Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 luglio 2015, n. 31955 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 21/10/2013 ha respinto la domanda di revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenza del Pretore di Pozzuoli del 21/3/1994, irrevocabile il 13/6/1996 e concernente un “manufatto composto di piano...
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 luglio 2015, n. 3667. Nelle zone di rispetto cimiteriale non è ammessa alcuna costruzione se non quelle espressamente previste dall’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, nemmeno quelle cosiddette ad edilizia libera
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 luglio 2015, n. 3667 Fatto Il signor Alabiso riferisce di essere gestore di un deposito giudiziario di veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo e di aver proposto ricorso dinanzi al T.A.R. della Lombardia rubricato al n. 1187/2013 al fine di ottenere l’annullamento della nota dirigenziale in data...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 luglio 2015, n. 29085. Anche se l’opera è ormai ultimata, la semplice messa in funzione dell’impianto fotovoltaico realizzato senza la prevista autorizzazione amministrativa regionale integra quel periculum in mora che ne autorizza il sequestro preventivo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 luglio 2015, n. 29085 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. ANDRONIO...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 luglio 2015, n. 28759. L’art. 6 del DPR n. 380/2001, nell’individuare gli interventi rientranti nella attività edilizia libera, al primo comma fa espressamente salvo il rispetto “delle norme antisismiche”, mentre per giurisprudenza costante, le disposizioni in materia antisismica di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa “comunque” interessare la pubblica incolumità, a prescindere dalla natura dei materiali impiegati e delle relative strutture
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 luglio 2015, n. 28759 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. SCARCELLA...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 14 luglio 2015, n. 3505. L’attività di restauro e risanamento edilizio, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. c), del dpr. 380/2001, può comportare anche l’eliminazione di elementi estranei o deteriorati dall’organismo preesistente, e non può essere confusa con la ristrutturazione edilizia. La sentenza ha precisato che la ristrutturazione edilizia consiste nel rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e nell’alterazione della fisionomia originaria e della consistenza fisica dell’immobile
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 14 luglio 2015, n. 3505 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 6124/2013 RG, proposto dall’ing. Pa.Ci. ed altri (…); contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3554. La valutazione sulla necessità, o meno, del permesso di costruire, va compiuta in base ai parametri della natura e delle dimensioni delle opere e della loro destinazione e funzione. Di talché, quando, ad esempio, vengono eseguite opere in muratura e la recinzione non è facilmente rimuovibile, l’intervento, essendo idoneo ad incidere in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio, esige il previo rilascio del permesso di costruire.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3554 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA -sul ricorso numero di registro generale 4581 del 2014, proposto da An.Ca., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Ri. ed El.Ri., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3560. Nel sistema della verifica prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, non è configurabile alcun silenzio significativo idoneo a far cessare quella condizione di bene culturale della cosa oggetto di tutela. Questa conclusione è in linea con l’intera configurazione della verifica dell’art. 12 del Codice che prevede – in luogo del precedente sistema degli “elenchi” – una presunzione legale relativa di culturalità e una sottoposizione al regime integrale di bene culturale fino a che il procedimento di verifica non si sia espressamente concluso con un provvedimento amministrativo negativo di quell’interesse, con gli effetti di condizione risolutiva di quel regime; ovvero con un provvedimento positivo che conferma e consolida il regime medesimo, spiegando gli effetti di un’ordinaria dichiarazione di bene culturale (art. 12, comma 7). D’altra parte, se si considera che il provvedimento negativo ha gli effetti sostanziali di fuoriuscita giuridica del bene dal patrimonio culturale nazionale e di sottrazione al relativo regime, è ragionevole ritenere che le conseguenze giuridiche negative di un’eccessiva durata del procedimento non debbano prevalere, grazie a una fictio iuris, sull’esigenza superiore e immanente della tutela fino a che di questa non si sia dimostrata la mancanza di giustificazione. Non v’è dubbio infatti che – nelle more del completamento del procedimento – quella fuoruscita potrebbe essere di pregiudizio all’integrità effettiva del bene e rendere inutile il ritorno della tutela se, successivamente, ne venisse riconosciuta la buona ragione. Il provvedimento adottato oltre il termine di cui all’art. 12, consolida legittimamente gli effetti provvisori di sottoposizione presuntiva al regime di bene culturale
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3560 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9439 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27575. La realizzazione di una tettoia, tale essendo la struttura in questione, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, né si configura quale pertinenza atteso che essendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art.44 DPR 380/01
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 luglio 2015, n. 27575 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. MENGONI...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 giugno 2015, n. 3179. La demolizione di un intero fabbricato, realizzato in parte con regolare titolo abilitativo, è ammessa solo quando gli interventi abusivi risultino tali da rendere non più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente edificato
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 23 giugno 2015, n. 3179 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2015, proposto dal signor Do.Pa., rappresentato e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 luglio 2015, n. 3366. L’annullamento in sede giurisdizionale del titolo ad aedificandum (seppur a seguito di D.I.A.) implica sia la illiceità delle opere edilizie realizzate in base ad esso, sia l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato, adottando, o riprendendo, i provvedimenti consequenziali. In tale contesto, sebbene non debba necessariamente procedersi alla demolizione delle opere realizzate (come prescrive l’art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001) e vi sia una gamma articolata di possibili soluzioni, l’extrema ratio dell’ordine di demolizione e di remissione in pristino non è sinonimo di illegittimità di procedervi ogni qual volta non sia possibile né sanare i vizi, né conservare il manufatto a cagione dell’insormontabile distonia, degli uni e dell’altro, con lo stato dei luoghi e con le prescrizioni di zona
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 luglio 2015, n. 3366 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 4136/2015 RG, proposto dalla TR. s.r.l., corrente in Pescara, in persona del legale...