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Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10826

Il segno distintivo costituito dal nome anagrafico e validamente registrato, non può essere di regola adottato in settori affini salvo il suo impiego limitato secondo principi di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome. L’inserimento nel marchio di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’ha incluso in...

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 26 maggio 2016, n. 10937
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Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 26 maggio 2016, n. 10937

Il giudizio di autenticità di un’opera d’arte è tipicamente tecnico, non costituisce una prova legale ed è sottoposto al libero apprezzamento del giudice   Suprema Corte di Cassazione sezione I civile sentenza 26 maggio 2016, n. 10937 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi...

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Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 27 maggio 2016, n. 11031

L’accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti Suprema Corte di Cassazione sezione I civile sentenza 27 maggio 2016, n. 11031 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Milano,...

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Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 13 maggio 2016, n. 9889

Il marchio non registrato o marchio di fatto trova una sua tutela nell’utilizzazione effettiva di esso, con la conseguenza che la tutela stessa non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività di impresa mai esercitata dal preteso titolare   Suprema Corte di Cassazione sezione I civile sentenza 13 maggio 2016, n. 9889 REPUBBLICA...

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 maggio 2016, n. 10078.
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 maggio 2016, n. 10078.

La parte “debole” di un marchio complesso, composto da due segni, può essere utilizzata da altri soggetti se vengono apportate delle differenziazioni anche non rilevanti Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 maggio 2016, n. 10078 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi...

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Il cd. secondary meaning, il quale, secondo il senso letterale dell’espressione (“significato secondario”, inteso sia come successivo, sia come aggiunto) e le ricostruzioni degli interpreti, si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. Tale fenomeno è stato elaborato ai fini della cd. riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva perché mancante di originalità, in quanto generico o descrittivo, e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso: esso, pertanto, pur a volte utilizzato al fine di cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva (anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole), ricorre propriamente quando il marchio descrittivo divenga successivamente distintivo attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità. In tale ipotesi, l’ordinamento recepisce il dato di fatto dell’acquisizione successiva e “secondaria” della “distintività”, attraverso un meccanismo di “convalidazione” del segno, espressamente previsto dalla legge marchi nella formulazione successiva alla novella di cui al d.lgs. n. 480/1992, con l’inserimento, ad opera di quest’ultimo, dell’art. 47-bis l. Mar. (v. ora art. 13 c.p.i.). La modifica introdotta dal d.lgs. n. 480/1992 abbia codificato un principio già affermato in giurisprudenza, secondo cui può divenire valido un marchio che, pur originariamente privo di carattere distintivo, tale carattere abbia acquisito nel tempo per l’uso che ne sia stato fatto. In sostanza, è soprattutto per effetto dell’elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla. Massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale si sia diffusa l’identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico. L’esito del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 aprile 2016, n. 7738

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 aprile 2016, n. 7738 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Milano con sentenza del 25 agosto 2011, respingendo gli appelli principale ed incidentale, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 5 novembre 2008, la quale aveva dichiarato, accogliendo la domanda riconvenzionale di Industrie Cartarie...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 100. La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598 n. 2 cod. civ.) non consiste nell’adozione, sia pur parassitarla, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598 n. 2, seconda parte, cod. civ.) non consiste nell’adozione, sia pur parassitarla, di tecniche, materiali o procedimenti già usati da altra impresa, che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile, ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali, ad esempio, premi, medaglie, riconoscimenti, qualità, indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o alla impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 100 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-Jbis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 17 ottobre 2013, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta...