Suprema Corte di Cassazione sezione I ordinanza 28 gennaio 2016, n. 1611 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto –...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 gennaio 2016, n. 1268. In tema di notifiche, la consegna dell’atto nelle mani del portiere assicura che il documento è arrivato al destinatario. Mentre il successivo invio della raccomandata costituisce una semplice ulteriore garanzia prevista dalle legge per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del custode. Non è però necessaria «alcuna prova dell’effettiva consegna della stessa al destinatario, dovendosi comunque dare per acquisita l’avvenuta notifica». In caso di trasferimento di domicilio, nel periodo che va dalla consegna del plico al portiere al ricevimento della raccomandata, è onere del destinatario documentare «tramite un certificato storico di residenza il detto tramutamento», non essendo sufficiente «l’indicazione fornita dal portiere in quanto priva di ogni possibilità di riscontro obiettivo».
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 gennaio 2016, n. 1268 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere Dott. NAZZICONE...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2016, n. 137. L’errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2016, n. 137 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 dicembre 2015, n. 50316. Le norme sulla notificazione degli atti per via telematica sono divenute efficaci ben prima del 14 dicembre 2014 (vale a dire dal giorno 1° ottobre 2012) per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori; già di per sé il dettato del comma 2-bís dell’art. 148 cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374), consentendo la notificazione “con mezzi tecnici idonei”, non può non ricomprendere anche l’ipotesi della trasmissione telematica (se certificabile) di detti avvisi ben prima del 14 dicembre 2014 ed a prescindere dall’emanazione dei decreti attuativi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 dicembre 2015, n. 50316 Ritenuto in fatto G.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 6 febbraio 2015, del tribunale di Catania, sez. Riesame con la quale è stato rigettato l’appello avverso l’ordinanza del 26 novembre 2014, della corte d’appello di Catania che ha rigettata...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 ottobre 2015, n. 22294. In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, la nullità della notifica al portiere non seguita dalla notizia al destinatario a mezzo raccomandata risulta applicabile “ratione temporis” sola alla notifica eseguita dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 31/2008 del decreto-legge n. 248 del 2007, il cui art. 36, comma 2-quater, ha aggiunto l’ultimo comma al disposto dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 ottobre 2015, n. 22294 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere Dott. ABETE...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 ottobre 2015, n. 21281. Per il notificante la prova della tempestività della notificazione è fornita in maniera sufficiente dal timbro dell’ufficiale giudiziario apposto sull’atto, recante l’indicazione della data e del numero cronologico, anche se privo di sottoscrizione.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 ottobre 2015, n. 21281 Svolgimento del processo e motivi della decisione I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’ars. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex arti. 380-bis e 375 c.p.c.: “1. – Con sentenza n. 658/13 la Corte d’appello...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 17521. La notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 17521 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2015, n. 18237. Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio “ex lege” di cui al citato R.D. n. 37 del 1934, art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria “ex tunc” per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2015, n. 18237 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza in data 5 dicembre 1990 il Tribunale di Locri condannava il Comune di Stignano al pagamento in favore della sig.ra R.T., della somma di lire 103.245.953, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni relativi...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 luglio 2015, n. 15566. Deve ritenersi rituale la notifica dell’avviso di udienza effettuata presso la Cancelleria della Corte di cassazione nei confronti del difensore già cancellato dall’albo degli avvocati di appartenenza
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 luglio 2015, n. 15566 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 26 agosto 2015, n. 35724. L’impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dall’articolo 161 cod.proc.pen., comma 4 e articolo 157 cod.proc.pen., comma 8 bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato, al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l’obbligo, ex articolo 161 cod.proc.pen., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 agosto 2015, n. 35724 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 21 febbraio 2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi del 15 giugno 2011, con la quale L.A. era stato condannato per il delitto di...