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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2055. Ai sensi dell'art. 15, co. 6 del D.L. n. 299/1994, convertito con L. n. 451/1994, l'"utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b) (progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale". Per potersi escludere, quindi, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, è essenziale l'utilizzazione effettiva all'interno dei detti progetti, nei limiti dei periodi di formazione e di esperienza lavorativa prestabiliti. Ne deriva che, nel caso in cui il lavoratore abbia svolto le prestazioni lavorative al pari degli altri dipendenti della società, senza ricevere la necessaria formazione, il rapporto va considerato in realtà simulato, essendo connotato dai tratti tipici della subordinazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 30 gennaio 2014, n. 2055 Fatto e diritto Con sentenza in data 8-2-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese condannava la società cooperativa “L’Airone” a r.l. al pagamento in favore di C.M. della somma complessiva di Euro 6.621,13, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria,...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 marzo 2014, n. 6222. L'uso, anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come l'installazione sul pc di programmi non inerenti all'attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del dipendente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 18 marzo 2014, n. 6222 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 marzo 2014, n. 6845. Il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volonta' del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia – vale a dire la produzione dell'effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro – viene differita ad un momento successivo, con la conseguenza che il termine di decadenza di sessanta giorni, ai sensi della Legge n. 604 del 1966, articolo 6, decorre dalla comunicazione del licenziamento e non gia' dalla data di effettiva cessazione del rapporto e che, correlativamente, la pendenza del rapporto al momento dell'impugnazione – la quale non esclude il futuro verificarsi dell'effetto estintivo – non preclude alla parte impugnante di domandare la reintegrazione nel posto di lavoro, ove ricorra una situazione di tutela c.d. "reale", ne' al giudice di emettere una pronuncia in tal senso. Tale principio, per identita' di ratio, puo' essere applicato anche all'ipotesi di differimento ex lege dell'efficacia del recesso, derivante dalla situazione di malattia del lavoratore, salvi ovviamente i profili attinenti alla derivante eseguibilita' della reintegra e delle correlate pronunzie di contenuto patrimoniale.

Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 marzo 2014, n. 6845 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 marzo 2014, n. 14784. L'incompatibilità della destinazione ad uso non esclusivamente personale desunta dal rinvenuto quantitativo (gr. 62,9 lordi complessivi) dello stupefacente dotato di efficacia drogante, come tale idoneo al confezionamento di un numero definito di dosi medie (238)

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 31 marzo 2014, n. 14784 Ritenuto in fatto Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di D.G.G. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila in data 4.7.2012 che confermava quella in data 21.6.2010 del Tribunale di Teramo con la quale il predetto era stato condannato,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 marzo 2014, n. 6180. Il solo passaggio su un fondo, se non accompagnato da opere visibili e permanenti finalizzate a tale passaggio non puo' condurre all'acquisto della relativa servitu' per usucapione. Neppure possono essere equiparate ad opere visibili e permanenti le autovetture e le merci eventualmente depositate nel cortile della proprietaria attrice.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 marzo 2014, n. 6180 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. ABETE...