Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 14 aprile 2016, n. 7384

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21696/2010 proposto da:

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), in persona del Curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per: improcedibilita’.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 21 giugno 2010 ha confermato la decisione del Tribunale della stessa citta’ in data 27 gennaio 2010, che ha dichiarato il fallimento di (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) e della socia accomandataria.

La corte territoriale ha – con riguardo al primo motivo di reclamo, sufficientemente specifico – ritenuto rituale la notificazione del ricorso per fallimento, ai sensi della L. Fall., articolo 15, a fronte della sostenuta falsita’ del solo avviso di ricevimento del 7 dicembre 2009, spedito ex articolo 140 c.p.c., al legale rappresentante presso la sede risultante dalla visura camerale (in (OMISSIS)) ed irrilevante la querela di falso proposta, intesa a far valere che (OMISSIS), presente presso la sede legale della societa’ e qualificatosi addetto alla ricezione, non fosse tale. Ha ritenuto, invero, perfezionata la notificazione in questione, attesa la mancata accettazione del (OMISSIS), e, di conseguenza, non necessario il completamento della fattispecie notificatoria ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..

Ha, poi, ritenuto perfezionata la notifica eseguita ex articolo 140 c.p.c,. nei confronti dell’accomandataria presso la residenza in (OMISSIS), ed irrilevante la querela di falso (intesa a provare la residenza in (OMISSIS)), ritenendo, nel raffronto tra i due certificati di residenza portanti la stessa data, avvenuta con retrodatazione al 30 novembre 2009 l’iscrizione nel comune di (OMISSIS).

Ha, infine, dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi, mancando del tutto l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, con conseguente assoluta aspecificita’.

Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla societa’ soccombente, affidato a sei motivi ed illustrato dalla memoria di cui all’articolo 378 c.p.c.. Propone controricorso la curatela, mentre non svolge difese la creditrice intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente propone avverso la sentenza impugnata motivi di censura, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione dell’articolo 276 c.p.c., articoli 114 e 117 disp. att. c.p.c., con nullita’ della sentenza impugnata e del procedimento, in ragione del mutamento del relatore designato, il quale ha tenuto l’udienza del 28 maggio 2010, nella quale la causa fu rinviata ad altra udienza, su istanza del difensore della curatela, ed alla successiva udienza collegiale era stato indicato un diverso magistrato;

2) violazione della L. Fall., articoli 18, 15 e 31, e articolo 100 c.p.c., con nullita’ del procedimento, in quanto il curatore avrebbe dovuto motivare la richiesta di autorizzazione a stare in giudizio, il giudice delegato motivare l’autorizzazione stessa ed il curatore, non il giudice, nominare il legale;

3) violazione degli articoli 140 e 145 c.p.c., oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, in quanto la sentenza di fallimento e’ stata resa nei confronti di ” (OMISSIS) di (OMISSIS) S.a.s.”, mentre dall’atto costitutivo e dalla visura camerale risulta come ” (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS)”; peraltro, la stessa iscrizione camerale e’ inefficace, perche’ l’esatta denominazione avrebbe dovuto essere ” (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS)”, essendovi un altro socio. Inoltre, la notificazione alla societa’ non e’ stata mai effettuata, posto che nella relata di notifica non viene specificata la qualita’ del (OMISSIS); la notificazione a (OMISSIS), dal suo canto, e’ inesistente o nulla, perche’, alla data del 30 novembre 2009, essa di era trasferita e non si comprende il luogo in cui l’ufficiale giudiziario abbia affisso l’avviso di ricevimento, visto che ivi vi sono cinque fabbricati;

4) violazione della L. Fall., articolo 18, oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, essendo inesistente o nulla la notificazione alla societa’ ed alla socia accomandataria;

5) violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 344 c.p.c., L. Fall., articoli 18 e 15, oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, in quanto il curatore non era legittimato a stare in giudizio, ne’ vi aveva interesse, in quanto il creditore procedente non si era costituito, ne’ aveva chiesto l’ammissione al passivo; inoltre, il curatore non ha motivato la richiesta di autorizzazione a stare in giudizio, ne’ il g.d. ha motivato l’autorizzazione stessa, mentre il legale e’ stato nominato dal g.d., non legittimato a cio’;

6) violazione della L. Fall., articolo 1, oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, riproponendo la ricorrente la querela di falso.

2. – La controricorrente ha eccepito la tardivita’ del ricorso, in quanto la sentenza e’ stata notificata, nella sua interezza ed in copia conforme, dalla curatela il 6 luglio 2010 ed il ricorso notificato solo il 10 settembre 2010.

Ai sensi della L. Fall., articolo 18, commi 13 e 14, la sentenza che rigetta il reclamo e’ notificata al reclamante a cura della cancelleria ed il termine per proporre il ricorso per cassazione e’ di trenta giorni dalla notificazione.

Nonostante la norma parli di notificazione “a cura della cancelleria”, ad essa e’ equipollente quella operata dal curatore fallimentare, attesa la ratio pienamente assolta di permettere alla parte di conoscere compiutamente le ragioni e l’esito del reclamo, al fine di valutarne la ricorribilita’ per cassazione (cfr. pure Cass. 19 novembre 2010, n. 23506), tenuto altresi’ conto che la nuova disciplina, incaricando direttamente la cancelleria di operare la notificazione della sentenza, palesa l’intento di scongiurare un’impugnazione protratta nel tempo, come potrebbe verificarsi ove la decisione non fosse notificata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’intimato costituito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimita’ in favore della curatela controricorrente, liquidate in 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

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