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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 15 maggio 2015, n. 2477. Al fine di individuare se un manufatto sia o meno interrato va fatto riferimento al livello naturale del terreno. Sul punto, non spetta al verificatore, ma solo al giudice, trarre dal risultato dell’accertamento le conclusioni in ordine all’individuazione e all’interpretazione del parametro normativo e alla sua applicazione alla specifica fattispecie

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 15 maggio 2015, n. 2477 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2014, proposto da: Ce.Ro., rappresentata e difesa dall’avvocato Ca.Ma., con domicilio eletto presso Al.Lu. in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 maggio 2015, n. 2313. La convenzione di lottizzazione, anche se istituto di complessa ricostruzione a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento chiaramente contrattuale, rappresenta pur sempre un incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal codice civile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, nr. 4810): la richiesta di proroga costituisce quindi una proposta di modifica delle condizioni contrattuali, che deve essere accettata da controparte secondo i comuni principi civilistici. Infatti, alla stregua della vigente normativa, la durata della convenzione di lottizzazione non risulta soggetta a regole di impronta pubblicistica, costituendo materia rimessa all’accordo tra lottizzante e Amministrazione: ciò si ricava dal fatto che sul punto il legislatore – che pure ha analiticamente regolato il contenuto delle convenzioni de quibus – si è limitato a fissare il termine massimo di durata (stabilito in dieci anni ex art. 28, comma 5, nr. 3, della legge 17 agosto 1942, nr. 1150) e a ribadire che in convenzione deve comunque essere indicata la durata della convenzione, la cui concreta definizione è però rimessa alle parti

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 maggio 2015, n. 2313 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello nr. 8999 del 2014, proposto dal COMUNE DI VIGONZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 maggio 2015, n. 2211. Al fine di evitare l’acquisizione gratuita di un immobile abusivo concesso in locazione, il proprietario dello stesso deve provare di aver effettuato un’attività materiale o quantomeno giuridica per evitare l’abuso che non può estrinsecarsi in mere dichiarazioni o manifestazioni di intenti

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 maggio 2015, n. 2211 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7114 del 2012, proposto da: Ma.Cu., Ma.Cu., rappresentati e difesi dagli avv. Gi.Sa., Gi.Pa., con domicilio eletto...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 maggio 2015, n. 9486. Il reato di lottizzazione abusiva previsto dalla L. 28-1-1977 n. 10 art. 17 lettera b), ultima ipotesi, comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l’utilizzazione abusiva del territorio, e che quindi la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere prima del 17-3-1985, data di entrata in vigore della L. 28-2-1985 n. 47

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 maggio 2015, n. 9486 Svolgimento del processo Con decisione del 12-1-2010 la Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai della Sicilia dichiarava il notaio B.G. , con sede in Catania, responsabile dei fatti contestatigli e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 144 della L.N.,...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 aprile 2015, n. 2137. La finalità dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, in tema di annullamento del permesso di costruire, è quella di dettare una disciplina che tenga in adeguata considerazione, in ragione degli interessi implicati, la circostanza che l’intervento edilizio è stato realizzato in presenza di un titolo abilitativo che, solo successivamente, è stato dichiarato illegittimo. L’amministrazione deve, pertanto, valutare, con specifica motivazione, in ragione soprattutto di eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto e della effettiva situazione contenutistica del vincolo, se sia possibile convalidare l’atto annullato. In altri termini, l’annullamento del permesso di costruire non comporta affatto per il Comune l’obbligo sempre e comunque di disporre la demolizione di quanto realizzato sulla base del titolo annullato, ma è circoscritto al divieto, in caso di adozione di un nuovo titolo edilizio, di riprodurre i medesimi vizi (formali o sostanziali che siano) che detto titolo avevano connotato

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 aprile 2015, n. 2137 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2014, proposto da: Pe. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Sa.Mo.,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 aprile 2015, n. 2108. Il Piano di lottizzazione ha durata decennale per cui decorso il relativo termine esso perde di efficacia. Il suddetto termine è stato ricavato, in assenza di espressa regolamentazione da parte dell’art. 28 della legge n.1150 del 1942 dalla norma analoga dettata dall’art.17 della legge urbanistica per i piani particolareggiati, stante la identità di ratio esistente fra i due piani attuativi. L’ultrattività delle prescrizioni del piano di lottizzazione non può concretamente configurarsi giacché essa confliggerebbe con la finalità sottesa alla fissazione di un termine di efficacia, coincidente esattamente con l’esigenza di assicurare effettività e attualità alle previsioni urbanistiche, il che risulterebbe compromesso se le lottizzazioni convenzionate avessero l’effetto di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura. Ne deriva che la scadenza del termine fa venir meno sul piano oppositivo i presupposti per lo ius aedificandi e, sul piano urbanistico, l’affidamento all’intangibilità delle destinazioni urbanistiche definite dal Piano

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 aprile 2015, n. 2108 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7317 del 2013, proposto da: St.Ba. e Ro.Ba. rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ca., Lu.Gi., con domicilio...