Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 gennaio 2015, n. 6. In materia di abusivismo edilizio l'onere della prova circa l'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava in capo al richiedente. Ciò perché, solo colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere sufficiente, la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 gennaio 2015, n. 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7305 del 2013, proposto dal signor Ge.Tu., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi.Po., con domicilio eletto presso Sa.Co....

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 gennaio 2015, n. 2. L'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 2004 definisce infatti come bene culturale, da sottoporre a tutela quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13, la cosa immobile o mobile che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante: ne deriva che un bene può essere oggetto della dichiarazione in discorso anche indipendentemente dal valore della zona nella quale esso è inserito, che assume invece rilievo nella diversa valutazione presidiata dal comma 4, lett. g) del medesimo art. 10. Prive di fondamento sono le censure svolte con l'appello che si appuntano sulla mancata considerazione dell'impossibilità di ricostruzione storica degli immobili esistenti nelle medesima via sulla quale insiste quello oggetto della dichiarazione: proprio perché la dichiarazione ha preso in esame le caratteristiche di questo singolo bene, e ne ha evidenziato le particolari caratteristiche, puntualmente richiamate dalla sentenza in esame, che ne hanno reso apprezzabile il valore di testimonianza storico-artistica.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 gennaio 2015, n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2011, proposto da: Ca.An., rappresentato e difeso dall’avvocato D.No., con domicilio eletto presso Se.Am. in...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 dicembre 2014, n. 6341. Allorquando viene adottata una variante al piano regolatore generale vigente e alle relative norme tecniche di attuazione, deve considerarsi sopravvenuta la doverosa applicazione delle misure di salvaguardia. Esse sono operative dal momento dell’adozione

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 dicembre 2014, n. 6341   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6578 del 2014, proposto da: AL.AN. in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agraria Va.Do. di...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 15 dicembre 2014, n. 6149. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica il parere vincolante della Soprintendenza deve essere puntualmente e congruamente motivato e, in caso esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento progettato ed i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo. Il parere deve inoltre indicare quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe fare conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici insiti nel bene paesaggio (così, tra varie, Cons. Stato, VI, 24 marzo 2014, n.1418).Nella ipotesi in cui la sicurezza dei luoghi renda inevitabile, per la stessa Sovrintendenza, interventi costosi di contenimento, ai quali normalmente non può un comune proprietario farsi carico, tale attività collaborativa è maggiormente doverosa, al fine di perseguire l'obiettivo di un progetto che, nel rispetto dei valori estetici e storici, consenta al proprietario di intervenire realizzando un progetto che consenta la utilizzazione migliore e più fruttuosa del bene vincolato

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 15 dicembre 2014, n. 6149   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2014, proposto da: Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426. La realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso. Il condominio che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dell'art. 841 cod. civ. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto box, sempre che non gliene facciano divieto l'atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell'edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426 Svolgimento del processo Il Condominio (omissis) , con atto di regolarmente notificato ai condomini C.B. e Cr.Fi. , riassumendo avanti al tribunale di Roma il giudizio proposto con citazione nel 1990, esponeva che i convenuti, avevano indebitamente tamponato e chiuso, senza alcuna autorizzazione...