cassazione 5

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 4 aprile 2016, n. 6512

[omissis]

Il ricorso appare manifestamente fondato, per quanto di ragione, giacché:

A)con riferimento alla prima ratio decidendi, con la quale era stata sollevata d’ufficio e accolta l’eccezione di difetto di data certa relativa alla documentazione versata dalla Banca,deve affermarsi il principio di diritto secondo cui:

In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. (Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 2015).

Infatti, la Banca ricorrente ha indicato nel doc. 11, allegato al ricorso ex art. 98 LF, un atto sulla cui ultima pagina è riportato il timbro dell’Ufficio postale di Paderno bugnano, recante la data dell’U gennaio 2011, come tale munito di data certa, anteriore alla dichiarazione di fallimento della debitrice. E, sulla base di tale atto, per l’esplicito riferimento – ivi contenuto – al conto corrente n. 00168152, è deducibile la (conseguente) inferenza sull’esistenza del conto menzionato, intrattenuto dalla società debitrice, al momento della spedizione del documento avente data certa. Tutte informazioni probatorie «acquisite e non valutate, che mettono in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito» e che comportano la cassazione con rinvio della decisione per la rivalutazione di tali dati.

A tal proposito, infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10873 del 1999) secondo cui «In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, ai fini della computabilità di fronte ai terzi, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.»;

B)con riferimento alla seconda ratio decidendi, con la quale è stata ritenuta comunque infondata la domanda di riconoscimento del credito per continuità?trasmigrazione tra i dati relativi ad altro conto corrente rispetto a quelli contenuti nel. sopra menzionato rapporto, quello oggetto del travisamento della prova da parte del giudice del merito, la questione – in disparte il problema della forma del contratto di conto corrente come condizione di sua validità, posto nel II mezzo di cassazione – deve considerarsi. assorbita dalla necessità del riesame della certezza di data relativa ai documenti attestanti l’anteriorità al fallimento del sopra menzionato (e puntualmente indicato) rapporto di conto corrente bancario;

C) Lo stesso dicasi per le doglianze (contenute nel terzo e quarto motivo di cassazione) relative ai mezzi istruttori negati dal giudice di merito (il terzo, perché espressamente subordinato al rigetto del secondo; il quarto, anche perché privo dell’indicazione della parte del provvedimento impugnato espressamente reiettivo di quelle produzioni documentali).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.».

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse critiche od osservazioni scritte;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, in ragione dei principi di diritto sopra enunciati, con rinvio della causa al Tribunale a quo, che – in diversa composizione – deciderà anche delle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Monza, in diversa composizione

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