Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 20 ottobre 2014, n. 43552

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2473/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 17/06/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Uditi i difensori Avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (sost process.).

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Brescia con sentenza 17.6.2013 – per quanto ancora interessa – ha confermato la colpevolezza di:
– (OMISSIS) (legale rappresentante della (OMISSIS) srl) per il residuo reato sub B (dichiarazione fraudolenta continuata mediante utilizzo di fatture per operazione inesistenti in relazione agli anni 2004, 2005 e 2006: articoli 81 cp e 2 Decreto Legislativo n. 74/2000);
– (OMISSIS) (legale rappresentante (OMISSIS)) per i residui reati sub C (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) e D (articolo 81 c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti, esclusi i fatti relativi all’anno 2004, per i quali ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione);
– (OMISSIS) (legale rappresentante della (OMISSIS)) per il reato di emissione continuata di fatture per operazioni inesistenti (capo E), esclusi i fatti del 2004, per i quali ha applicato la predetta causa estintiva.
La Corte d’Appello ha quindi rideterminato le pene, concedendo alla (OMISSIS) le attenuanti generiche.
La Corte di merito:
– ha ritenuto infondata la censura sulla nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi (articolo 415 bis c.p.p.) per omesso deposito di documentazione bancaria rilevando che essa non era stata neppure consegnata al Pubblico Ministero; ha ritenuto comunque che al piu’ si trattava di inutilizzabilita’, nel caso di specie neppure sussistente, ben potendosi acquisire detta documentazione anche ex articolo 507 c.p.p., (come rilevato dal primo giudice);
– ha escluso la violazione del principio della “discovery” trattandosi di atti che neppure il pubblico ministero aveva a disposizione, ed ha altresi’ osservato che le parti non si erano dolute dalla mancanza di documentazione bancaria, pure citata nei verbali di accertamento prodotti, ne’ si erano opposte alle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) all’Agenzia delle Entrate, non avendo formulato nessuna opposizione alla produzione del verbale del 23.11.2007; in ogni caso, si trattava di dichiarazioni extragiudiziali antecedenti alla verifica fiscale e comunque fonte di libero convincimento del giudice, se spontanee.
Ha poi proceduto all’esame delle posizioni degli imputati.
In particolare, ha respinto la richiesta di escussione di 90 testimoni avanzata dalla difesa del (OMISSIS) (LR della (OMISSIS)) ed ha altresi’ ritenuto ininfluente la deposizione dell’ing. (OMISSIS), consulente di (OMISSIS); ha quindi richiamato le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in sede di accertamento fiscale circa l’inesistenza delle prestazioni a cui si riferivano le fatture.
Quanto alla posizione della (OMISSIS) (Legge Regionale della (OMISSIS)), la Corte di merito ha ravvisato l’insistenza soggettiva delle operazioni e oggettiva (per intermediazione della manodopera) e quindi la sussistenza delle violazioni tributarie. Ha poi ricostruito la responsabilita’ dell’imputata richiamando le dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) e ha ritenuto irrilevante la prova dei pagamenti (OMISSIS) verso (OMISSIS) nonche’ la congruita’ delle fatture. Ha rilevato altresi’ la mancanza di documentazione sulle trattative, sull’appalto e sull’esecuzione dei lavori, elementi ritenuti indicativi di interposizione di manodopera.
In merito alla posizione di (OMISSIS) (L.R. (OMISSIS)) ha ravvisato ancora una volta l’inesistenza soggettiva delle operazioni e oggettiva (per intermediazione della mondopera) e ha rilevato una serie di elementi indiziari.
Gli imputati, tramite i difensori, ricorrono per cassazione. La (OMISSIS) propone motivi aggiunti e (OMISSIS) deposita una memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
RICORSO (OMISSIS).
1. Con un primo motivo denunzia, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), la violazione dell’articolo 415 bis c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), articoli 180, 185 e 191 c.p.p., e articolo 604 c.p.p., comma 4, riproponendo la questione di nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis c.p.p., osservando che tra gli atti depositati presso il Pubblico Ministero non c’era la documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza riguardante (OMISSIS) e la (OMISSIS) da lui amministrata. Osserva che tale documentazione venne depositata in Procura dopo l’udienza del 24.11.2010 e cioe’ durante la fase dibattimentale, sicche’ non poteva essere acquisita agli atti del fascicolo. La conseguenza e’, secondo il ricorrente, la nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini e degli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado, che lo sarebbero in ogni caso perche’ fondate su atti inutilizzabili ex articolo 191 c.p.p..
