Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 ottobre 2015, n. 20113 Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.- Con il provvedimento impugnato (depositato il 24.3.2009) il Tribunale di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 26 L.F., dall’Avv. M.T. avverso il decreto con il quale il Giudice Delegato del fallimento...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2015, n. 19868 . Con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, l’esistenza di una valida procura costituisce presupposto indispensabile per la proposizione dell’opposizione stessa; con la conseguenza che quest’ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto opposto. In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di procura “ad litem” inesistente o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 ottobre 2015, n. 19868 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 30-6-1999 l’avv. T.M. otteneva dal Giudice di Pace di Milano decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 4.857.096, oltre interessi e spese, a saldo della prestazione professionale svolta in favore di C.G. nei giudizi...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2015, n. 19867. Il dovere di diligenza professionale cui l’avvocato e’ tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilita’ il domiciliatario non puo’ essere esonerato se non in virtu’ della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 ottobre 2015, n. 19867 Svolgimento del processo 1) La causa è stata avviata nel 1996 da C. C., che ha chiesto al pretore di Lucera sez. Apricena di far rimuovere un manufatto metallico installato dalla convenuta G. R. V. su un balcone, a distanza inferiore a quella...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2015, n. 18807. Nell’ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto soggiace al regolamento FIGC (anche per quanto concerne la necessità che l’incarico venga conferito, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Federazione) non solo quando esso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nel relativo albo, ma quand’anche esso sia stipulato tra il professionista medesimo ed un avvocato iscritto all’albo professionale ordinario. Le violazioni delle norme dell’ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, comportano comunque l’invalidità del contratto anche in base all’ordinamento dello Stato, incidendo necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo; intesa quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall’ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 settembre 2015, n. 18807 Svolgimento del giudizio Nel maggio 2005 l’avvocato S.L. conveniva in giudizio il calciatore M.A. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre accessori, a titolo di penale contrattuale relativa al mandato 13 febbraio 2003 con il quale il convenuto...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17212. Quando il difensore agisce con domanda proposta in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del compenso per la sua prestazione d’opera professionale il riconoscimento, in sede di liquidazione secondo le tariffe professionali del rimborso forfettario da parte del giudice ai sensi dell’art. 2233, primo comma, c.c., del rimborso forfettario per le spese generali previsto dalla tariffa applicabile (nella specie ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585) è possibile solo se il difensore attore abbia proposto apposito capo di domanda inteso al riguardo
Suprema Corte di Cassazione Sezione III Sentenza 27 agosto 2015, n. 17212 Svolgimento del processo p.1. L’Avvocato G.G. ha proposto ricorso per cassazione contro Gi.Mi. avverso la sentenza del 18 gennaio 2011, con cui la Corte d’Appello di l’Aquila ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’intimato contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2015, n. 18808. La prescrizione del diritto dell’avvocato al pagamento dell’ onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo, anche se, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera del difensore costituito in giudizio comporta che questi continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 23 settembre 2015, n. 18808 Ritenuto in fatto Con sentenza del 27 maggio 2011 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’avvocato M.A. nei confronti di D.L.C. , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 12 ottobre 2005. Con questa sentenza il Tribunale...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 settembre, n. 18077. La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione dovendo escludersi che il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 settembre, n. 18077 Svolgimento del processo l’Avvocato B.P. ha depositato ricorso, illustrato con successiva memoria, con il quale chiede la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, con la quale è stata confermata la decisione del COA di Verona, di applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 settembre 2015, n. 18075. Se oggetto della contestazione disciplinare sono i modi, toni ed i contenuti della missiva inviata da un avvocato ad un collega e non (se non in via indiretta) la vicenda giudiziale e stragiudiziale che l’ha determinata, l’elemento soggettivo dell’illecito va innanzitutto riguardato con riferimento all’invio ad una collega di una missiva caratterizzata dai suddetti modi, toni e contenuti, dovendo escludersi invece una rilevanza immediata e diretta – al fine di indurre ad escludere l’elemento soggettivo nell’illecito contestato – della inconsapevolezza (o della consapevolezza), da parte dell’incolpato, di determinati elementi di fatto attinenti al merito della vicenda che ha occasionato l’invio della lettera in discussione e quindi della maggiore o minore consapevolezza, da parte dell’incolpato, della fondatezza o meno delle accuse mosse alla collega con la suddetta missiva
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 settembre 2015, n. 18075 Ritenuto in fatto Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza ha comminato all’avvocato D.R.G. la sanzione dell’avvertimento avendolo ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare consistente nell’aver inviato alla collega D.L. una comunicazione nella quale le imputava una serie di negligenze professionali nella difesa di B.L....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2015, n. 18238. La determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate. In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può peraltro limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24. Il giudice è pertanto tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non dovute, in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all’inderogabilità dei minimi
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2015, n. 18238 Svolgimento del processo 1 – La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 21.795 del 2006, con la sentenza indicata in epigrafe ha determinato le indennità di espropriazione e di occupazione legittima in relazione...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 agosto 2015, n. 17346. Il rischio assicurato consiste nel danno che il professionista possa aver cagionato a terzi, o al proprio cliente, per fatti colposi commessi nell’esercizio dell’attività forense, o con quella connessi. L’assicurazione non copre i rimborsi di onorari che il legale ha dovuto restituire in seguito ad azione revocatoria fallimentare. Mentre la percezione del compenso non può essere considerata attività professionale. Il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, è del tutto generico; non può essere considerato prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.); e non può dar luogo a una responsabilità professionale
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 agosto 2015, n. 17346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....