Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 22 dicembre 2014, n. 6341

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6578 del 2014, proposto da:

AL.AN. in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agraria Va.Do. di Al.An., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Le., con domicilio eletto presso Ma.Le. in (…);

contro

COMUNE DI LANUVIO non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di Roma – Sezione II bis n. 07185/2014, resa tra le parti, concernente reclamo ex art.114, comma 6, cpa nell’ambito dell’ottemperanza sulla sentenza 11057/2009 del Tar del Lazio – Sede di Roma – recante diniego parziale permesso di costruire

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 il Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellante l’Avvocato Ma.Le.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha respinto il reclamo proposto dall’ odierna parte appellante in seno al procedimento per l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 11057/2009, notificata in data 29.4.2010 e passata in giudicato volto ad ottenere l’annullamento, della determina prot. n. 25418 del 26.11.2013, in uno alla relativa nota di comunicazione del Comune di Lanuvio prot. n. 25435 del 27.11.2013 ed all’allegata relazione prot. n. 19037 del 30.8.2013 a firma del Responsabile del Settore VII del medesimo Ente, con cui il Commissario ad acta nominato con ordinanza n. 5625/2012 del 19.6.2012 in seno al ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 11057/2009 (resa nel giudizio di RG n. 7297/2006), aveva “confermato” il diniego parziale opposto dal Comune di Lanuvio per assunta inammissibilità di qualsiasi “incremento dei volumi da destinare a scopo abitativo rispetto a quelli consentiti dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici comunali” per la realizzazione di un fabbricato rurale, di un fabbricato strumentale e di alcune serre chiesta dall’originario ricorrente con istanza del 5.10.2005.

Avverso detta determina l’odierna parte appellante era insorta prospettando plurimi motivi di censura per violazione di legge, eccesso di potere, violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza di cognizione.

Il Tar ha in primo luogo, analiticamente ripercorso il risalente contenzioso dapprima sfociato nella sentenza cognitoria n. 11057/2009 del 10.11.2009 con cui è stato accolto il ricorso di primo grado disponendo l’annullamento degli atti impugnati, “nei sensi di cui in motivazione”, e dichiarando peraltro inammissibile la domanda risarcitoria e, successivamente, nella sentenza di ottemperanza n. 6601/2011, con assegnazione al Comune di Lanuvio di un termine per l’adozione delle misure necessarie per garantire l’integrale esecuzione della ripetuta decisione n. 11057/2009, passata in giudicato.

In data 2.12.2013 il Commissario ad acta delegato dal Prefetto di Roma aveva depositato in giudizio la determinazione in data 26.11.2013 con la quale, in ottemperanza all’ordinanza del TAR e previa rinnovata istruttoria (secondo quanto precisato nelle premesse della medesima determinazione e con recepimento di apposite relazioni tecniche del Comune di Lanuvio), “la domanda proposta dall’Azienda Agricola “Va.Do.” era stata definita alla luce delle disposizioni che regolano la materia” ed “in particolare, sempre alla luce delle richiamate disposizioni è stato correttamente negato l’incremento dei volumi da destinare a scopo abitativo rispetto a quelli consentiti dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici comunali”.

Sintetizzate poi le doglianze proposte dall’appellante, il Tar le ha partitamente scrutinate, respingendole.

Ha in proposito posto in luce che il contenuto del provvedimento adottato dal Commissario ad acta in data 26.11.2013 (e il relativo iter logico giuridico seguito) per l’ottemperanza alla pronuncia del Tar n. 11057/2009, passata in giudicato, risultava non soltanto dal provvedimento stesso, in via diretta, ma altresì, in via mediata, sub specie di motivazione per relationem, dalle documentate relazioni tecniche ed istruttorie del Comune di Lanuvio (segnatamente dalla relazione in data 30.8.2013 e dalla relazione integrativa del 22.11.2013), che aveva operato su disposizione e secondo le direttive del Commissario ad acta stesso.

L’assentimento dei volumi edilizi da destinare a scopo abitativo richiesti dall’appellante (il Comune, come pacificamente ammesso dalla parte istante anche nel reclamo aveva consentito con delibera di C.C. n. 11 del 2008 l’edificazione del capannone strumentale all’attività agricola determinando la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a tale “componente” della domanda) era stato denegato sulla base di ragioni sinteticamente esposte nella determina commissariale.