2. Col secondo motivo deduce ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), la violazione degli articoli 27 e 111 Cost., articolo 6 CEDU, articolo 530 c.p.p., comma 2, articolo 533 c.p.p., comma 1, articolo 350, 513, 191 c.p.p.. Dopo avere esposto la natura dei rapporti tra le tre societa’ coinvolte nella vicenda ( (OMISSIS) esegue lavori di pavimentazione nei vari cantieri della (OMISSIS) di (OMISSIS) e la (OMISSIS) di (OMISSIS) a sua volta esegue in subappalto lavori di pavimentazione per la (OMISSIS) che a sua volta li aveva concessi in ulteriore subappalto alla (OMISSIS)) richiama l’accertamento tecnico svolto dal consulente della difesa ing. (OMISSIS) da cui risulta l’effettivita’ dei lavori e denunzia un vero e proprio ribaltamento – operato dalla Corte d’Appello – dell’onere probatorio laddove in sentenza afferma che non spettava alla accusa di provare la colpevolezza dell’imputato, ma a quest’ultimo di provare la sua innocenza.
Rileva ancora l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) ( (OMISSIS)) all’Agenzia delle Entrate in assenza di difensore, in violazione pertanto dell’articolo 220 disposizioni di attuazione c.p.p..
3. Col terzo motivo denunzia ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b ed e), la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8, e il vizio di motivazione con particolare riferimento alla sussistenza dei reati e alla ritenuta intermediazione della manodopera. Critica in particolare l’affermazione secondo cui le fatture emesse dalla (OMISSIS) a carico della (OMISSIS) fossero di importo pari o perfino inferiore a quelli emesse a carico della (OMISSIS) dalla (OMISSIS) e richiama una nota di accredito di euro 1.450.000,00 emessa nell’anno 2007 dalla (OMISSIS) per correggere gli importi superiori nonche’ la circostanza che molte fatture della (OMISSIS) si riferivano a lavori affidatile dalla (OMISSIS) ed effettuati in cantieri ben diversi da quelli della (OMISSIS). Altra critica riguarda l’affermazione secondo cui la fittizieta’ delle operazioni stava nel fatto che i lavori indicati nelle fatture emesse dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) sarebbero stati effettivamente svolti dalla (OMISSIS) ma in seguito ad incarichi di “intermediazione di manodopera”, laddove invece il primo giudice aveva affermato che i lavori erano stati svolti da soggetti rimasti ignoti. Rileva inoltre la mancanza di prova circa l’avvenuta restituzione delle rilevanti somme pagate con bonifici dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS), evidenziando che i soli due assegni di euro 20.000 ciascun emessi dal (OMISSIS) a favore della (OMISSIS) sia per l’esiguita’ dell’importo che per par la trasparenza dell’operazione si giustificava con la finalita’ di restituire una somma ricevuta in prestito. Rileva la mancanza di motivazione sulle ragioni che avrebbero indotto (OMISSIS) e (OMISSIS) a svolgere una intermediazione di manodopera.
In ogni caso, secondo il ricorrente, poteva al piu’ ravvisarsi il reato di somministrazione di manodopera previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 276/2003 ma non le violazioni contestate.
4. Col quarto motivo denunzia ancora ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b ed e), la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8, con riferimento alla mancanza del dolo specifico di evadere le imposte rilevando che, se anche le operazioni fossero state inesistenti, comunque vi era stato un pagamento di importi e inoltre mancava la prova della restituzione degli stessi, sicche’ risultavano dedotti costi realmente sostenuti (in relazione alla violazione di cui all’articolo 2 e lo stesso discorso vale in relazione all’articolo 8).
5. Col quinto motivo denunzia ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b ed e), la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, dolendosi ancora della motivazione sul dolo specifico da lui ritenuto assente, perche’ in caso di mancata effettuazione dei lavori indicati nelle fatture e di restituzione dei relativi importi, in tal caso i ricavi sarebbero stati solo apparenti ma inesistenti e quindi non vi era alcuna imposta da pagare come dedotto nei motivi n. 3 e 4 di appello sul quale la Corte di merito non ha motivato.
6. Col sesto motivo denunzia ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b ed e), la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla misura della, pena e sulla determinazione del reato piu’ grave (articolo 81 c.p.) rimproverando alla Corte d’Appello di non aver motivato sul perche’ era stato confermato, come reato piu’ grave, quello indicato dal primo giudice (dichiarazione fraudolenta in relazione all’anno di imposta 2006), laddove invece la violazione piu’ grave era quella di cui all’articolo 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti sempre in relazione allo stesso anno 2006).
7. Col settimo motivo lo (OMISSIS) denunzia ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b ed e), la violazione di legge e il vizio di motivazione dolendosi del diniego delle attenuanti generiche e dell’entita’ della pena inflitta: deduce motivazione apparente, rilevando una disparita’ di trattamento rispetto agli altri imputati ritenendo insufficiente il richiamo alle precedenti condanne.
