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In tema di impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n.5/2006, ma su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina dell’art. 18 L.F., con conseguente necessità di proposizione dell’appello alla Corte di appello e non più di opposizione allo stesso tribunale. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 aprile 2016, n. 7386.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 aprile 2016, n. 7386 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – rel. Presidente Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. FERRO Massimo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 18 marzo 2016, n. 5384. In caso di fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili della società di persone, gli accertamenti riguardanti i maggiori redditi di partecipazione conseguiti nel periodo precedente al fallimento devono sempre essere loro notificati in quanto la comunicazione nei confronti del solo curatore, pur impedendo al socio fallito la conoscenza legale dell’atto impositivo, non gli consente poi in sede processuale di farne dichiarare l’illegittimità

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 18 marzo 2016, n. 5384 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIELLI Stefano – Presidente Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere Dott. VELLA...

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Corte di Cassazione, sezione Vi, ordinanza 30 marzo 2016, n. 6195. Per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l’amministrazione finanziare o l’esattore debbono presentare l’istanza di insinuazione tardivo nel termine annuale previsto dall’art. 101 legge fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle, ai sensi dell’art. 25 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritarda la quale va, invece, valutata – in caso di presentazione ultra annuale dell’istanza a rispetto alla data di esecutività dello stato passivo – in relazione ai tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo. Nel caso di specie il Tribunale ha esaurientemente esaminato il profilo dei tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per la predisposizione del titolo avendo accertato che la dichiarazione fiscale del curatore, sulla base della quale è stato emesso il titolo era stata trasmessa fin dal 28/9/2010 mentre il questionario era stato inviato dopo circa un biennio senza alcuna specifica giustificazione, così ritenendo, in concreto, ed in considerazione dei tempi necessari per la formazione del titolo, inescusabile il ritardo dell’Amministrazione. Al riguardo deve rilevarsi che l’invocata sequenza procedimentale successiva alla trasmissione della dichiarazione fiscale del curatore, oltre ad essere stata instaurata dopo quasi un biennio dalla predetta trasmissione non costituisce un passaggio dovuto ex lege in via generale ed astratta. Nella specie è mancata del tutto da parte della ricorrente la concreta indicazione delle esigenze d’integrazione dati non eludibili al fine della formazione del titolo impositivo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 marzo 2016, n. 6195 “Il Tribunale di Salerno ha respinto il ricorso proposto in opposizione allo stato passivo del fallimento “Alvi s.p.a.” in liquidazione depositato il 26/10/12 dalla Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Campania avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva rigettato...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 marzo 2016, n. 4734. Con riguardo ad un contratto preliminare di vendita immobiliare, qualora il promissario acquirente abbia agito in giudizio per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, la sopravvenienza del fallimento del promittente venditore comporta che il curatore può esercitare, nell’ambito del processo non ancora esaurito (sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello), il potere di recedere dal contratto, a norma dell’art. 72 ult. comma l. fall.; l’esercizio del potere di recesso tuttavia può determinare il rigetto della domanda giudiziale solo ove tale domanda non sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento; ove, invece, l’attore abbia provveduto a trascrivere la propria domanda prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, il recesso esercitato dal curatore non vale ad impedire l’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., ove sussistano i presupposti di legge, e la relativa sentenza è opponibile non solo al curatore, ma anche alla massa dei creditori, purché l’attore, dopo il suo passaggio in giudicato, abbia provveduto alla sua trascrizione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 marzo 2016, n. 4734 Ritenuto in fatto 1. – D.P.C. convenne in giudizio la società “Edil S. Michele s.r.l.” e, premettendo che la convenuta era inadempiente all’obbligo di trasferirgli due appartamenti assunto con contratto preliminare stipulato inter partes, chiese che venisse pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932...