cassazione 9
Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 11 maggio 2015, n. 9486

Svolgimento del processo

Con decisione del 12-1-2010 la Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai della Sicilia dichiarava il notaio B.G. , con sede in Catania, responsabile dei fatti contestatigli e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 144 della L.N., gli applicava la sanzione pecuniaria di Euro 15.000,00.
Il notaio B. era stato incolpato della violazione dell’art. 28 della L.N. in relazione all’art. 138 secondo comma della stessa legge, per avere stipulato l’atto di compravendita in data 20-5-2008 malgrado il terreno venduto da P.C. ad G.A.C. e F.C. (un fondo di circa 222 mq. sito nel Comune di (omissis) ) fosse stato oggetto, prima della stipula dell’atto pubblico, dei seguenti provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18 della legge 28-2.1985 n. 47 in materia di lottizzazione abusiva:
1) ordinanza sindacale di sospensione dei lavori del 23-1-1990 e notificata alla venditrice P. il 27-1-1990;
2) trascrizione della suddetta ordinanza nei pubblici registri immobiliari il 21-3-1990 a favore del Comune di Catania e contro la P. ;
3) ordinanza sindacale di acquisizione del lotto di terreno in questione al patrimonio del Comune di Catania del 26-8-1991 e notificata alla P. il 3-9-1991.
A seguito di reclamo da parte del B. cui resisteva il Consiglio Notarle di Catania la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 20-2-2012, in parziale riforma della decisione impugnata, ha ridotto la sanzione pecuniaria applicata al B. ad Euro 10.500,00 ed ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
La Corte territoriale ha anzitutto esaminato il motivo di gravame con il quale il B. aveva invocato la sentenza penale del Tribunale di Catania del 6-7-2011, divenuta irrevocabile l’1-10-2011, con la quale era stata dichiarata in via incidentale l’illegittimità dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori del 23-1-1990 e dell’ordinanza sindacale di acquisizione del lotto di terreno in questione al patrimonio del Comune di Catania del 26-8-1991, posto che in materia di lottizzazione abusiva di terreni, per espressa previsione dell’art. 17 ultimo comma della L. 28-2-1985 n. 47, le disposizioni relative all’ordinanza sindacale di sospensione erano applicabili solo ai frazionamenti presentati agli Uffici del Catasto dopo l’entrata in vigore della legge medesima, e che il frazionamento del terreno nella fattispecie era stato effettuato in epoca anteriore alla entrata in vigore della suddetta legge; tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto che tali vantazioni sulla legittimità dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori non assumevano valore decisivo ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato al notaio B. , considerato che la nullità degli atti di vendita prevista dagli artt. 1418 c.c. e 18 L. 28-2-1985 n. 47 non è riservata alle sole ipotesi di vendita di lotti per i quali sta stata notificata e trascritta l’ordinanza sindacale di sospensione, ma è più generalmente disposta per le aree facenti parte di una lottizzazione abusiva; in sostanza, anche se l’ordine di sospensione doveva essere revocato dal Sindaco del Comune di Catania per ragioni di ordine formale, l’atto pubblico di compravendita stipulato il 20-5-2008 era comunque affetto da nullità; d’altra parte la trascrizione dell’ordinanza sindacale del 23-1-1990 (poi cancellata, ma con effetto “ex nunc”), aveva posto il notaio B. nelle condizioni di rendersi conto delle vicende giuridiche relative al terreno appartenente a P.C. , ed inoltre la regolarità della condotta del notaio, ai fini disciplinari, doveva essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della stipula dell’atto.
Con riferimento poi alla entità della sanzione inflitta, la sentenza impugnata, tenuto conto della peculiarità del fatto e della effettiva gravità della violazione commessa dal notaio B. , ha ritenuto di ridurre la sanzione pecuniaria ad Euro 10.500,00 (ossia in misura di poco superiore al minimo edittale previsto dall’art. 144 secondo comma del D. LGS. 1-8-2006 n. 249); la Corte territoriale, inoltre, esaminando l’istanza del reclamante per l’irrogazione di una sanzione inferiore, sul rilievo che il Consiglio Notarile di Catania aveva chiesto l’applicazione della sanzione di Euro 3.000,00, cosicché la CO.RE.DI. aveva pronunciato “ultra petita”, ha affermato che l’art. 112 c.p.c. è applicabile nel processo civile, basato sul principio dispositivo, mentre non trova una piena applicazione net procedimento disciplinare nei confronti dei notai; in particolare la CO.RE.DI., che non è vincolata alle richieste del Consiglio Notarile, non può comunque applicare sanzioni inferiori ai minimo previsto dalla legge.
