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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 ottobre 2014, n. 42309. In tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, perché si configuri la circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.) non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c. che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (fattispecie relativa alla morte di un lavoratore che durante le operazioni di carico di attrezzature e materiali di scarto depositati al secondo piano di un centro commerciale, precipitava dalla sommità di un parapetto in muratura mentre tentava di comunicare con un collega che si trovava al piano strada)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 10 ottobre 2014, n. 42309 Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 1/02/2012 la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato, ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria emessa il 12/02/2010 dal Tribunale di Monza, condannando G.R. , L.M.D. , Gr.Pi. e S.M. in solido al...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 17 ottobre 2014, n. 43459. Responsabilità penale per il datore che non elimini attrezzature pericolose per i lavoratori. Il principio vale anche se lo strumento che ha causato l'infortunio sia stato lasciato dalla precedente società andata via

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 17 ottobre 2014, n. 43459   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro A. – Presidente Dott. FOTI Giacomo – Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. CIAMPI Francesco – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 ottobre 2014, n. 44095. L'ordinanza del Ministro della Salute del 13\1\2007, n. 10, avente per oggetto la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", è previsto l'obbligo per i detentori di cani di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; inoltre di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone. Spetta pertanto al detentore dell'animale scegliere il mezzo più adeguato (museruola o guinzaglio) idoneo a garantire la sicurezza dei terzi presenti in luoghi pubblici. Nel caso che in esame il giudice di merito ha rinvenuto nella omessa vigilanza del cane il profilo di colpa dell'imputata la quale, in presenza di più persone nell'ambito di una mostra, avrebbe dovuto tenere una condotta di particolare attenzione ed idonea ad evitare l'evento poi verificatosi (lesioni colpose in danno del minore che pativa un morso da un cane condotto dall'imputata in una villa in cui era in corso una mostra canina).

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 ottobre 2014, n. 44095 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4\4\2013 il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Maglie, confermava la condanna di R.D. per il reato di cui all’art. 590 c.p. per lesioni colpose in danno del minore G.N. che pativa un morso da un...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 ottobre 2014, n. 41038. La necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza ovvero di impedire determinati delitti costituisce presupposto oggettivo per la legittimità dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica. Tale requisito va inteso, anzi tutto, come applicazione del principio per cui l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione deve costituire extrema ratio nella scelta dei metodi necessari per l’adempimento del dovere: diventa cioè legittimo solo ove non vi sia altro mezzo possibile”; tale requisito, inoltre, va interpretato “come espressione dell'esigenza di una gradualità nell'uso dei mezzi di coazione (tra più mezzi di coazione ugualmente efficaci, occorrerà scegliere allora quello meno lesivo). Ed è regola di condotta irrinunciabile quella di graduare l'uso dell'arma secondo le esigenze specifiche del caso e sempre in ambito di proporzione”, sicché “è sempre il criterio della proporzione che deve guidare il pubblico ufficiale al quale si chiede, senza che debba rinunziare all'adempimento del dovere di ufficio, di conseguire lo scopo con il minor sacrificio del contrapposto interesse. Principio quello di proporzione (inteso come espressione di un bilanciamento tra interessi contrapposti alla luce della situazione concreta) che, secondo la migliore interpretazione, costituisce un limite non espressamente nominato nell'art. 53, ma implicitamente deducibile dalla disposizione e, comunque, applicabile quale principio generale dell'ordinamento giuridico, valido anche nella disciplina delle cause di giustificazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  2 ottobre 2014, n. 41038 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 22/05/2013, la Corte di appello di Palermo – in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 29/11/2011, con la quale N.R. era stato dichiarato colpevole del reato di lesioni personali in danno di S.M....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 settembre 2014, n. 38955. In caso di infortunio sul lavoro dovuto all'utilizzo di un macchinario non sicuro, a rispondere del reato di lesioni personali sono sia il costruttore che il datore di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 settembre 2014, n. 38955 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. FOTI Giacomo – Consigliere Dott. D’ISA Claudio – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 1 settembre 2014, n. 36510. In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 4 ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 5 cit. Decreto Legislativo, ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneita' del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumita' dei lavoratori

Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 1 settembre 2014, n. 36510   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. CAPOZZI A. – rel. Consigliere Dott. Carrelli Palombi Roberto – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 luglio 2014, n. 32619. In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, sussiste l'obbligo di rinnovare l'istruzione in caso di diversa valutazione dell'attendibilità dei dichiaranti rispetto alla sentenza di primo grado, non solo in caso di assoluzione ma anche nell'ipotesi di condanna

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 luglio 2014, n. 32619 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIANDANESE Franco – Presidente Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere Dott....