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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 giugno 2015, n. 26481. E’ abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perche’ alle eventuali omissioni di questa e’ possibile porre rimedio solo con l’impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’articolo 676 c.p.p., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 giugno 2015, n. 26481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente Dott. MICHELI Paolo – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO...

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Corte di Cassazione, S.U.P. sentenza 21 luglio 2015, n. 31617. Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell’art. 240, secondo comma, n.1 c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’art. 322 ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 21 luglio 2015, n.31617 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 marzo 2013, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 16 dicembre 2009 dal Tribunale di Roma nei confronti di L.C., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 aprile 2015, n. 14842. In materia di confisca, l’articolo 676, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice dell’esecuzione procede con le forme previste dall’articolo 667 c.p.p., comma 4, emettendo provvedimento non direttamente ricorribile ma opponibile davanti allo stesso giudice che lo ha pronunciato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 aprile 2015, n. 14842 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. BONITO F. Maria S. – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 marzo 2015, n. 12924. In caso di confisca diretta del prezzo del reato, prevista come obbligatoria dall’articolo 240, comma 2°, n. 1, del Cp, sussiste contrasto interpretativo in ordine all’applicabilità della misura in caso di estinzione del reato, che va rimesso alle sezioni Unite. Infatti, nell’ambito dell’orientamento secondo cui nel caso in cui il prezzo del reato sia costituito dal denaro deve procedersi alla confisca in forma diretta (sezioni Unite, 30 gennaio 2014, Gubert), si contrappongono due tesi. Secondo la prima, la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca, presupporrebbe necessariamente la condanna, in quanto la misura ablativa è prevista non in ragione dell’intrinseca illiceità della cosa, bensì in forza del suo peculiare collegamento con il reato, il cui positivo accertamento ne è necessario presupposto. Seconda l’altra tesi, sarebbe invece possibile applicare la confisca obbligatoria pur nell’ipotesi di estinzione del reato, in forza del combinato disposto degli articoli 210 e 236 del Cp, norme specificamente dedicate alle misure di sicurezza che, in relazione alla confisca, prevedono una deroga al principio stabilito dal citato articolo 210 del Cp, secondo cui l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza; con la precisazione, peraltro, che la possibilità di disporre la confisca in relazione a un reato prescritto, è subordinata al fatto che vi sia stato un effettivo accertamento dei profili di responsabilità, cosicché sarebbe pur sempre preclusa la misura di sicurezza nei casi in cui l’estinzione del reato per prescrizione maturi prima del promovimento dell’azione penale, ovvero quando l’estinzione sia dichiarata nell’udienza preliminare o con sentenza emessa ai sensi dell’articolo 129 del Cpp, ipotesi in cui difetta ogni tipo di accertamento in ordine alla responsabilità dell’imputato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 26 marzo 2015, n. 12924 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15249. In tema di profitto da reato, in generale, deve prescindersi, nella sua definizione, da una nozione di tipo prettamente aziendalistico. Il “profitto” di cui all’art. 240, cod. pen., non si identifica con (né si sovrappone a) l’utile d’impresa o il reddito di esercizio, sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, sopratutto se l’investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque a produrre il profitto), potrebbe essere di per sé oggetto di confisca. La definizione di “profitto” confiscabile a norma dell’art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non si discosta da quella da sempre elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto”, tanto più se l’impresa è totalmente votata all’illecito. Se l’impresa non è totalmente votata al delitto, allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un’attività che, ancorché acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarità della prestazione sinallagmatica resa al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantificazione del profitto. Il che, non equivale a sostenere che il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 231/2001 debba essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo. Nel caso di specie, invece, il reato è insito nella stessa cessione del prodotto come “biologico” invece che come “convenzionale” ed il profitto, che costituisce l’unità di misura del valore dei beni da confiscare (e dunque sequestrati), non è dato dall’intero corrispettivo ottenuto, bensì dalla sola differenza fraudolentemente ottenuta tra quest’ultimo (come documentato dalle fatture di vendita) e quello che sarebbe stato ottenuto se gli stessi prodotti fossero stati ceduti come “convenzionali”; il profitto, dunque, si identifica con il concreto ed unico vantaggio conseguito con la perpetrazione del reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15249 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/02/2014, il Tribunale di Pesaro ha parzialmente riformato il decreto del 14/01/2014 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale aveva disposto, ai sensi degli artt. 24-rer, 25-bis 1, 19, e...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 marzo 2015, n. 12140. Diversamente da quanto accade per la confisca di prevenzione di cui all’art. 24, d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia), in tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies, l. n. 356/1992 (c.d. confisca allargata), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 marzo 2015, n. 12140 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENTILE Mario – Presidente Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere Dott. BELTRANI Sergio...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 marzo 2015, n.12638. La confisca di cui al d. lg. n. 159 del 2011

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 25 marzo 2015, n.12638 Ritenuto in fatto Con decreto del 25/09/2014, la Corte di Appello di Bologna confermava il decreto con il quale, in data 18/06/2013, il Tribunale di Modena aveva applicato a N.M. la misura di prevenzione della confisca dei beni ex d. lgs. n. 159 del...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 marzo 2015, n. 10106. E' assolutamente irrilevante la transazione con pagamento rateizzato avvenuta in sede civile con la curatela fallimentare ai fini della legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, tenuto conto della finalità di tale misura cautelare che è principalmente quella di sottrarre all'indagato la disponibilità del patrimonio

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 10 marzo 2015, n. 10106 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente Dott. VESSICHELLI Maria – rel. Consigliere Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 marzo 2015, n. 9726. In tema di confisca di prevenzione, per scongiurare che un bene sia sottoposto a tale confisca è necessario dimostrarne non solo la provenienza tout court, ma anche che si tratti di provenienza legittima: e ciò non può dirsi accada laddove la giustificazione della disponibilità del bene venga offerta indicandolo quale provento di evasione fiscale

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 5 marzo 2015, n. 9726 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAVANI Piero – Presidente Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. POSITANO...