Per la cassazione di tale sentenza il B. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi; nessuna delle parti intiamte ha svolto attività difensiva in questa sede.
Questa Corte con ordinanza del 6-6-2013 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, concedendo a tal fine il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo; il ricorrente ha ottemperato puntualmente a detta ordinanza.
Questa Corte con successiva ordinanza del 10-2-2014 ha rinviato nuovamente la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 146 primo e secondo comma della L. 16-2-1913 n. 89 come sostituito dall’art. 29 del D. LGS. 1-8-2006 n. 249 per eccesso di delega in riferimento all’art. 76 Cost. ed ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 7 della L. 28-11-2005 n. 246 e, segnatamente, al comma primo lett. e), n. 3, il quale concerne unicamente la previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale, mentre non riguarda la disciplina dell’interruzione della prescrizione (in precedenza non prevista), né l’allungamento del relativo termine (da quattro a cinque anni).

Motivi della decisione

Il Collegio deve prendere anzitutto atto della sentenza della Corte Costituzionale del 6-10-2014 n. 229 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sopra menzionata, cosicché non si pone nella fattispecie un possibile profilo di prescrizione dell’illecito disciplinare contestato al notaio B. ; a tale ultimo riguardo deve rilevarsi l’infondatezza del diverso assunto sostenuto dal Pubblico Ministero sulla base del rilievo che, dopo la decisione del 12-1-2010 della COREDI della Sicilia, sarebbe ormai decorso un nuovo termine quinquennale di prescrizione senza ulteriori atti interruttivi, posto che non rileverebbe in proposito la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20-2-12, in quanto ai sensi dell’art. 146 della L N. “La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e delle decisioni che applicano una sanzione disciplinare”, e che la sanzione disciplinare viene irrogata soltanto dalle COREDI e non dalle Corti territoriali; tale convincimento invero trascura di rilevare che la suddetta norma prevede che anche le Corti di Appello in sede di reclamo applicano le sanzioni disciplinari, sia confermando, in tutto o in parte, quelle già irrogate dalle COREDI, sia irrogando sanzioni disciplinari in riforma delle difformi decisioni delle COREDI.
Tanto premesso, si rileva che con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 138 secondo comma della LN. e 47 e 30 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380, censura la sentenza impugnata perché, pur avendo preso atto dell’intervenuta sentenza penale del Tribunale di Catania del 6-7-2011 divenuta irrevocabile l’1-10-2011, che aveva dichiarato tra l’altro l’illegittimità dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori sopra menzionata e della relativa trascrizione, e dell’avvenuta cancellazione di tale trascrizione in conseguenza della suddetta sentenza, ha ritenuto che il richiamato atto di compravendita era comunque affetto da nullità, avuto altresì riguardo al fatto che, ai fini disciplinari, le regolarità della condotta del notaio doveva essere valutata al momento della stipula dell’atto.
Il B. rileva sotto un primo profilo che la trascrizione in oggetto era priva di adeguata esplicitazione e di susseguenti annotazioni tali da renderla in concreto pregiudizievole, che la sospensione e l’ordine di demolizione di lavori in essa genericamente riferiti non erano idoneamente specificati, e che non vi era alcun espresso riferimento all’ipotesi di lottizzazione abusiva; inoltre la Corte territoriale, non avendo ritenuto rilevante la richiamata sentenza penale del Tribunale di Catania, non ha considerato che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 la sanzione disciplinare a carico del notaio per aver ricevuto atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 si applica soltanto agli atti “non convalidabili”, ipotesi non sussistente nella fattispecie alla luce del fatto che la suddetta trascrizione era stata privata di qualsiasi efficacia ed era stata dichiarata illegittima per l’assenza dei suoi presupposti, in quanto i lavori ed i frazionamenti in questione non erano risultati assoggettabili alla disciplina sopra riportata.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo omessa ed insufficiente motivazione, sostiene che il giudice di appello ha affermato in termini apodittici la tesi dell’efficacia “ex nunc” dell’ordine di cancellazione della trascrizione sopra menzionata, e che invece non ha adeguatamente affrontato il tema relativo alla nullità ovvero alla inidoneità alla convalida dell’atto rogato dall’esponente, atto che era valido ed efficace, o quantomeno convalidabile, essendo state definitivamente accertate l’illegittimità e l’inefficacia della trascrizione posta a base del procedimento disciplinare.
Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono infondate.
