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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 maggio 2014, n. 21241. Quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma primo, cod. pen. In questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace. (Confermata nella specie la condanna di più imputati per la morte di un lavoratore-schiacciato da una gru caduta a terra- ai quali veniva contestata la negligenza dei montatori della gru, il mancato controllo sulla gru e l'assegnazione del compito di manovrare la complessa attrezzatura ad un soggetto al quale si era mancato di somministrare la necessaria attività di formazione).

  SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 26 maggio 2014, n. 21241 Ritenuto in fatto  1. D.M.G.R. , D.M.A. , D.M.D.N. , O.M. , Be.Se. , B.G. venivano giudicati dal Tribunale di Montepulciano responsabili della morte di C.B. il quale, mentre era intento a schiodare delle assi di legno all’interno del cantiere edile della...

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Corte di cassazione, sezione II, sentenza 2 aprile 2014, n. 15093. Qualora un imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere venga condannato per reati unificati dal vincolo della continuazione, resta ferma la presunzione di adeguatezza della sola misura applicata, sussistente per uno dei reati satellite

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 aprile 2014, n. 15093 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASUCCI Giulian – Presidente Dott. FIANDANESE F. – rel. Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 12 maggio 2014, n. 19470. Dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 636 c.p., comma 2 e art. 639 bis c.p. per avere introdotto o comunque abbandonato quattro mucche di sua proprietà nel fondo altrui

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza del 12 maggio 2014, n. 19470 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente – Dott. CASUCCI Giuliano – rel. Consigliere – Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere – Dott. IASILLO Adriano...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 12 maggio 2014, n.19472. Dichiarati colpevoli rispettivamente del reato di ricettazione di telefono cellulare compendio di furto e di favoreggiamento personale per avere aiutato la complice ad eludere le investigazioni dell'Autorità avendo dichiarato falsamente che quest'ultima aveva trovato il telefono smontato e abbandonato vicino ad un cassonetto della spazzatura ed erano stati condannati, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche e con l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., alla pena di venti giorni di reclusione e Euro duecento di multa la prima e di venti giorni di reclusione il secondo, pene interamente condonate. In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 c.p., comma 2, non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicchè, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal comma 1 del predetto articolo

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza del 12 maggio 2014, n.19472 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente – Dott. CASUCCI Giuliano – rel. Consigliere – Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere – Dott. IASILLO Adriano – Consigliere – Dott. RAGO Geppino – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 maggio 2014, n. 11698. Ridotto il risarcimento del danno subito da chi partecipa, volontariamente, anche se come passeggero, ad una gara automobilistica non autorizzata. Pertanto, tagliato il 50% l'indennizzo dovuto dall'assicurazione ai parenti del terzo trasportato deceduto a seguito del ribaltamento della vettura

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 maggio 2014, n. 11698 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 11904. L'assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 287/1990, nei confronti dell'impresa di assicurazione sanzionata dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale, assolve l'onere della prova a suo carico allegando la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria). Sulla base di tali elementi si può, infatti, fondare la presunzione dell'indebito aumento del premio causato dal comportamento collusivo. Il problema del rapporto tra l'intesa illecita ed i contratti a valle va risolto, secondo la citata giurisprudenza, nel senso dell'inscindibilità di questi ultimi rispetto alla volontà anticoncorrenziale residente a monte, la quale trova il suo momento di realizzazione appunto nella necessitata ed inconsapevole adesione del consumatore finale, cioè di colui che, acquistando il prodotto, chiude la catena che inizia con la produzione del bene. In altri termini, “il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, la sua realizzazione finale, il suo senso pregnante”

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2014, n. 11904 Svolgimento del processo Con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, impugnato senza successo innanzi al giudice amministrativo (sentt. n. 6139/2001 TAR Lazio e n. 2199/2002 Cons. Stato), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi AGCM) sanzionava un largo numero di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11361. Fermo il principio secondo cui il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, e' da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, puo' avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacita' di lavoro specifica, se essa e' di una certa entita' e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entita' (cosiddette micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), e' possibile presumere che anche la capacita' di guadagno di una vittima che eserciti gia' attivita' lavorativa risulti ridotta nella sua proiezione futura – peraltro non necessariamente in modo proporzionale – salvo superamento di tale presunzione per effetto di prova contraria, deve, tuttavia, ritenersi che, la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, e' onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice – salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione – non puo' esercitare il potere di cui all'articolo 1226 c.c. perche' esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 maggio 2014, n. 11361 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. STALLA...