8. Con l’ottavo motivo rileva la prescrizione del reato di cui all’articolo 2 (capo C) relativo all’anno 2004, prescritto il 25.6.2013 e all’articolo 8 (capo D) in relazione all’anno 2005, prescritto a sua volta il 24.8.2013.
Come gia’ accennato, il difensore ha depositato una memoria difensiva con cui svolge ulteriori osservazioni sulle censure proposte e produce sentenze favorevoli emesse dai giudici tributari di primo e secondo grado.
RICORSO (OMISSIS).
1 Con un primo motivo denunzia ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) e e), l’inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis c.p.p., e degli atti successivi per omesso deposito da parte del PM della documentazione bancaria acquisita dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. Rimprovera alla Corte di avere trascritto la motivazione della sentenza di primo grado il che non e’ accettabile, avendo proposto specifiche censure. Quanto alle argomentazioni integrative della Corte d’Appello, osserva che l’imputato ha il diritto di conoscere tutti i risultati delle indagini per evitare che emergano atti a sorpresa. In ogni caso, una tale sopravvenienza doveva consentire l’ammissione al giudizio abbreviato, trattandosi di atti incolpevolmente non conosciuti. Critica inoltre le altre argomentazioni utilizzate dalla Corte d’Appello per respingere la richiesta.
2. Vizio di motivazione sull’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per sentire 90 testimoni chiamati a dimostrare, ognuno per quanto di sua conoscenza, l’effettivita’ delle operazioni di cui alle fatture. Precisa che il numero elevato dei testi indicati si giustifica per le numerosissime operazioni contestate nei quattro anni e critica le argomentazioni utilizzate dalla Corte d’Appello per respingere la richiesta.
3. Col terzo motivo denunzia mancanza e contraddittorieta’ della motivazione sulla ritenuta sussistenza dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, (contestati al capo E), e in particolare sulla mancata esecuzione effettiva delle prestazioni. Si duole in particolare della motivazione sull’elemento psicologico in relazione alle fatture del 2007 osservando che, come gia’ dedotto in appello mancava persino la prova che le fatture emesse nel 2007 siano state ricevute e annotate dalla (OMISSIS).
4. Con l’ultimo motivo lo (OMISSIS) denunzia la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, rilevando motivazione apparente sulla determinazione della pena base e mancante sulla misura degli aumenti per la continuazione, cosi’ come si era gia’ dedotto in appello.
RICORSO (OMISSIS).
1. Il ricorso dell’imputata si articola in tre motivi. Con un primo motivo denunzia, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), la violazione dell’articolo 24 Cost., e articolo 415 bis c.p.p., riproponendo la questione di nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi sollevata dagli altri ricorrenti.
2. Col secondo motivo la (OMISSIS) denunzia violazione dell’articolo 539 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione rilevando che dalla consulenza risultava la presenza di quasi 300 cantieri nonche’ la congruita’ degli importi di cui alle fatture; rileva anch’essa il ribaltamento dell’onere probatorio operato dalla Corte d’Appello laddove ha affermato che i lavori edili celavano intermediazioni di mandopera.
3. Il terzo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio e denunzia il vizio di motivazione sull’omessa concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, a differenza di quanto il primo giudice aveva fatto col coimputato (OMISSIS).
1.1. Con i motivi aggiunti vengono svolte altre tre censure: si deduce innanzitutto la prescrizione del reato di cui all’articolo 8, in relazione all’anno 2004, secondo gli stessi calcoli della Corte d’Appello.
2.2. Con altro motivo si denunzia inosservanza degli articoli 191, 350 e 513 c.p.p., con riferimento alla utilizzabilita’ delle dichiarazioni rilasciate dalla (OMISSIS) al Funzionario dell’Agenzia delle Entrate in assenza di difensore.
3.3 Si deduce infine al violazione di norme sostanziali e processuali stabilite a pena di nullita’ e inutilizzabilita’ nonche’ vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Ancora, si deduce l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, sotto il profilo del dolo specifico e la contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo: la Corte d’Appello non ha considerato una nota di accredito di euro 1.450.000 ne’ ha preso considerazione la mancanza di prova sulla presunta restituzione di danaro dalla (OMISSIS) a (OMISSIS).
QUESTIONI DI DIRITTO COMUNI AGLI IMPUTATI.
Il numero delle questioni sollevate e l’identita’ di alcune censure sollevate consiglia, per evidenti ragioni di sintesi, l’accorpamento ove possibile e la trattazione unitaria dei temi comuni.
Prima pero’ si rende opportuno uno schema riassuntivo della vicenda.