Come più sopra già esposto, la Corte territoriale ha ritenuto che le valutazioni espresse dal Tribunale di Catania con la sentenza penale del 6-7-2011 divenuta irrevocabile l’I-10-2011 – con la quale era stata dichiarata in via incidentale l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 23-1-1990 e dell’ordinanza sindacale di acquisizione del lotto di terreno in questione al patrimonio del Comune di Catania del 26-8-1991, con la conseguente cancellazione della trascrizione della suddetta ordinanza sindacale di sospensione dei lavori – erano ininfluenti ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato al notaio B. , considerato che (a nullità degli atti di vendita prevista dagli artt. 1418 c.c. e 18 L. 28-2-1985 n. 47 non risulta riservata alle sole ipotesi di vendita di lotti per i quali sia stata notificata e trascritta l’ordinanza sindacale di sospensione delle opere in corso, ma è più generalmente disposta per le aree facenti parte di una lottizzazione abusiva, atteso che, come affermato nella stessa sentenza penale del Tribunale di Catania, la lottizzazione abusiva rileva anche per condotte di cessione poste in essere prima dell’entrata in vigore della L. 28-2-1985 n. 47.
Orbene occorre premettere che in materia di lottizzazione abusiva la normativa di riferimento ha registrato significativi mutamenti, posto che l’art. 28 della legge 17-8-1942 n. 1150 vietava di procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione dell’autorità comunale, e che l’art. 41 lettera a) della stessa legge configurava come reato contravvenzionale l’inosservanza di tale divieto, nulla prevedendo peraltro circa la validità degli atti e negozi giuridici di diritto privato attraverso i quali la lottizzazione abusiva fosse stata realizzata; l’evoluzione della normativa in direzione della necessità dell’espressa previsione della invalidità dei negozi giuridici volti ad attuare una lottizzazione non autorizzata è sfociata poi nell’art. 10 quarto comma della L. 6-8-1967 n. 765 con il quale, così modificandosi l’art. 31 della legge 17-8-1942 n. 1150, è stata per la prima volta sancita tale invalidità, peraltro in termini tali da legittimare il convincimento che si sia voluta in realtà configurare una ragione di annullabilità del negozio invocabile unicamente dall’acquirente (Cass. 23-5-1990 n. 4655); successivamente l’art. 18 commi settimo e nono della L 28-2-1985 n. 47 ha previsto la nullità assoluta degli atti traslativi di lotti di terreno in relazione ai quali, con provvedimento sindacale emesso a seguito della accertata mancanza della prescritta autorizzazione, la lottizzazione intrapresa sia stata sospesa.
Tanto premesso, e ribadito che, come espressamente previsto dall’art. 41 lettera a) della L. 17-8-1942 n. 1150, anche in epoca antecedente alla entrata in vigore della L 28-2-1985 n. 47, la lottizzazione abusiva era configurata come un reato contravvenzionale, deve aggiungersi che, secondo l’orientamento della giurisprudenza penale di questa Corte, il reato di lottizzazione abusiva previsto dalla L. 28-1-1977 n. 10 art. 17 lettera b), ultima ipotesi, comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l’utilizzazione abusiva del territorio, e che quindi la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere prima del 17-3-1985, data di entrata in vigore della L. 28-2-1985 n. 47 (Cass. penale 8-4-2010 n. 13215).
Orbene nella fattispecie deve evidenziarsi che il terreno oggetto dell’atto di compravendita del 20-5-2008 proveniva da una lottizzazione abusiva posta in essere anteriormente all’entrata in vigore della L. 28-2-1985 n. 47, costituente reato già a partire dalla L. 17-8-1942 n. 150, e che la contestazione elevata al notaio B. consiste nell’aver rogato il suddetto atto di compravendita allorché l’art. 18 della L. 28-2-1985 n. 47 sanciva la nullità assoluta degli atti di alienazione di lotti di terreno derivanti appunto da una lottizzazione abusiva; in altri termini l’atto di compravendita suddetto, pur riferendosi ad un terreno oggetto di lottizzazione abusiva in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 28-2-1985 n. 47, è stato rogato nella vigenza di tale legge, cosicché “ratione temporis” esso è affetto da nullità assoluta.
