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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 giugno 2015, n. 25353. In tema di reati tributari, al fine della configurabilità dell’aggravante del c.d. metodo mafioso prevista dall’art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, è sufficiente che il reo abbia agito al fine di agevolare l’attività dell’associazione criminale, in quanto, avendo detta aggravante natura oggettiva, la stessa è valutabile a suo carico se da questi conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, non sussistendo – attesa l’ampia formulazione dell’art.59, comma secondo, cod. pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 – logica incompatibilità tra l’imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base (nella specie, l’art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000) e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 giugno 2015, n. 25353 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 giugno 2015, n. 3185. In tema di autorizzazione paesaggistica

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 23 giugno 2015, n. 3185 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4075 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, in...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 giugno 2015, n. 3118. Se è vero infatti che la tutela dell’ambiente, lungi dal costituisce un autonomo settore di intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire ‘trasversale’ rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative) e considerato che l’ambiente, inoltre, è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme (così che è problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l’azione popolare, fatte salve le ipotesi di legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso), deve pur tuttavia ammettersi, in attuazione dei generali principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 113, che il singolo soggetto possa agire in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante effetti sull’ambiente in cui vive, individuando precisamente il bene della vita che dall’iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l’acqua, l’aria, il suolo, il proprio terreno) e dimostrando che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell’interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in posizione differenziata tale da legittimarlo ad agire uti singulus a sua difesa

Consiglio di Stato sezione V sentenza 18 giugno 2015, n. 3118 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7316 del 2005, proposto dalla signora Wa.Ir., rappresentato e difeso dall’avv. Ur.Ba., con domicilio eletto presso la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2015, n. 20846. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera d) (modificato dal Decreto Legislativo n. 301 del 2002), com’e’ noto, definisce ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare i manufatti attraverso un insieme sistematico di opere che possono condurre ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi possono comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e la eliminazione, la modifica, l’inserimento di nuovi elementi o impianti. In tema di abuso edilizio, per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, considerato in senso verticale ed orizzontale, cosi’ che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma. La modifica di prospetti attiene alla facciata dell’edificio, per cui non va confusa e compresa nel concetto di sagoma, che indica la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l’edificio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 maggio 2015, n. 20846 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PEZZELLA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 maggio 2015, n. 21029. Illegittima “la casa su albero” per bird watching in tema di vincolo paesaggistico

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 maggio 2015, n. 21029 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 maggio 2015, n. 2652. Il piano urbanistico territoriale (PUT) della area Sorrentina Amalfitana di cui alla richiamata legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, è piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e formula direttive vincolanti alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici e, quindi, le prescrizioni dettate per le zone di Piano Regolatore in cui è stata articolata la zona territoriale 4 (come nella specie la zona B) sono espressione del predetto vincolo di natura paesaggistica e ambientale, fatta salva la norma di salvaguardia di cui all’articolo 5 della stessa legge regionale e fatta eccezione circa l’edificazione delle aree libere, per le attrezzature pubbliche, entro certi limiti prescrittivi indicati dal successivo articolo 11. Si tratta quindi di un vincolo pianificato e inderogabile, di natura specifica, sia per l’Amministrazione comunale che per l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo medesimo. Ed è proprio tale vincolo specifico imposto ai fini della tutela dei valori paesistici e ambientali a rendere non applicabile al caso di specie l’articolo 5 della legge regionale Campania in materia di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, che prevede una deroga agli strumenti urbanistici vigenti, consentendo l’aumento della volumetria esistente degli edifici residenziali, entro il limite del trentacinque per cento

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 maggio 2015, n. 2652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6720 del 2014, proposto da: Di.Ma., quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Ed....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 maggio 2015, n. 2649. Per sostenere che il frazionamento di un suolo risulti strumentale a un intento edificatorio non è necessario verificare la presenza di opere edili, o quanto meno di un loro principio di esecuzione, su ciascuno dei lotti ricavati dalla suddivisione; ma è nondimeno necessario, perché si possa ritenere sussistere la lottizzazione negoziale, sulla base non della realizzazione di alcune opere, quanto del frazionamento contrattuale di un più vasto terreno con la creazione di lotti sufficienti per la costruzione di un singolo edificio, che ciò sia desumibile in modo non equivoco dalle dimensioni e dal numero dei lotti, dalla natura del terreno, dall’eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a scopo edificatorio. Non è, in altre parole, sufficiente il riscontro della vendita di un fondo ricavato da un più ampio appezzamento di terreno, sia pure con la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo altrimenti intercluso (nel che si sostanzia la fattispecie in esame) per far emergere i profili dell’intento lottizzatorio, occorrendo, a tal fine, che la suddivisione in lotti per dimensioni, per natura del terreno e per numero evidenzi la loro destinazione a scopo edificatorio.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 maggio 2015, n. 2649 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3267 del 2014, proposto da: Ba.Fe. e Po.Gi., rappresentati e difesi dagli avvocati Se.Le. e Ma.Di., con...