(OMISSIS) (rappresentata da (OMISSIS)) emette fatture per lavori di pavimentazione nei confronti di (OMISSIS) (rappresentata da (OMISSIS)) che le utilizza in dichiarazione ed emette a sua volta fatture, sempre per lavori di pavimentazione, nei confronti di (OMISSIS) (rappresentata da (OMISSIS)), che a sua volta le utilizza. I giudici di merito hanno ritenuto che le operazioni sono soggettivamente ed oggettivamente inesistenti e le fatture sono state emesse ed utilizzate in detrazione per fini di evasione fiscale.
Secondo gli imputati, invece, le operazioni sono effettive perche’ si riferiscono a lavori di pavimentazione in subappalto effettivamente eseguiti nei cantieri (OMISSIS): (OMISSIS) ( (OMISSIS)) ha eseguito in subappalto lavori nei cantieri (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)) a sua volta, in ulteriore subappalto, esegue lavori per (OMISSIS) ( (OMISSIS)) sempre di pavimentazione in 290 cantieri.
1. Passando alle questioni comuni, la prima di esse riguarda la nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis c.p.p., e degli atti successivi per mancato deposito, da parte del Pubblico Ministero, della documentazione bancaria acquisita da parte della Guardia di Finanza.
La questione, sollevata dagli imputati come primo motivo nei rispettivi ricorsi, e’ se la documentazione bancaria relativa ad un imputato e alla societa’ da lui amministrata (nel caso di specie, (OMISSIS) e la (OMISSIS)), acquisita dalla polizia giudiziaria in esecuzione di decreto del pubblico ministero, ma a lui non consegnata e quindi non depositata nella Segreteria a conclusione delle indagini preliminari, comporti la nullita’ dell’avviso di conclusione di cui all’articolo 415 bis c.p.p., e degli atti successivi compresa la sentenza di primo grado che ha fondato la colpevolezza degli imputati anche sulla base di detta documentazione bancaria che sia stata depositata successivamente presso il pubblico ministero e cioe’ durante la fase dibattimentale e acquisita nel relativo fascicolo.
La questione di nullita’ e’ infondata e quindi le relative censure mosse dagli imputati vanno disattese.
L’omissione del deposito di atti dell’indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione prescritto dall’articolo 415 bis c.p.p., comporta l’inutilizzabilita’ degli atti stessi, ma non la nullita’ della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio; l’indicata inutilizzabilita’ non sussiste quando si tratti di attivita’ integrativa di indagine, ex articolo 430 c.p.p., comma 2, antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (tra le varie, Sez. 4, Sentenza n. 7597 del 08/11/2013 Ud. dep. 18/02/2014 Rv. 259121; Sez. 3, Sentenza n. 8049 del 11/01/2007 Ud. dep. 27/02/2007 Rv. 236102; Sez. 3, Sentenza n. 44422 del 15/10/2003 Cc. dep. 20/11/2003 Rv. 226346).
E’ stato altresi’ affermato in materia di prove, la inutilizzabilita’ degli atti non trasmessi al giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’articolo 416 c.p.p., comma secondo, e’ una sanzione di carattere generale che non e’ limitata a una sola fase processuale, ma puo’ essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Detti atti tuttavia possono essere acquisiti e utilizzati dal giudice del dibattimento ex articolo 507 c.p.p., attesa la natura sostanziale di tale norma che e’ diretta alla ricerca della verita’, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte dal diritto alla prova, (v Sez. 4, Sentenza n. 27370 del 23/02/2005 Ud. dep. 22/07/2005 Rv. 231730.; Cass. Sez. 1, sent. n. 5364 del 13/2/1997, Massaria).
Tale regola e’ naturalmente applicabile anche al caso di specie, per la natura sostanziale dell’articolo 507 c.p.p., e pertanto appare corretta la decisione della Corte d’Appello laddove, condividendo quella del primo giudice, ha ritenuto in ogni caso l’acquisibilita’ ex articolo 507 c.p.p.. Del resto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/1993 ebbe a precisare “che la funzione del giudice, puo’ e deve essere anche di supplenza dell’inerzia delle parti e deve esplicarsi in modo che tutto il tema della decisione gli possa essere chiarito” e che “il fine della giustizia della decisione puo’ richiedere un intervento riequilibratore del giudice atto a supplire alle carenze di taluna di esse, cosi’ evitando assoluzioni o condanne immeritate”.
2. Questione della utilizzabilita’ delle dichiarazioni rese da un contribuente al Funzionario dell’Agenzia delle Entrate senza l’assistenza del difensore (secondo motivo ricorso (OMISSIS) e secondo motivo aggiunto (OMISSIS)).
La doglianza e’ manifestamente infondata.
In materia di attivita’ di vigilanza, l’articolo 220 disp. att. c.p.p., prescrive che quando, nel corso di attivita’ ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle norme del codice. Dalla disposizione si evince, per converso, che l’obbligo non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi e’ sottoposto all’atto ispettivo o di vigilanza (Sez. 6, Sentenza n. 11076 del 10/05/1999 Ud. dep. 28/09/1999 Rv. 214332 in tema di dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza e riportate nei verbali di accertamento e di constatazione).
Da cio’ discende che la parte di documento compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed e’ utilizzabile, mentre non e’ tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6881 del 18/11/2008 Ud. dep. 18/02/2009 Rv. 242523, in motivazione, citata dallo stesso ricorrente nella sua memoria difensiva; Cass. sez. 3A n. 4432/2007 cit.).
Nella fattispecie che ci occupa, dalla sentenza impugnata (v. pag. 33) risulta che le dichiarazioni furono rese dal (OMISSIS) al Funzionario dell’Agenzia delle Entrate in data 23.11.2007, cioe’ prima dell’inizio della verifica fiscale a carico di (OMISSIS) e dell’avvio delle indagini: sulla base di tale accertamento in fatto appare allora chiaro che esse vennero rese in sede amministrativa (e non certo davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni, come erroneamente afferma lo (OMISSIS)) e dunque non implicavano l’osservanza delle norme processuali poste a garanzia del diritto di difesa, anche se esse potevano poi eventualmente dar luogo a denunzia all’autorita’ giudiziaria (cfr. altresi’, sez. 1, Sentenza n. 583 del 02/03/1990 Cc. dep. 21/03/1990 Rv. 183785, in tema di accertamenti fiscali della Guardia di Finanza).
In ogni caso, i ricorrenti si sono limitati ad una generica contestazione in ordine alla acquisibilita’ delle dichiarazioni, senza precisare quali parti siano state redatte dopo l’insorgere degli indizi di reato; ed e’ pacifico, invero, che le deduzioni debbano essere specifiche, altrimenti si versa nella genericita’, con conseguente inammissibilita’ del motivo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6881/2008 cit. in motivazione).
Fuori luogo e’ il richiamo fatto dalla (OMISSIS) (nel secondo motivo di ricorso) alla violazione dell’articolo 513 c.p.p., difettandone i presupposti, perche’ la norma riguarda la “lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare”.
3. Questione riguardante l’onere della prova sulla colpevolezza dell’imputato (secondo motivo (OMISSIS) e secondo motivo (OMISSIS)).
Anche tale questione e’ priva di fondamento e rende conseguentemente infondata la relativa censura.
Ed invero, prima dell’affermazione criticata dai ricorrenti (e cioe’ che “spettava alla difesa fornire prove a contrario atte a dimostrare che, contrariamente alle apparenze, (OMISSIS) era in grado di eseguire i lavori tramite le sue maestranze per milioni di Euro”), la sentenza impugnata (a pag. 38) contiene un passaggio motivazionale, una premessa essenziale, che pero’ i ricorrenti non hanno considerato: l’accertamento cioe’ del “l’inesistenza incontestata in capo ad (OMISSIS) di una struttura organizzativa che consentisse la contemporanea apertura di cantieri in tutti Italia per l’esecuzione di pavimentazioni per milioni di euro, della totale assenza di scritture contabili, di libri matricola, di aperture di posizioni previdenziali”, e, contemporaneamente, dell’esistenza “di una parallela contabilita’ in nero”, cioe’ di “una situazione che nel suo complesso escludeva l’operativita’ della (OMISSIS) perlomeno nei termini evocati dalle fatture in contestazione”.
Come si vede, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, nessuna violazione dell’onere probatorio c’e’ stato perche’ la Corte di merito ha innanzitutto indicato il materiale indiziario raccolto a carico degli imputati e lo ha ricavato proprio dall’attivita’ di indagine preliminare e dunque da quel materiale fornito dall’accusa. Una lettura completa del passaggio motivazionale (e non frammentata, come propongono invece i ricorrenti), fuga ogni dubbio sull’avvenuto rispetto, da parte della Corte di merito, del canone costituzionale rappresentato dal principio di presunzione di innocenza e della conseguente regola generale secondo cui l’onere della prova della colpevolezza spetta all’accusa.
CENSURE PERSONALI A CIASCUN RICORRENTE.
Ricorso (OMISSIS).
2. Vizio di motivazione sull’accertamento svolto dall’ing. (OMISSIS), consulente della difesa (censura sollevata nel secondo motivo).
Il motivo e’ manifestamente infondato.