Esse riposavano nella constatazione che nessuna disposizione “prevedeva deroghe alle cubature residenziali” e che l’art. 55 comma 5 della L.R. n. 38/1999 precisava il rapporto massimo di edificabilità di 0,01 mq/mq con il limite massimo di 300 mq per le strutture residenziali nelle zone agricole “ma faceva salve le eventuali norme più restrittive previste dai piani urbanistici comunali”.

Peraltro tale normativa era stata superata dalle varianti urbanistiche per le zone agricole adottate dal Comune nei tempi prescritti dall’art. 65 bis della stessa L.R. n. 38/99 e che avevano comportato “la non applicazione della suddetta normativa dell’art. 55 comma 5 in merito all’indice di edificabilità a scopo abitativo”; che al comma 10 lo stesso articolo 55 individuava poi l’oggetto della deroga, previa approvazione del PUA, nelle “dimensioni del lotto minimo” e nei “limiti dimensionali massimi per gli annessi agricoli” come anche risultava del resto dall’art. 57 della stessa legge regionale;

Dalle relazioni del Comune di Lanuvio (richiamate dal provvedimento commissariale come “parte essenziale ed integrante delle motivazioni” dell’atto) detti elementi erano stati diffusamente illustrati anche attraverso il richiamo di numerosi pareri regionali.

Quanto alla situazione urbanistica interessante la fattispecie, risultava dalla relazione del 30.8.2013 che il volume edilizio richiesto dall’istante (540 mc) risultava incompatibile con quello consentito nell’area edificatoria dalla variante al PRG adottata nel febbraio/aprile 2005 ed approvata nel marzo/novembre 2007 (sempre con il medesimo indice di 0,005 mc/mq pari ad un volume residenziale di 101,57 mc).

La proposta di intervento di cui trattasi era stata presentata il 5.10.2005, quando erano in vigore le norme di salvaguardia.

Ne conseguiva che – per essere autorizzata, prima della definitiva approvazione della variante – la struttura a scopo abitativo in questione, doveva risultare conforme alle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 38/99 e a quelle della variante adottata.

Essa pertanto “doveva essere dimensionata in funzione dell’indice di fabbricabilità più restrittivo” contenuto nella variante stessa.

Nella sentenza cognitoria dopo un’analitica esposizione delle vicende normative in ambito comunale relative all’indicazione del “lotto minimo”, il TAR aveva annullato l’atto di diniego parziale ma non aveva accertato un diritto edificatorio della originaria ricorrente.

L’intervento proposto dalla Agricola Va.Do. “per la parte che riguardava la struttura a scopo abitativo quindi, non risultava conforme all’indice di edificabilità oggi vigente (0,005 mc/mq), né alle norme di salvaguardia operanti a partire dall’adozione della variante delle zone agricole, vigenti al momento di presentazione della domanda (0,005 mc/mq)”.

Le deroghe previste dalla L.R. n. 38/99 riguardavano il lotto minimo e gli annessi agricoli, ma non l’indice di edificabilità delle strutture abitative che doveva essere rispettato e non era derogabile tramite PUA (la cubatura nella specie autorizzabile sull’area era di mc 101,57 mentre il progetto proponeva la realizzazione di mc 540,10). Nella relazione integrativa del 22.11.2013 si era fatto presente, tra l’altro, che per effetto delle varianti via via intervenute dal 2001 al 2007 il rapporto di superficie abitativa previsto dall’art. 55 co. 5 della L.R. n. 38/99 non aveva mai trovato applicazione nel Comune di Lanuvio, dato che l’istanza dell’Azienda Agricola Va.Do. venne presentata in regime di salvaguardia con applicazione quindi dei più restrittivi limiti edificatori previsti dagli strumenti urbanistici anche se solo adottati.

Detto iter motivazionale è stato ritenuto dal Tar non soltanto corretto, ma altresì non collidente con le statuizioni contenute nella sentenza regiudicata ove non era stato predicato alcun riconoscimento di uno specifico diritto edificatorio residenziale, e tanto meno esso era stato riconosciuto secondo la misura indicata dalla parte originaria ricorrente.

La detta sentenza n. 11057/2009, censurava anzitutto l’operato dell’Amministrazione sotto il profilo procedimentale: era ben vero –ad avviso del Tar- che in alcuni passi della sentenza si erano prospettati profili d’illegittimità anche in riferimento ai limiti edificatori prospettati dall’Amministrazione.

Ma essi, ad avviso del primo giudice, -dovendosi interpretare la sentenza in termini di legittimità piuttosto che di contrasto con le disposizioni normative applicabili (segnatamente con la legge regionale n. 38/99)- dovevano essere al più riferiti, per quanto atteneva alle parti residenziali del progetto, alle deroghe consentite, tramite PUA (Piano di Utilizzazione Aziendale), al lotto minimo (e non anche agli indici di edificabilità applicabili, che non potevano essere derogati, contrariamente a quanto sostenutosi dalla originaria ricorrente, tramite detto Piano).

Decisiva conferma di ciò, ad avviso del Tar, poteva ritrarsi dal passo della sentenza ove espressamente si stabiliva che “ai sensi del comma 5 di tale norma, il P.U.A è approvato dal Comune e si realizza mediante un’apposita convenzione con specifici obblighi per il richiedente, consentendo così la deroga alle prescrizioni relative al lotto minimo e alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’art.55. Infatti gli interventi previsti nel PUA possono comportare una deroga ai parametri configurati nell’art.55, correlando detta deroga alla valutazione di consentire il potenziamento aziendale, così come risulta nella specie evidenziato dalla relazione al progetto; in tal senso, la norma generale è recessiva a fronte di dichiarate esigenze aziendali che devono essere riconosciute come tali dall’Amministrazione.”

Il riferimento contenuto nella sentenza, dunque, era diretto al lotto minimo, oltre che agli annessi agricoli.

E questi ultimi certamente non coincidevano né erano assimilabili alle costruzioni residenziali, stante la disposizione espressa della legge regionale n. 38/99 che al comma 9 dell’art. 55 chiariva che rientravano tra “gli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti, nonchè gli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola”.

Neppure la parte reclamante poteva essere seguita allorchè aveva sostenuto che la derogabilità tramite PUA alle dimensioni degli annessi agricoli valeva anche per l’indice di edificabilità delle costruzioni abitative.

La deroga alle cubature residenziali, invero, e alla funzione conformativa degli strumenti urbanistici, poteva avvenire (ed era questo il senso da attribuirsi alla sentenza predetta) solo attraverso la deroga al lotto minimo.

La sentenza era da intendersi, così come in effetti avvenuto, nel senso che si dovesse procedere ad un riesame della domanda ma che non necessariamente si sarebbero dovuti assentire i richiesti fabbricati residenziali nei termini indicati dall’istante.

Ad avviso del Tar l’interpretazione della legge appariva chiara (comma 10 dell’art. 55 e comma 1 dell’art. 57 della L.R. n. 57/99) nel limitare la deroga alle prescrizioni relative al lotto minimo ed a quelle riferite agli annessi agricoli mentre, quanto alla prevalenza dei limiti di edificazione consentiti dall’art. 55 comma 5 per le strutture a scopo abitativo rispetto ai limiti e agli indici da PRG, non era condivisibile l’assunto dell’odierna appellante, atteso che lo stesso art. 55 stabiliva espressamente che in ordine alle strutture abitative doveva essere fatto “salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore”.

Conclusivamente, la derogabilità prevista dalla legge per gli annessi ed il lotto minimo non aveva nulla a che vedere con le strutture abitative che dovevano comunque rispettare, anche in presenza di PUA, gli indici dei piani urbanistici.

Nel caso di specie, poi, le varianti con i limiti edificatori ostativamente rappresentati dal Commissario ad acta e dal Comune di Lanuvio erano già vigenti, sebbene solo ai fini delle misure di salvaguardia, da prima della presentazione da parte del reclamante della iniziale domanda edificatoria (l’adozione della variante risaliva infatti al febbraio/aprile del 2005), che pertanto avrebbe dovuto tenere conto, per essere approvata, tenendo conto (il che non era avvenuto) dei più restrittivi limiti di cui a tale variante.

Il rinvio, ex art. 8 comma 2 della L.R. n. 8/2003, all’applicazione, per le zone agricole, dal 1°.7.2002, del Titolo IV della L.R. n. 38/1999, includeva anche il riferimento alle diverse e più restrittive disposizioni dei piani urbanistici contenuto nell’art. 55 comma 5 della stessa L.R. n. 38 (nella specie dunque applicabili, anche se solo adottati, sebbene sub specie di misure di salvaguardia).

