L'ordinanza n. 78 del 3 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, si occupa del tema della locazione e, in particolare, del risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell'immobile.
La Corte ha ricordato che l'articolo 1591 del codice civile garantisce al locatore che ha subito un danno a causa della ritardata restituzione dell'immobile una liquidazione automatica del danno. Questa liquidazione si basa sulla presunzione che il danno sia almeno pari al canone di locazione precedentemente pagato.
La Corte ha precisato che si tratta di una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al locatore. Ciò significa che il conduttore che è in mora nella restituzione non può contestare che il danno subito dal locatore sia inferiore all'importo del canone. Il conduttore deve continuare a versare una somma corrispondente al canone come corrispettivo di una prosecuzione del rapporto di godimento con l'immobile non ancora restituito, prosecuzione che non è voluta dal locatore.




