Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 30 marzo 2016, n. 6195

“Il Tribunale di Salerno ha respinto il ricorso proposto in opposizione allo stato passivo del fallimento “Alvi s.p.a.” in liquidazione depositato il 26/10/12 dalla Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Campania avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva rigettato la domanda d’insinuazione al passiva per crediti tributari perché depositato dopo il 1/11/2011 termine ultimo ex art, 101 ultimo comma legge fall.
A sostegno del rigetto il Tribunale ha rilevato:
l’Agenzia delle entrate era al corrente del fallimento della società contribuente fin dal 22 dicembre 2009, con la comunicazione della variazioni dei dati fiscali ed il curatore aveva trasmesso la dichiarazione fiscale il 28/9/2010 ovvero tredici mesi prima della scadenza del termine;
in questo arco si sarebbero potuti emettere gli avvisi di accertamento; la tardività non può essere attribuita a causa non imputabile al creditore, dal momento che secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità i più lunghi termini per la formazione dei violi ed emissione delle cartelle non possono costituire ragioni idonee per la scusabilità del ritardo la quale va valutata in relazione ai tempi strettamente necessari alla amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione al passivo;
nella specie il credito per il quale si chiede l’insinuazione è Originato dalla dichiarazione fiscale del curatore, di tredici mesi anteriore alla scadenza mentre non è giustificato che il questionario propedeutico all’emissione degli avvisi sia stato inviato solo il 28/3/2012 e gli avvisi il 14 giugno successivo. Poiché i dati contestati risultavano dalla dichiarazione fiscale trasmessa dal curatore il tempo trascorso è riconducibile esclusivamente alla scelta discrezionale della ricorrente non dipendente da fattori impeditivi esterni non controllabili dal creditore.
La non imputabilità noli può farsi derivare neanche dal fatto che la scheda di rischio ex d.l. li. 185 del 2008 sia pervenuta soltanto il 27/12/2011 dal momento che si tratta di attività riservata alla stessa Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate con conseguente esclusione della imputabilità a fattori esterni ad essa. Ugualmente da escludere, secondo il Tribunale, che il ritardo sia dipeso dalla mancata redazione del bilancio 2009 dal momento che i rilievi sono relativi alla dichiarazione fiscale del curatore tanto che i chiarimenti venivano richiesti sulla base di essi e che si dovesse attendere la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis del d.p.r. n. 322 del 1998, dal momento che la presentazione di tale dichiarazione è una facoltà concessa al contribuente che non può incidere sui termini di decadenza di cui all’art. 101 fall. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione L’Agenzia delle Entrate con i seguenti due motivi. Ha resistito con controricorso la curatela.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 101 ultimo comma legge fall. ed in particolare la ritenuta non imputabilità del ritardo alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità
(Cass. 20910 del 2011) per non avere la Corre d’Appello la considerato la peculiarità della fattispecie ed, in particolare, il fatto che la previsione di una scansione temporale di obblighi ed oneri dell’ufficio nel corso dell’attività accertatrice non costituisce un termine dilatorio ma una serie di adempimenti posti a garanzia del contribuente. Al centro della valutazione della non imputabilità deve, pertanto porsi la questione della scusabilità del termine per la formazione di un titolo per l’insinuazione passiva ovvero il sorgere del credito. Quando è pervenuta la trasmissione della dichiarazione del curatore i termini per l’insinuazione tempestiva erano già decorsi. Solo dopo tale trasmissione l’amministrazione ha potuto effettuare i controlli di legge ai fini della verifica dell’esistenza del titolo. La valutazione della non imputabilità del ritardo deve essere eseguita in ordine al momento in cui si è formato il titolo, dopo le verifiche di legge. Così ragionando risulta evidente la non colpevolezza del ritardo. La sequenza procedimentale comprensiva anche della facoltà di replica del contribuente costituisce fase essenziale della formazione del titolo, in quanto volta alla costituzione di un preciso rapporto tributario Solo decorso il termine per la dichiarazione integrativa è stato avviato il controllo sostanziale e si è potuto procedere alla compilazione ed approvazione della scheda di rischio, con formulazione di questionario al curatore, solo all’esito del quale è emerso con precisione il dato sulla base del quale è stato emesso l’atto impositivo. In conclusione il giudice territoriale ha tenuto conto soltanto del dato formale senza porre l’accento sulla peculiarità del caso e sulla qualità di grande contribuente della società fallita. La tardività pertanto non è frutto né di una scelta né d’inerzia colpevole ma esclusivamente del rispetto della normativa fiscale.