Il riferimento al vizio di motivazione, comune a molte delle censure rende opportuno ricordare che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimita’ e’ infatti preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perche’ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalita’ e di capacita’ di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicita’ della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Ebbene, venendo al caso di specie, il motivo in esame involge un tipico accertamento in fatto sul quale la Corte ha fornito congrua motivazione. In proposito, a pag. 35 ha osservato che, non essendo stato posto in dubbio l’esecuzione dei lavori, ma il ruolo rivestito in queste attivita’ dalla (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed alle relazioni tra le stesse, il teste (OMISSIS) nulla aveva detto ne’ poteva dire sugli effettivi esecutori dei lavori portati dalle fatture in contestazione e sulle loro relazioni con gli imputati. Ha ravvisato inoltre la contraddittorieta’ delle dichiarazioni del teste emersa in piu’ punti della sua deposizione e l’insufficiente conoscenza delle risultanze processuali nonche’ l’impossibilita’, per il teste, di fornire i chiarimenti richiesti: in particolare ha evidenziato che egli non sapeva nulla di (OMISSIS), ne’ aveva potuto accertare la logica sottesa alla scelta di (OMISSIS) di subappaltare i lavori ad una societa’ ( (OMISSIS)) che, a sua volta, doveva subappaltare ad un’altra ( (OMISSIS)); ha rilevato inoltre che il teste aveva ammesso di non avere neppure visionato le fatture emesse dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) dichiarando che le fatture relative alle prestazioni di consulenza erano inverificabili.
3 -.4 -5. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati e sulla ritenuta intermediazione di manodopera – Violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo specifico.
Questi tre motivi, che ben possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Occorre premettere che e’ configurabile il concorso fra la contravvenzione di intermediazione illegale di mano d’opera (Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 18) ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2), nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una societa’ che ha effettuato interposizione illegale di manodopera Sez. 3, Sentenza n. 24540 del 20/03/2013 Cc. dep. 05/06/2013 Rv. 256424).
Nel caso di specie la Corte d’Appello a pagg. 38 e 39 ha ricostruito la posizione di (OMISSIS) dando atto, come si peraltro gia’ visto, della inesistenza di una struttura organizzativa della (OMISSIS) tale da consentirle di eseguire lavori per milioni di euro e che inoltre appariva illogico e antieconomico per la (OMISSIS) dare in appalto lavori edili alla (OMISSIS) priva di organizzazione idonea allo scopo che avrebbe dovuto necessariamente avvalersi di altra societa’ dal momento che tali passaggi comportavano un incremento di costi per la (OMISSIS) stessa.
Ha ritenuto inoltre inusuale l’assenza di trattative o verifiche in ordine a lavori di cosi’ rilevante entita’ su prezzi, modalita’ o tempi di esecuzione ed ha escluso che (OMISSIS) potesse essere ignaro della inconsistenza strutturale di (OMISSIS).
La Corte ha dato una risposta anche alla questione della nota di accredito del 2007 per 1.450.000,00 emessa da quest’ultima societa’ in favore di (OMISSIS) per rettificare (riducendoli) gli importi di una serie di fatture del 2006 ed ha osservato al riguardo che cio’ comunque non spiegava perche’ “moltissime altre fatture del 2006 e numerose di anni precedenti rechino importi superiori o identici al centesimo alle fatture (OMISSIS)”, traendo da cio’ la conseguenza assurda e irrealistica di una attivita’ in perdita o senza guadagni da parte della (OMISSIS). Ha dato anche una risposta al rilievo difensivo che limitava le restituzioni di danaro a soli due assegni di 20.000 euro ciascuno, ritenedolo ininfluente sulla scorta degli indizi gravi a carico del (OMISSIS) e in proposito ha richiamato i conti correnti di (OMISSIS) e (OMISSIS) erano “connotati dal ripetersi di accrediti da parte di (OMISSIS), seguiti da equivalenti (o pressoche’ equivalenti) prelievi in contanti o tramite assegni circolari intestati a (OMISSIS) e dal medesimo incassati o versati presso istituti sanrriminesi, ossia con tipiche modalita’ atte ad occultarne il destinatario finale”. Ed ha infine osservato che “se l’oggetto reale dei rapporti era l’attivita’ di intermediazione di manodopera, non l’intero importo andava versato, ma solo quello eccedente, appunto, la manodopera ed il compenso per (OMISSIS)”. Ha desunto da tale meccanismo la sussistenza dell’elemento psicologico, cioe’ il fine di consentire la detrazione di costi non deducibili e di maturare indebiti crediti IVA.
Un tale ragionamento si rivela esauriente ed immune da vizi logici, sicche’ si sottrae decisamente alle critiche del ricorrente che ancora una volta propongono una diversa rivalutazione dei fatti sollecitando un compito precluso alla Corte di Cassazione.
