legittimazione a procedere; sicche’ lo ius variandi dev’essere esercitato in buona fede e nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta dei soggetti dei rapporto tributario, senza che il contribuente possa sfruttare a suo vantaggio anche un eventuale errore (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11170 del 10/05/2013, Rv. 626921).

7. In conclusione, la sentenza d’appello, che si e’ conformata a principi ampiamente consolidati, deve essere confermata coi rigetto del ricorso della parte contribuente non sussistendo ne’ la denunciata violazione di norme di diritto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, u.c.; Legge n. 890 del 1982, articoli 8 e 14) ne’ il correlato vizio motivazionale. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese dei presente giudizio di legittimita’ liquidate, a favore dell’Agenzia delle entrate, in euro 7000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

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