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Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 novembre 2017, n. 52465. E’ valida la notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna ad impiegato dello studio legale presso il quale lo stesso ha eletto domicilio, a nulla rilevando che la consegna non sia avvenuta a mani del difensore ma di suo collaboratore

E’ valida la notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna ad impiegato dello studio legale presso il quale lo stesso ha eletto domicilio, a nulla rilevando che la consegna non sia avvenuta a mani del difensore ma di suo collaboratore, né che costui non fosse conosciuto dall’imputato, essendo l’atto pervenuto nello...

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Il pubblico ministero esercita l’azione penale con il decreto di citazione diretta a giudizio e cristallizza la pretesa punitiva con l’imputazione in essa descritta. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, invece, ha funzione del tutto diversa essendo atto procedurale finalizzato a compulsare, nell’ambito delle indagini preliminari e prima dell’esercizio stesso dell’azione penale, un contraddittorio endo-procedimentale finalizzato proprio a mettere l’imputato nella condizione, se lo ritiene, di proporre argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico. Si tratta, dunque, di un atto il cui scopo resta quello di consentire al pubblico ministero di assumere le più ampie determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, onde evitare – anche con la collaborazione del diretto interessato – inutili processi . È dunque fisiologico che il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio sia diverso da quello sommariamente enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini; quel che conta è che non lo sia in modo radicale si che su di esso non v’è stato alcun reale ed effettivo contraddittorio. Occorre infatti considerare che la possibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione successivamente all’esercizio dell’azione penale, sia nel corso dell’udienza preliminare che nel dibattimento (artt. 423, 516 e 517, cod. proc. pen.), anche per fatti che risultavano noti già dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale stessa, limita i casi nullità del decreto di citazione a giudizio (o della richiesta di rinvio a giudizio) ai soli casi in cui il fatto descritto nell’imputazione, rispetto a quello enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sia connesso o sia del tutto “nuovo” ai sensi dell’art. 518, cod. proc. pen., che denoti cioè un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, naturalisticamente e giuridicamente autonomo. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2016, n. 17181.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  27 aprile 2016, n. 17181 Ritenuto in fatto 1. Il sig. B.S. ricorre per l’annullamento della sentenza del 27/10/2014 della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma di quella del 27/03/2014 resa dal Tribunale di quello stesso capoluogo all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 febbraio 2016, n. 6118. È valida la notifica via Pec all’avvocato domiciliatario del decreto di citazione a giudizio diretto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 febbraio 2016, n. 6118 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. DI STASI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 febbraio 2016, n. 4990. Non causa nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d’appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 8 febbraio 2016, n. 4990 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, con sentenza del 18.2.2015 confermava la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato M. A., concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 luglio 2015, n. 29828. È regolare la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello operata a mezzo fax dell’avvocato di fiducia presso il quale l’imputato ha eletto domicilio, essendo irrilevante che nel frattempo il difensore abbia modificato il proprio numero di telefono se tale cambiamento non è stato adeguatamente portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria procedente

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 10 luglio 2015, n. 29828 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPPI Aniello – Presidente Dott. GUARDIANO A. – rel. Consigliere Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere Dott. DE MARZO Giusepp – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18235. Alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione, essendo solo ammesso, ma a partire dal 15/12/2014, l’uso della PEC per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18235 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. BONITO Francesco M.S. – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 48432. La notificazione del decreto di citazione in giudizio d'appello al difensore di fiducia non è di per sé, in virtù del solo rapporto fiduciario, idonea a determinare la conoscenza effettiva del procedimento a carico dell'imputato contumace che ha eletto domicilio presso la proprio abitazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 48432 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott....