Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 9 marzo 2016, n. 9848

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRILLO Renato – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI;

nei confronti di;

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 17/02/2015 del tribunale di Tivoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI NICOLA Vito;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI Felicetta che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti al tribunale di Tivoli;

Udito per i ricorrenti l’Avvocato (OMISSIS) che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, ha dichiarato, in accoglimento di un’eccezione difensiva, la nullita’ del decreto di citazione a giudizio per violazione dell’articolo 552 codice procedura penale, comma 1, lettera d), disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge processuale (articolo 606 codice procedura penale, comma 1, lettera c)), avendo il tribunale restituito gli atti al pubblico ministero ed operando percio’ un’indebita regressione del procedimento in quanto accoglieva una eccezione di nullita’ sollevata dalla difesa sul presupposto che nel corpo del provvedimento presidenziale con indicazione della data di udienza non risultava indicato anche il nome del giudice competente per la trattazione del processo.

Assume il ricorrente che dalla lettura degli atti si puo’ agevolmente rilevare come siano state osservate le disposizioni di cui all’articolo 552 codice procedura penale, comma 1, lettera d) e articolo 160 disp. att. codice procedura penale, laddove, secondo l’ordinanza impugnata, la patologia dell’atto consisterebbe nella mancata indicazione nel decreto di citazione a giudizio del giudice-persona fisica, ma tale decisione deve ritenersi abnorme, non essendo prescritta tale indicazione nell’atto a pena di nullita’, con la conseguenza che il provvedimento impugnato, avendo prodotto un’indebita regressione del procedimento, deve ritenersi abnorme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Deve, infatti, ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il giudice monocratico del tribunale dichiara la nullita’ del decreto di citazione a giudizio sotto il profilo della erronea indicazione del giudice-persona fisica addetto alla trattazione del processo e rimette gli atti al P.M., in quanto determina un’indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore (Sez. 4, n. 41178 del 23/06/2004, Storai, Rv. 230185).

Come correttamente osserva il ricorrente, tale pretesa indicazione non e’ prevista a pena di nullita’ dell’atto.

Infatti la nullita’ del decreto di citazione a giudizio si verifica quando l’atto non reca l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione per il giudizio, nonche’ del giudice competente, inteso come organo giudicante procedente, in quanto indicazioni indispensabili per consentire all’imputato l’esercizio del diritto ad intervenire nel processo, senza che sia necessaria la specifica indicazione della persona fisica del giudice designato.

Ne consegue che non determina nullita’ del decreto di citazione la mancata indicazione del giudice-persona fisica addetto alla trattazione del processo sulla base dei criteri cui il Presidente del Tribunale si attiene nella formazione dei ruoli di udienza, atteso che la legge non prescrive anche tale specifica indicazione e che l’eventuale mancanza non determina incertezza assoluta sul luogo di comparizione e sull’autorita’ giudiziaria davanti alla quale l’imputato e’ chiamato a comparire.

Va, pertanto, ritenuta l’abnormita’ dell’ordinanza del giudice che disponga la restituzione degli atti al P.M., cosi’ determinando l’indebita regressione del procedimento alla fase anteriore.

3. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.

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