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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 settembre 2014, n. 40292. Il reato di minaccia o violenza a pubblico ufficiale punito dall'art. 336 c.p. si consuma, nella sua connotazione di reato di pericolo volto alla immediata tutela della libertà del pubblico ufficiale nell'espletamento dei doveri funzionali, indipendentemente dal raggiungimento del concreto effetto impeditivo o di intralcio dell'attività funzionale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 settembre 2014, n. 40292 Fatto e diritto 1. Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale, che all’esito di giudizio ordinario ha condannato A. D.G., tenuto conto della recidiva contestagli, alla pena di sette mesi di reclusione per il...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 settembre 2014, n. 37730. Anche in presenza di gravi difficoltà economiche, risponde del reato di omesso versamento l'imprenditore che decida di pagare integralmente le retribuzioni senza però versare all'erario le ritenute previdenziali cui è tenuto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 settembre 2014, n. 37730   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. SAVINO Mariapia G – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. GENTILI Andrea –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 settembre 2014, n. 18977. Nel procedimento per revocazione, non è censurabile, ex art. 395, n. 4), c.p.c., quale errore di fatto, la erronea valutazione circa la qualificazione del fatto medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 settembre 2014, n. 18977 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 settembre 2014, n. 20368. Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata 'pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 settembre 2014, n. 20368 Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata in data 8 ottobre 2007, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta da L.M. contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa città, che aveva rigettato la domanda dell’appellante avente ad oggetto la condanna della...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19161. Chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest' ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile. Nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche, l'impacchettamento alla fonte di hardware e sistema operativo Windows-Microsoft (così come avverrebbe per qualsiasi altro sistema operativo a pagamento) risponderebbe, infatti, nella sostanza, ad una politica commerciale finalizzata alla diffusione forzosa di quest'ultimo nella grande distribuzione dell'hardware (quantomeno in quella, largamente maggioritaria, facente capo ai marchi Oem più affermati). In questo modo, si verificherebbero riflessi a cascata in ordine all'imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento, se non vera e propria necessità, in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremo questa volta definire "tecnologici ad effetto commerciale") con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 19282. In tema di mutuo fondiario è lecito il negozio stipulato per onorare debiti pregressi verso la banca mutuante.Tra le finalità di un'operazione di credito fondiario rientra anche quella dell'utilizzazione delle somme ottenute per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il finanziamento, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo fondiario

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 19282 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 settembre 2014, n. 19396. Alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni – fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva – nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'art. 2077 cod. civ., va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda. I lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi aziendali possono, pertanto, giovarsi delle clausole dei contratti collettivi nazionali se risultano iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti collettivi

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 settembre 2014, n. 19396 Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 2113 cod. civ. nonché degli artt. 1131, 1324 e 1325 cod. civ. deducendosi l’inapplicabilità degli accordi sindacali ai lavoratori che non vi abbiano aderito. Con il secondo motivo si...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 settembre 2014, n. 19199. L'articolo 1264 c.c., comma 1, prevede che la cessione del credito e' efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata. Il comma 2, aggiunge che tuttavia il debitore non e' liberato se paga al cedente pur essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione. Il che pero' non autorizza a ritenere che sia sufficiente tale conoscenza ad imporre al debitore di eseguire il pagamento sempre e comunque al cessionario. L'articolo 1264 c.c., va infatti coordinato con le norme che regolano l'opponibilita' della cessione ai creditori del cedente, in particolare con la previsione della inopponibilita' a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in data successiva alla dichiarazione di fallimento del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi dell'articolo 2914 c.c., n. 2 e L.F., articolo 45. In tal caso la cessione non e' efficace neppure per il debitore ceduto: diversamente il curatore non sarebbe, paradossalmente, legittimato a pretendere da lui il pagamento, che, pure, gli spetta a preferenza del cessionario; ne' potrebbe giustificarsi una legittimazione di quest'ultimo, il cui diritto comunque e' destinato a cedere di fronte a quello del curatore. E' principio consolidato quello secondo cui il debitore ceduto ha facolta' di opporre al cessionario la nullita' o l'inefficacia della cessione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 settembre 2014, n. 19199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere Dott....