Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 17 ottobre 2014, n. 43459

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro A. – Presidente

Dott. FOTI Giacomo – Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco – Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3700/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 18/05/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Udito il difensore Avv.to (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 24 febbraio 2011, il Tribunale di Firenze – Sezione staccata di Empoli dichiaro’ (OMISSIS) responsabile del delitto di lesioni personali ex articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3, commesso in (OMISSIS), per colpa generica e per la violazione di specifiche norme antinfortunistiche, in danno del (OMISSIS) (dipendente della s.r.l. (OMISSIS), legalmente rappresentata dalla imputata ) il quale si era infortunato – riportando ferite nella regione frontale e fratture alla gamba destra giudicate guaribili in un tempo superiore a giorni 40 – cadendo a terra dalla scala sulla quale era salito per prelevare materiale stoccato a circa cm.168 di altezza, a cagione della mancanza, alle estremita’ inferiori dei due montanti ed alle estremita’ inferiori dell’attrezzo,dei dispositivi antisdrucciolevoli nonche’ dei ganci di trattenuta. Condanno’ quindi l’imputata, con i doppi benefici di legge, alla pena di giorni VENTI di reclusione, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante nonche’ al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.Con sentenza in data 18 maggio 2012, la Corte d’appello di Firenze confermava la pronunzia di primo grado.
Ricorre per cassazione, per tramite del difensore, l’imputata articolando tre distinte censure: le prime due, per violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e); la terza per violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera d), cosi’ sintetizzate. Con il primo motivo lamenta il difensore il difetto di motivazione in ordine al diniego di accesso al patteggiamento: statuizione contenuta nella sentenza di primo grado e confermata dalla Corte d’appello sul rilievo della gravita’ del fatto e del grado della colpa, cosi’ obliterandosi la incensuratezza dell’imputata e l’occasionalita’ dell’evento.
Con il secondo motivo. denunzia la difesa che, con motivazione contraddittoria, la Corte d’appello avrebbe giudicato la parte offesa assolutamente credibile benche’ fosse stata in realta’ smentita dagli altri testi che riferirono, al contrario, che la scala in questione, al momento del fatto, si trovava non all’interno, ma all’esterno del magazzino aziendale; che nessun dipendente aveva mai usato detta scala e che invece la societa’ aveva messo a disposizione scale idonee e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, effettivamente rinvenute dalla P.G., all’interno dello stesso magazzino.
Con la terza doglianza, censura il difensore il diniego della richiesta rinnovazione parziale dell’istruttoria mediante nuova escussione testimoniale del lavoratore infortunato affinche’ egli potesse fornire spiegazioni delle contraddizioni in cui era incorso nelle precedenti deposizioni, al fine di negare la propria colpa esclusiva nella produzione dell’evento. Conclusivamente il ricorrente insta per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e deve quindi esser respinto con ogni conseguente effetto a carico dell’imputata, ex articolo 616 c.p.p..
Quanto alla prima censura,deve rilevarsi che con motivazione ineccepibile e del tutto coerente con la corretta applicazione della normativa di riferimento, la Corte distrettuale ha recepito le determinazioni del Tribunale di diniego dell’istanza di ammissione al patteggiamento avanzata dall’imputata attesa la gravita’ dell’evento e la non minimalita’ della colpa : elementi di valutazione del caso specifico logicamente giudicati prevalenti rispetto all’incensuratezza dell’imputata ed alla occasionalita’ del fatto. Ne’ va sottaciuto il significativo effetto di prevenzione speciale da ricollegarsi alla mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria della specie corrispondente (invece richiesta con il patteggiamento) in logica coerenza con i richiamati elementi di valutazione.
La sentenza impugnata e’ poi del tutto immune dai vizi lamentati con il secondo motivo di ricorso. In punto alla conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputata, la Corte d’appello ha invero ineccepibilmente ribadito che,dalla compiuta istruttoria era emerso che la scala in ferro – le cui difformita’ dalle prescrizioni dettate dalla normativa antinfortunistica erano risultate incontestabili – fu trovata dall’operaio infortunatosi appoggiata su di uno scaffale, pur non facendo parte della dotazione originaria dell’azienda. Molto verosimilmente l’attrezzo di lavoro fu lasciato nel magazzino – ove la societa’ si era di recente trasferita – dal precedente locatario. Era fuor di dubbio che la scala dovesse ritenersi nella disponibilita’ dei dipendenti della societa’ di cui la (OMISSIS) era legale rappresentante,pur potendo essi servirsi anche di scale a libro e di scalei, conformi alle prescrizioni di sicurezza, attesa la mancanza di espresso divieto di servirsene rivolto al (OMISSIS) o di cartelli, sulla stessa apposti,che ne inibissero l’uso. La responsabilita’ colposa dell’imputata discendeva quindi dal fatto di non aver preventivamente controllato le obiettive condizioni della scala e di averne consentito l’impiego nell’azienda benche’ non a norma anziche’ eliminarla, non apparendo circostanza assolutamente imprevedibile, attesi gli evidenziati riscontri fattuali, che i dipendenti ne potessero occasionalmente far uso. Ne’ era possibile escludersi il nesso di causalita’ tra le omissioni ascritte all’imputata e l’evento. Il fatto che l’operaio infortunatosi,pur risalendo al medesimo una condotta imprudente ed avventata (che comunque il datore di lavoro e’ tenuto a scongiurare in ottemperanza alle norme di prevenzione antinfortunistica), avesse usato la prima scala esistente a portata di mano senza averne cercata un’altra piu’ sicura per assolvere alle proprie mansioni, non integrava un comportamento anomalo od imprevedibile od ontologicamente avulso dalle incombenze allo stesso demandate nell’azienda.
Per cio’ che infine attiene alla terza doglianza, deve conclusivamente osservarsi che, con argomentazioni esaustive, i Giudici di seconda istanza hanno ribadito l’assoluta non necessita’ di procedere, in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, all’escussione testimoniale della parte offesa che ebbe a riferire dinanzi al Tribunale le modalita’ dell’infortunio, riscontrate da altri elementi di prova, ferma quindi l’attendibilita’ della deposizione gia’ resa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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