E questo senza tenere conto che comunque, come risultava dalla stessa sentenza cognitoria il progetto era stato riesaminato nel 2008, su richiesta della originaria ricorrente, dopo l’approvazione della variante al PRG, e che nulla peraltro si era affermato nella sentenza stessa sulla non operatività ai fini di interesse delle NTA in regime di salvaguardia.

Conclusivamente, il reclamo esaminato è stato integralmente disatteso.

La odierna parte appellante, già reclamante rimasta soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione.

Ha ripercorso il contenzioso intercorso ed ha sostenuto che il Tar non aveva colto una serie di importanti evidenze. In sostanza l’appellante ha sostenuto che la determina commissariale (e la sentenza del Tar che l’aveva avallata) collideva frontalmente con la sentenza cognitoria regiudicata 11057/2009.

Secondariamente, il Tar aveva errato nel non avere colto che le più restrittive determinazioni contenute nella variante non avrebbero potuto trovare applicazione alla domanda da essa presentata dal momento che la medesima era stata presentata il 5.10/2005. Sebbene a quell’epoca la variante fosse stata già adottata non erano in vigore le norme di salvaguardia.

Ciò in quanto le NTA erano state approvate solo nel 2007 mercè due delibere, del marzo e del novembre.

La legge Regionale n. 38/1999 siccome modificata dalla successiva legge Regionale n. 8/2003 avrebbe invece permesso l’edificazione di mq 203,34, a fronte degli appena 173 mq richiesto da parte appellante.

Emergeva con chiarezza che parte appellante avrebbe potuto giovarsi del regime derogatorio.

Alla camera di consiglio del 26 agosto 2014 fissata per la delibazione dell’incidente cautelare la Sezione, con la ordinanza n. 03784/2014 ha respinto l’istanza di sospensione della esecutività della gravata decisione, sulla scorta della considerazione per cui “rilevato che, da un canto l’appello cautelare prospetta questioni da delibarsi nella competente sede cognitoria di ottemperanza, ma insiste nell’affermare che al momento di presentazione della propria domanda del 5.10/2005, sebbene a quell’epoca la variante fosse stata già adottata non fossero in vigore le norme di salvaguardia (affermando che le NTA erano state approvate solo nel 2007 mercè due delibere, del marzo e del novembre);

rilevato che sotto il profilo del periculum in mora l’interesse dell’appellante appare allo stato recessivo, mentre l’intera vicenda potrà essere compiutamente delibata nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 cui sin d’ora la trattazione della presente controversia viene rinviata ;”.

Alla odierna pubblica udienza del 18 novembre 2014 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.L’appello è infondato e deve essere respinto, nei termini di cui alla motivazione che segue.

La critica appellatoria alla delibera commissariale poggia su due capisaldi, che pur presentando elementi di coincidenza necessitano di essere esaminati separatamente. Ivi si sostiene infatti, da un canto che la detta delibera collide frontalmente con la sentenza cognitoria regiudicata (il che implicherebbe la nullità del detto atto commissariale); secondariamente, si sostiene la erroneità/inesattezza/illegittimità della medesima avuto riguardo al quadro normativo vigente al momento della presentazione dell’istanza.

2.Quanto alla prima articolazione critica, essa appare del tutto infondata. Come già posto in luce dal Tar, infatti, v’è in effetti nella sentenza cognitoria regiudicata n. 11057/2009 un generico richiamo che avvalora la tesi sostenuta nel reclamo (il procedimento adottato dall’Amministrazione appare viziato anche in considerazione dell’attività integrativa apportata al progetto da parte del ricorrente nel corso dello stesso, con la conseguenza che i motivi dedotti riferiti alla valutazione dell’Amministrazione sugli interventi progettuali di natura abitativa appaiono fondati).

Senonchè è agevole riscontrare che trattasi di affermazione resa nella parte finale della sentenza, avulsa dal precedente approfondimento motivazionale, assertiva e priva di specificazione, che integra niente più che un obiter, non spiegante portata preclusiva.

2.Quanto invece alla critica nel merito della delibera commissariale (elemento centrale nell’economia del presente giudizio) osserva il Collegio quanto di seguito.