Nel secondo motivo di ricorso viene dedotto come error in procedendo l’insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso relativa alle sussistenza delle circostanze che rendevano la mancanza di tempestività non imputabile all’Agenzia delle entrate. Il giudice territoriale ha ritenuto, al riguardo, priva di fondamento la tesi che subordina l’avvio del controllo sostanziale alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione integrativa, omettendo di considerare quanto statuito nell’art. 10, primo comma, dello Statuto del contribuente, secondo il quale il rapporto tributario è improntato al canone di correttezza e collaborazione tra amministrazione e contribuente. Solo la dichiarazione integrativo alla luce di questi principi pone l’Amministrazione in condizione di procedere ad una corretta valutazione della capacità contributiva del contribuente e alla formazione del titolo.
Vi sono, in conclusione, una pluralità di clementi di fatto posti alla base della valutazione di scusabilità quali la riferibilità dell’attività di verifica all’anno d’imposta in cui si è verificato il fallimento) con conseguente slittamento annuale per ciò solo della domanda d’insinuazione;
l’assenza nella dichiarazione di elementi sufficienti al recupero e alla formazione del titolo ed alla conseguente necessità di un controllo sostanziale;
la necessità di operare l’accertamento nel rispetto delle procedure di legge.
I due motivi sostanzialmente riproduttivi della medesima censura devono essere affrontati unitariamente in quanto tendenti a sostenere l’illegittimità e la mancanza di coerenza fattuale della valutazione di non scusabilità del ritardo. La seconda censura ancorchè sotto la veste contraddittoria dell’error in procedendo consistente nel vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. riproduce i profili già esaminati nel primo motivo. I motivi così come prospettati sono manifestamente infondati.
Premessa l’insindacabilità della sequenza fattuale delle circostanze così
come esaminate e valutate dal giudice di merito, non ravvisandosi (né essendo state censurate) omesso esame su fatti decisivi e controversi; deve rilevarsi che al giurisprudenza consolidata di questa Corte è ferma nel ritenere e ribadire, anche di recente che “la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alba valutatone del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass. 20686 del 2013).
Peraltro, con specifico riferimento alla formazione dei titoli impositivi è stato affermato (Cass. 20910 del 2011) che : “Per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l’amministrazione finanziare o l’esattore debbono presentare l’istanza di insinuazione tardivo nel termine annuale previsto dall’art. 101 legge fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle, ai sensi dell’art. 25 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritarda la quale va, invece, valutata – in caso di presentazione ultra annuale dell’istanza a rispetto alla data di esecutività dello stato passivo – in relazione ai tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo”. Nel caso di specie il Tribunale ha esaurientemente esaminato il profilo dei tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per la predisposizione del titolo avendo accertato che la dichiarazione fiscale del curatore, sulla base della quale è stato emesso il titolo era stata trasmessa fin dal 28/9/2010 mentre il questionario era stato inviato dopo circa un biennio senza alcuna specifica giustificazione, così ritenendo, in concreto, ed in considerazione dei tempi necessari per la formazione del titolo, inescusabile il ritardo dell’Amministrazione. Al riguardo deve rilevarsi che l’invocata sequenza procedimentale successiva alla trasmissione della dichiarazione fiscale del curatore, oltre ad essere stata instaurata dopo quasi un biennio dalla predetta trasmissione non costituisce un passaggio dovuto ex lege in via generale ed astratta. Nella specie è mancata del tutto da parte della ricorrente la concreta indicazione delle esigenze d’integrazione dati non eludibili al fine della formazione del titolo impositivo.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.
Il Collegio, esaminata la relazione di parte resistente, aderisce alla relazione depositata e per l’effetto, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte,
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese del presente procedimento da liquidarsi in E 20000 per compensi; E 100 per esborsi oltre accessori di legge e spese forfettario.

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