condominio quater

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 16 luglio 2014, n. 31192


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASUCCI Giuliano – Presidente
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 208/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Massimo Galli, che ha concluso per annullamento senza rinvio, perche’ il fatto non sussiste, limitatamente al reato di cui all’articolo 388 c.p., e l’annullamento senza rinvio, per prescrizione, relativamente al reato di cui all’articolo 647 c.p., rilevata la regolarita’ degli avvisi di rito.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2013, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 5 dicembre 2011 dal Tribunale della stessa citta’, che aveva dichiarato l’imputato (OMISSIS) colpevole dei reati di cui agli articoli 388 e 646 – 61 n. 7 c.p. (fatti accertati in (OMISSIS)), unificati dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie in favore della parte civile; la Corte di appello ha disposto a sua volta le statuizioni accessorie relative al grado.
Contro tale provvedimento, l’imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 – erronea applicazione dell’articolo 388 c.p., comma 2, e articolo 646 c.p., (lamentando che il provvedimento d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., che aveva ordinato all’imputato di consegnare la documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio che egli aveva in precedenza curato, non poteva considerarsi adottato a tutela della proprieta’, del possesso o del credito e non disponeva effettivamente una determinazione qualificabile come cautelare; mancherebbe, inoltre, la prova in ordine al dolo specifico richiesto dall’articolo 646 c.p.).
Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
3. All’odierna udienza pubblica, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.
1. L’articolo 388 c.p., comma 2, nella formulazione vigente all’epoca di commissione del fatto, stabiliva che la pena prevista dal comma 1 della stessa disposizione “si applica a chi elude un provvedimento del giudice civile che (…) prescriva misure cautelari a difesa della proprieta’, del possesso o del credito”.
1.1. Questa Corte Suprema (Sez. 6 , sentenza n. 2908 dell’8 ottobre 1987, dep. 5 marzo 1988, CED Cass. n. 177793), con orientamento che merita di essere condiviso e ribadito, aveva gia’ chiarito che rientrano tra i provvedimenti cautelari del giudice civile la cui dolosa inottemperanza da luogo a responsabilita’ penale, tutti i provvedimenti cautelari previsti nel libro 4 del codice di procedura civile, e quindi non soltanto quelli tipici, ma anche quello atipico adottato ex articolo 700 c.p.c., purche’ attinente in concreto alla difesa della proprieta’, del possesso o del credito, poiche’ l’articolo 388 c.p., comma 2, costituiva (e costituisce, nella sua attuale formulazione) presidio penale esclusivamente per i provvedimenti cautelari emessi nelle materie tassativamente indicate dalla norma, e non puo’ trovare applicazione analogica (necessariamente in malam partem, e quindi non consentita in diritto penale dal principio di legalita’, sancito dall’articolo 25 Cost., comma 2) al di fuori di essi. E la ragione per la quale sia stata penalmente sanzionata soltanto l’inosservanza di alcuni provvedimenti cautelari (quelli in materia di proprieta’, possesso e credito) appare manifesta sol che si abbia riguardo all’interesse tutelato dalla norma in esame: l’interesse tutelato dall’articolo 388 c.p. non e’, infatti, l’autorita’ in se’ delle decisioni giurisdizionali, bensi’ l’esigenza costituzionale di effettivita’ della giurisdizione (Sez. un., sentenza n. 36692 del 27 settembre 2007, Vuocolo, CED Cass. n. 23G937), di tal che la sanzione non consegue alla mera trasgressione dell’ordine del giudice, occorrendo che la condotta ostacoli l’effettiva possibilita’ di una sua esecuzione.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
“Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari, la cui inosservanza e’ penalmente sanzionata dall’articolo 388 c.p., comma 2, rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi a norma dell’articolo 700 c.p.c., ma a condizione che essi attengano alla difesa della proprieta’, del possesso o del credito”.
1.2. Nel caso di specie, peraltro, non puo’ dubitarsi che il provvedimento di urgenza de quo attenesse alla proprieta’, pacifico essendo che l’ordine (non osservato) di consegna della documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio incidesse sulla proprieta’ condominiale, impedendone la corretta amministrazione.
1.3. Deve, per completezza, rilevarsi che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’articolo 388, comma 2, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell’obbligato, proprio perche’ l’interesse tutelato dall’articolo 388 c.p., non e’ l’autorita’ in se’ delle decisioni giurisdizionali, bensi’ l’esigenza costituzionale di effettivita’ della giurisdizione (Sez. un., sentenza n. 36692 del 27 settembre 2007, Vuocolo, CED Cass. n. 236937).
Ma, nel caso di specie, appare evidente che vi fosse necessita’ della collaborazione dell’imputato ai fini dell’esecuzione dell’ordine impartito dal giudice ex articolo 700 c.p.c., ovvero della disposta consegna di documenti.
1.4. Quanto al dolo specifico richiesto ad integrazione del delitto di cui all’articolo 646 c.p., la Corte di appello (f. 4), con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificita’ (limitandosi inammissibilmente a riproporre, piu’ o meno pedissequamente, doglianze gia’ ritenute infondate dalla corte di appello), ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ e della qualificazione giuridica dei fatti, valorizzando, in particolare (in accordo con la sentenza di primo grado, come e’ fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilita’), “l’ostinazione con la quale il (OMISSIS) si e’ rifiutato di consegnare detta documentazione”, motivatamente ritenuta sintomatica del fatto “che egli avesse un preciso interesse a non consentire una ricostruzione della sua gestione patrimoniale, traendone una specifica utilita’”.
A tali rilievi, nel complesso, il ricorrente non ha opposto alcunche’ di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare, nei modi di rito, eventuali travisamenti.
2. Per effetto degli intervenuti periodi di sospensione della prescrizione (mesi due e giorni sedici, dal 19.9. al 5.12.2011, rinvio su richiesta della difesa; mesi due e giorni tre, rinvio dell’udienza 5.6.2013 legittimo impedimento dell’imputato, malato, per una durata pari, per legge, a giorni 60 oltre alla durata dell’impedimento), la prescrizione non e’ ancora maturata alla data della odierna decisione.
3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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