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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2015, n. 152. Licenziamento per il direttore inflittogli da s.p.a. Poste italiane per avere effettuato, mentre era direttore di un ufficio postale di Ancona, numerosi prelievi da un libretto di risparmio intestato a due anziani coniugi, ricoverati in una casa di riposo, pur essendo privo di delega e con modalità illecite, quali la falsa sottoscrizione; l'importo complessivo dei prelievi era stato di 69.000, 00 euro

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  9 gennaio 2015, n. 152 Ritenuto che con sentenza del 26 aprile 2011 la Corte d’appello di Ancona confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da M.M. ed intesa all’annullamento del licenziamento inflittogli da s.p.a. Poste italiane per avere effettuato, mentre era direttore di...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 dicembre 2014, n. 27055. Deve ritenersi illegittimo l’avviso di accertamento motivato per "relationem" a documento non allegato all’atto notificato al contribuente, né altrimenti da questi conosciuto

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 19 dicembre 2014, n. 27055 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. BIELLI Stefano – Consigliere Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Laura –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26892. In relazione ad una locazione di immobile stipulata da un Comune per allocarvi una scuola, la scelta del Comune di far costruire un proprio immobile per allocarvi la scuola, qualora l'esecuzione dell'opera sia terminata prima della scadenza convenzionale del contratto, non costituisce di per sé idoneo motivo di recesso anticipato del Comune dalla locazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26892 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2015, n. 53. Il diritto soggettivo alla pensione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 8 gennaio 2015, n. 53 Svolgimento del ricorso Con ricorso proposto avanti al Giudice del Lavoro di Torino Z.G. , M.R. , F.G. , B.M. , P.G. , Pi.Ma. e R.C. , tutti dottori commercialisti titolari di pensione di vecchiaia, convennero in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26911. La nullità derivante dall’adozione d’una delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell’ente locale, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194); tale dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta. Il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della p.a. sussiste dunque direttamente nei confronti del funzionario. Questi, ove manchino i necessari adempimenti formali per la validità dell’impegno di spesa assunto dalla p.a., ne risponderà in proprio verso il privato fornitore. L’insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l’impossibilità di esperire nei confronti del Comune l’azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Pertanto, dopo l’introduzione della normativa di cui agli artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la questione del riconoscimento dell’utilità della prestazione può porsi di regola solo allorché siano il funzionario o l’amministratore responsabili verso il privato a proporre l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 dicembre 2014, n. 26911 Motivi della decisione   II motivi di ricorso. 1.1. Con tutti e sette i motivi del proprio ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il Comune di Roccarainola abbia riconosciuto l’utilità dell’opera svolta dal professionista. Più...