6. Censura sulla individuazione del reato piu’ grave.
La censura e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 606, u.c., perche’ riguarda una violazione di legge non dedotta specificamente nel giudizio di appello (cfr. quinto motivo di appello ove la questione della continuazione era stata circoscritta alla richiesta di un “minimo aumento” senza alcuna contestazione in ordine alla scelta del reato piu’ grave operata da primo giudice).
7. Violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della attenuanti generiche e sulla misura della pena.
La censura e’ infondata.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, premesso che l’attenuante di cui all’articolo 62 bis c.p., risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalita’ degli elementi soggettivi ed oggettivi. e’ opportuno ricordare che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensi’ motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo.
Anche il giudice di appello – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante – non e’ tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarita’ del caso, e’ sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 19639 del 27/01/2012 Ud. dep. 24/05/2012 Rv. 252900).
Nella fattispecie in esame, l’omesso ridimensionamento del trattamento sanzionatorio e dunque, implicitamente, il diniego delle attenuanti generiche e’ stato motivato (pag. 39) con la particolare gravita’, la durata e l’imponenza degli importi evasi nonche’ con gli svariati precedenti penali, di cui uno specifico relativo a ben 46 violazioni finanziarie.
La motivazione e’ senz’altro esaustiva e dunque si sottrae a censura.
Infine, sull’efficacia delle pronunzie emesse dai giudici tributari (di cui peraltro non risulta peraltro il passaggio in giudicato) e’ sufficiente richiamare il principio generale dell’autonomia tra i due giudizi stante l’insussistenza di una pregiudiziale tributaria.
Ricorso (OMISSIS).
2. Vizio di motivazione sull’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per sentire i 90 testi in ordine alle operazioni di cui alle fatture.
La censura e’ infondata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. Sez. 3 sentenza 27.6.-11.10.2012 n. 40143 Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003, PG in proc. Ligresti, Rv. 229666; Sez. 4, Sentenza n. 18660 del 19/02/2004, Montanari e altro, Rv. 228353), nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’articolo 603 c.p.p., comma 1, e’ subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; e tale accertamento e’ rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivata.
Nel caso di specie la Corte ha disatteso la richiesta osservando che la questione non riguardava l’esecuzione dei lavori ma il ruolo rivestito in questa attivita’ dalla societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e le relazioni tra le stesse intercorrenti. Ha poi osservato che il primo giudice aveva ammesso cinque testi per ogni lista a scelta della difesa e la difesa (OMISSIS) aveva indicato cinque testi, facendone poi escutere tre, rinunziando agli altri due. Sulla base di tali osservazioni ha ritenuto generica la censura laddove non indicava neppure quali testi avrebbero arricchito quanto gia’ versato in atti dai testi escussi (pagg. 34 e 35).
La motivazione appare immune da vizi logici e pertanto si sottrae alla critica del ricorrente.
3. Mancanza e contraddittorieta’ della motivazione sui reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, (contestati al capo E), e in particolare sulla mancata esecuzione effettiva delle prestazioni.
La censura e’ infondata.
Va premesso che l’articolo 8, punisce l’emissione di fatture per operazioni inesistenti senza richiedere che poi tali fatture siano effettivamente utilizzate in dichiarazione: come, infatti, ha chiarito questa Corte, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti prevista dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8, si configura come un delitto di pericolo astratto per la configurazione di quale e’ sufficiente il mero compimento dell’atto tipico (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 40172 del 26/09/2006 Ud. dep. 06/12/2006 Rv. 235533; Sez. 3, Sentenza n. 26395 del 13/05/2004 Ud. dep. 11/06/2004 Rv. 229063).
Si rivela pertanto destituito di fondamento il rilievo del ricorrente circa la mancanza di prova della successiva ricezione e annotazione da parte della (OMISSIS).
Cio’ premesso, la Corte d’Appello (pagg. 35 e 36) ha fondato il suo giudizio di responsabilita’ innanzitutto ritenendo ininfluente la deposizione dell’ing. (OMISSIS), consulente di (OMISSIS), dando conto, come gia’ detto, del suo convincimento su tale questione (v. pag. 35 della motivazione).
