Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia. Suprema Corte di Cassazione sezione VI civile ordinanza 7 marzo 2017, n. 5654 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO...
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21297
La violazione del principio di sinteticità degli atti, se non determina di per se stessa l’inammissibilità del ricorso per cassazione, espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione. Detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2016, n. 6049. Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 marzo 2016, n. 6049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DE GREGORIO Federico...
Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 27 luglio 2015, n. 32744. E’inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria. Il ricorso straordinario per errore di fatto in tema di prescrizione del reato è ammissibile limitatamente a situazioni decisorie indotte dalla “esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco” (ad esempio nel semplice calcolo aritmetico dei periodi di sospensione del corso della prescrizione verificatisi nel giudizio di merito), senza estensione ai casi di pretesi errori sulla causa estintiva derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o dalle inferenze di un fatto processuale. L’apprezzamento degli effetti temporali, dinamici e sequenziali di una causa sospensiva o interruttiva della prescrizione (ex artt. 159. 160, 161 cod. pen.) implica, quasi per definizione, un tipico atto valutativo e un connesso giudizio. Un vero e proprio giudizio di valore, quindi, che può ben essere opinabile o perfino erroneo, ma che è del tutto incompatibile con i possibili errori percettivi su fatti determinati, sostanziali o processuali, cui è destinato a porre rimedio il mezzo straordinario di impugnazione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen..
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P SENTENZA 27 luglio 2015, n.32744 Ritenuto in fatto Nell’ambito di un procedimento cumulativo concernente la costituzione di un sodalizio criminoso dedito alla consumazione di una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione (turbata libertà degli incanti, corruzione propria, falsità ideologica in atti pubblici), incentrati sulla aggiudicazione di gare per l’appalto...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 luglio 2015, n. 15240. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione sia dei motivi di appello che della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 luglio 2015, n. 15240 Svolgimento del processo 1. – Con ricorso notificato il 12.2.14 il Comune di Lanciano ricorre, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ed affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del tribunale di Lanciano n. 192 del 20.4.12, il suo appello...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 giugno 2015, n. 12486. La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, poi convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 giugno 2015, n. 12486 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. GHINOY Paola...
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