Si rammenta che il 5.10.2005 l’appellante aveva presentato istanza per ottenere, ai sensi dell’art.57 della LR n. 38/1999, il rilascio di un permesso a costruire un fabbricato rurale, un fabbricato strumentale all’attività agricola e delle serre.Una richiesta di integrazione di documenti da parte del Comune in data 19.10.2005, venne prontamente riscontrata in data 18.11.2005.

Al momento della presentazione della istanza è incontestato che il comune aveva adottato una variante al PRG (adottata nel febbraio/aprile 2005 ed approvata nel marzo/novembre 2007 sempre con il medesimo indice di 0,005 mc/mq pari ad un volume residenziale di 101,57 mc).

La L.R. 22-12-1999 n. 38, all’art. 55,(Edificazione in zona agricola) così prevedeva nel testo sostituito dall’art. 5, L.R. 17 marzo 2003, n. 8: “

1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56.

2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.

3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.

5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua.

6. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30 mila metri quadri.

7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5 mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tra anni alla data della richiesta ad edificare.

9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti, nonchè gli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola .

10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del Comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57.”

L’art. 57, vigente ratione temporis invece, così disponeva:” 1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli od associati, possono presentare al Comune un piano di utilizzazione aziendale che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi l’utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità delle nuove costruzioni.

2. Il piano di utilizzazione aziendale è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere dal competente organo della Provincia, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) della L.R. n. 14/1999. Tale parere, se negativo, è vincolante e consiste:

a) nella verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;

b) nella verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;

c) nella verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.

3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere:

a) una descrizione dello stato attuale dell’azienda;

b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;

c) l’individuazione dei fabbricati esistenti e l’individuazione dei fabbricati presenti nell’azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;

d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo, nonché al potenziamento delle strutture produttive con l’indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi;

e) la definizione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

4. L’approvazione del piano di cui al comma 1 da parte del Comune, costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni od autorizza ioni edilizie. La realizzazione del piano è garantita da un’apposita convenzione che, oltre a quanto previsto dall’articolo 76, stabilisca in particolare l’obbligo per il richiedente di:

a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;

b) non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;

c) non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno dieci anni dall’ultimazione della costruzione;

d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;

e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.

5. Il vincolo di destinazione d’uso di cui al comma 4, lettere b) e c) è trascritto a cura e spesa del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.”.

2.1. Il quadro normativo, quindi, consente di affermare che:

ex art. art. 55 comma 10 ed art. 57 legge Reg 38/1999, mercè il PUA si poteva derogare ai limiti dimensionali del lotto minimo, e degli annessi agricoli.

Questi ultimi, però, sono cosa diversa dagli immobili residenziali (tanto che sub art. 55 citato essi sono contemplati in distinte proposizioni normative).

L’art. 55 comma 5 faceva salve più restrittive disposizioni degli strumenti urbanistici.

E proprio tali più restrittive disposizioni erano contenute nella variante adottata.

Quando l’impugnante presentò l’ istanza, quindi, avrebbe potuto in teoria costruire a norma dell’art. 55 comma 5 con la cubatura richiesta; ma detta cubatura richiesta non era in concreto assentibile a cagione della variante adottata che dettava nelle norme di salvaguardia prescrizioni più restrittive (il dato non è contestato).

2.1.1. Sostiene parte impugnante che dette norme di salvaguardia non erano ancora state approvate.

Rammenta però in senso contrario il Collegio, che per costante giurisprudenza amministrativa allorquando viene adottata una variante al piano regolatore generale vigente e alle relative norme tecniche di attuazione, deve considerarsi sopravvenuta la doverosa applicazione delle misure di salvaguardia.

Esse sono operative dal momento dell’adozione(si veda tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 16-10-2006, n. 6134) .

La apodittica affermazione di parte appellante, secondo cui le disposizioni di salvaguardia non erano operative, è rimasta non provata e non riscontrata (come già peraltro fatto presente in sede cautelare).

3.Alla stregua delle superiori affermazioni, l’appello si appalesa infondato e va pertanto disatteso mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

4.Nessuna statuizione è dovuta sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio – Presidente

Sandro Aureli – Consigliere

Fabio Taormina – Consigliere, Estensore

Diego Sabatino – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2014.

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