Inoltre, la Corte di merito, desumendo dalla assenza totale di scritture contabili “l’inoperativita’ della societa’”, ha osservato altresi’ i tre testi escussi ( (OMISSIS), esecutore di lavori elettrici, (OMISSIS), fornitore di materiali e (OMISSIS) fornitore di manodopera per lavori di pavimentazione industriale) hanno fatto riferimento solo alla (OMISSIS) mentre nessuno di essi ha mostrato di conoscere (OMISSIS) o (OMISSIS). Infine, ha dato rilievo alle dichiarazioni extragiudiziali dell’imputato il quale “a chiare lettere ha ammesso che le fatture emesse dalla mia ditta non riflettono prestazioni effettivamente eseguite in quanto i valori indicati erano in funzione di esigenze economiche mie personali” ed ha spiegato il perche’ della inattendibilita’ delle dichiarazioni di tutt’altro tenore rese successivamente nel corso dell’interrogatorio di garanzia, osservando in proposito che in tale interrogatorio (OMISSIS) contraddittoriamente aveva ammesso di avere alle proprie dipendenze “non piu’ di cinque lavoratori (in nero), numero incompatibile con la mole dei lavori fatturati”: come si vede il percorso argomentativo appare esauriente e logicamente coerente, sicche’ si sottrae alla censura, tipicamente fattuale.
4. Mancanza di motivazione sulla determinazione della pena.
La censura e’ infondata. La Corte d’Appello a pag. 36 ha osservato che la pena base e’ superiore di soli mesi sei rispetto al minimo edittale pur a fronte di un’evasone milionaria osservando che sono state concesse le attenuanti generiche nella massima estensione nonostante i precedenti penali per bancarotta fraudolenta, resistenza e oltraggio: percorso argomentativo succinto ma senz’altro adeguato, considerato che, per giurisprudenza costante, nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’articolo 125 c.p., comma 3, anche ove adoperi espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravita’ del reato o alla personalita’ del reo (Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007 Ud. dep. 03/09/2007 Rv. 237402).
Ricorso e motivi aggiunti (OMISSIS).
2. Violazione dell’articolo 530 comma 2 e cpp e vizio di motivazione (secondo motivo ricorso).
La censura e’ priva di fondamento perche’ ripropone una diversa ricostruzione del fatto, laddove invece la Corte d’Appello (pagg. 36 e 37) ha fornito una motivazione logicamente adeguata laddove ha osservato che l’effettivita’ dei lavori svolti da (OMISSIS) non esclude la fittizieta’ delle operazioni qualora si tratti di inesistenza sotto il profilo soggettivo (nel senso di riferibilita’ a soggetti diversi), sia per l’esistenza di plurimi elementi per ritenere l’esistenza di una intermediazione di manodopera e sotto tale profilo ha richiamato la ricostruzione del meccanismo fatta dal coimputato (OMISSIS) valutandola criticamente e ritenendo plausibile che il sistema della intermediazione di manodopera sia stato mantenuto in atto anche dopo l’interruzione dei rapporti della (OMISSIS) con (OMISSIS), considerando da un lato l’inidoneita’ della (OMISSIS) (seppur passando tramite (OMISSIS)) ad eseguire i lavori per milioni di euro con cinque operai, dall’altro i vantaggi in termini di risparmi contributivi e di detrazioni fiscali e considerando altresi’ che l’assenza di carteggio riguardante trattative, l’appalto e le modalita’ di esecuzione era fortemente indicativo di prestazioni aventi ad oggetto solo ed esclusivamente l’intermediazione di mandopera.
3. Violazione di norme sostanziali e processuali a pena di nullita’ e vizio di motivazione (terzo motivo aggiunto).
La censura e’ in parte infondata e in parte inammissibile.
Sulla questione dell’onere probatorio gravante sull’accusa gia’ si e’ detto (v. sopra nella trattazione delle censure comuni).
Parimenti, si e’ rilevato che la Corte di merito ha affrontato la questione della restituzione del danaro e della nota di accredito (v. esame censure (OMISSIS)).
La censura e’ invece inammissibile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., u.c., laddove investe violazioni di legge (difetto di correlazione tra accusa e sentenza e accertamento del dolo specifico) che non risultano specificamente dedotte nel giudizio di appello (cfr. pag. 26 sentenza impugnata che riporta i motivi di impugnazione).
4. Vizio di motivazione sull’omessa concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione (terzo motivo del ricorso).
La censura e’ manifestamente infondata. Con l’atto d’Appello l’imputata si era limitata a richiedere le attenuanti generiche senza alcun’altra precisazione (v. pag. 26 sentenza di appello che sintetizza i motivi di impugnazione): la Corte di merito le ha concesse nella misura di 1/7 e ha motivato la propria scelta facendo comunque riferimento alla obiettiva gravita’ della condotta evasiva, alla sua durata nel tempo e al ruolo di promotrice della frode fiscale (v. pag. 37): anche in tal caso il percorso argomentativo e’ del tutto in linea con i canoni in tema di motivazione sulla concessione o sul diniego di dette attenuanti.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali.

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