È pur vero che l’art. 18 settimo comma della suddetta legge condiziona detta nullità all’ordinanza del Sindaco che accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, e che nella fattispecie detta ordinanza è stata dichiarata illegittima dalla sopra richiamata sentenza penale del Tribunale di Catania per ragioni di carattere formale; e tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto che la trascrizione della predetta ordinanza, poi cancellata con effetti “ex nunc”, avrebbe dovuto porre il notaio B. nella condizione di rendersi conto delle vicende giuridiche del terreno di proprietà della P. , atteso che la regolarità della condotta del notaio, a fini disciplinari, deve essere valutata al momento della stipula dell’atto, e che le valutazioni riservate al notaio con riferimento alla validità dell’atto devono effettuarsi con un giudizio “ex ante”, per non esporre le parti alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla stipula di un atto nullo; orbene tale convincimento è frutto di un apprezzamento di fatto sorretto da logica e congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede, considerato altresì che effettivamente il divieto imposto al notaio dall’art. 28 della L.N. di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione dell’atto rogato dal professionista, in quanto la ricezione dell’atto stesso segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito.
Con il terzo motivo il B. , deducendo violazione degli artt. 138 bis – 144 – 153 e 156 bis della L.N. – 112 cp.c. e 24 Cost., assume che la Corte territoriale, nel disattendere il motivo di appello con il quale l’esponente aveva chiesto una riduzione della sanzione pecuniaria applicata sul rilievo che il Consiglio Notarile di Catania aveva chiesto l’applicazione della sanzione di Euro 3.000,00, ha ritenuto erroneamente inapplicabile al procedimento disciplinare riguardante i notai il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; inoltre rileva che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che l’ipotesi ascritta al ricorrente fosse riconducibile all’art. 144 secondo comma della LN. come riformato dall’art. 26 del D. LGS. 1-8-2006 n. 249, che invero riguarda le diverse responsabilità sancite dal precedente art. 138 bis (relative ad illecite iscrizioni nel registro delle imprese di delibere ed atti societari), mentre al ricorrente erano state addebitate le ipotesi di responsabilità previste dagli artt. 28 e 138 secondo comma della LN. richiamate dall’art. 47 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 (ricevimento ed autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli artt. 46 e 30 del medesimo D.P.R. e non convalidatali); a tali ipotesi, ricorrendo, come nella specie, le circostanze attenuanti, si applica il primo comma del citato art. 144 con la previsione di un minimo edittale di Euro 516,00.
Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, assume che il giudice di appello non ha esaminato la disciplina normativa richiamata nel precedente motivo e contraddittoriamente, pur avendo dichiarato di voler applicare una sanzione prossima al minimo, ha applicato una sanzione tendente al massimo.
Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondati nei limiti che saranno ora chiariti, e devono quindi essere accolti per quanto di ragione.
Come sopra già esposto, la Corte territoriale, con riferimento all’entità della sanzione inflitta al notaio B. , tenuto conto della peculiarità del fatto e della effettiva gravità della violazione commessa, ha ridotto la sanzione pecuniaria ad Euro 10.500,00, evidenziando che, in tal modo, la misura della sanzione era di poco superiore al minimo edittale di cui all’art. 144 secondo comma del D. LGS. 1-8-2006 n. 249; orbene l’art. 144 secondo comma ora menzionato prevede che “Per le infrazioni di cui all’art. 138 bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1 del presente articolo, il notaio è assoggettato ad un’unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138 bis, comma 1”, e quindi si ricollega alle infrazioni previste da quest’ultima norma (riguardanti l’ipotesi del notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, o di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge), infrazioni estranee all’addebito contestato all’attuale ricorrente, riguardante la violazione dell’art. 28 della L.N.; pertanto la riduzione della sanzione pecuniaria è stata erroneamente effettuata mediante l’applicazione di disposizioni di legge estranee alla fattispecie.
È invece infondato il profilo di censura relativo all’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che in tema di procedimento disciplinare a carico di notai, te conclusioni formulate dall’organo che esercita la relativa azione, ai sensi dell’art. 153 terzo comma della legge 16-2 1913 n. 89 (come sostituito dall’art. 39 del d.lgs. 1-8-2006 n. 249), riguardano l’esito finale dell’iniziativa disciplinare promossa ed il trattamento sanzionatorio proposto, senza che la commissione di disciplina ne rimanga vincolata, con la conseguenza che la sanzione richiesta, sia essa esatta od erronea, generica o mancante, non determina alcun effetto sull’atto terminale del procedimento disciplinare (Cass. 25-9-2014 n. 20260).
Pertanto in sede di rinvio occorrerà procedere ad un nuovo esame della questione relativa alla richiesta del ricorrente di riduzione della sanzione pecuniaria irrogata.
Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assume che anche il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio dovrà essere riformato all’esito dell’accoglimento dei precedenti motivi.
Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa anche per fa pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *