abusi-sui-minori

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 26 settembre 2014, n. 39904

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 2 aprile 2014, il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del riesame, ha annullato l’ordinanza del 13 marzo 2014, emessa dal Gip di quella stessa sede giudiziaria, con la quale, su richiesta del Pm di Firenze era stata disposta la applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con prescrizioni, a carico di C.G., indagato in ordine al reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. in danno del minore infraquattordicenne I.E. .
A seguito di indagini svolte in conseguenza della proposizione di formale querela da parte dei genitori del predetto minorenne, era infatti emerso che il C. intratteneva con il giovane, della cui età egli era pienamente consapevole per essere stato suo istruttore di scherma presso la scuola frequentata dalla persona offesa, assidui rapporti tramite mezzi di comunicazione telematici, in particolare si trattava di conversazione tramite strumenti di videoscrittura, durante i quali lo stesso induceva il minore a compiere atti di autoerotismo, praticandoli contemporaneamente anche su se stesso, commentandone col medesimo gli esiti e documentando gli stessi tramite il reciproco invio di immagini fotografiche digitali.
Sulla scorta di tali dati, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e considerata la sussistenza delle esigenze cautelari, legate anche al fatto che nel corso delle indagini era, altresì, risultato che il C. , oltre a continuare ad avere contatti telematici col il piccolo Isola, ne intratteneva diversi altri, dai contenuti non altrettanto evidenti ma, comunque, sicuramente ambigui, con altri giovani in età adolescenziale o preadolescenziale, il Gip disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari, con la prescrizione del divieto a carico del C. di avere rapporti telefonici o telematici con altri soggetti che non fossero i familiari conviventi.
Avendo l’indagato proposto ricorso di fronte al Tribunale del riesame avverso il predetto provvedimento cautelare, questo è stato annullato sulla base del rilievo che, non essendo intervenuto alcun contatto nemmeno visivo fra i due durante il compimento degli atti sessuali, che, precisa il Tribunale, erano stati solo reciprocamente “narrati” attraverso il sistema di conversazione tramite videoscrittura, non poteva dirsi integrato il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen..
Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze, deducendo la erronea applicazione della legge penale da parte del Tribunale del riesame nonché la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare il ricorrente rilevava che il Tribunale non aveva affatto chiarito il motivo per il quale riteneva necessaria l’esistenza di un collegamento visivo fra agente e parte offesa affinché siano integrati gli estremi del reato in provvisoria contestazione.
Osservava, ad ogni modo, il ricorrente che la stessa interpretazione della legge penale data dal Tribunale, nel senso di ritenere necessario il predetto contatto ai fini della integrazione del reato, era errata posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, data per scontata la qualificazione di atti sessuali da attribuirsi agli atti di autoerotismo indotti da un adulto in un adolescente, ciò che integra gli estremi del reato in questione è l’oggettivo coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa, con la compromissione del diritto alla autodeterminazione del minore in tale ambito, finalizzato alla soddisfazione od eccitazione dell’istinto sessuale del soggetto agente.
Ricorrendo ambedue tali elementi nel caso in esame, l’ordinanza impugnata dovrebbe, per il ricorrente, essere annullata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Va logicamente premesso che non vi è dubbio, né la circostanza è in qualche modo posta in discussione sia dalla difesa dell’indagato sia nel provvedimento impugnato, che, in linea di principio, integrino gli estremi del compimento di atti sessuali con soggetto minorenne infraquattordicenne ai sensi dell’art. 609-quater cod. pen. le condotte volte ad indurre costui a compiere su se stesso atti di autoerotismo, laddove ciò avvenga al fine di dare soddisfacimento agli impulsi sessuali dell’inducente.
Il punto sul quale è necessario interrogarsi è se in tale condotta siano ravvisabili gli estremi dell’illecito penale anche nella ipotesi in cui questa sia realizzata fra assenti attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione ed eventualmente entro quali limiti.
Ritiene, infatti, il Tribunale di Firenze che dovrebbero ritenersi penalmente irrilevanti, ai fini della integrazione del reato de quo, i rapporti cosiddetti virtuali, gestiti solamente in via telematica, in assenza di alcun contatto visivo fra il minore e l’adulto.
Tale assunto è privo di qualsivoglia appiglio sia esso strettamente normativo sia esso ricavabile in via interpretativa.
Osserva, infatti, in via logicamente prioritaria, il Collegio che risponde ad un orientamento condiviso di questa Corte ritenere che la fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli “atti sessuali” – come considerati dall’art. 609 bis cod. pen., e fra i quali certamente, come sopra rilevato, rientrano gli atti di autoerotismo indotti – coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 marzo 2011, n. 11958).
Va, altresì, rilevato, anche sulla scorta di una recente pronunzia di questa stessa sezione della Suprema Corte, che, in riferimento alle ipotesi di atti sessuali posti in essere con persona infraquattordicenne, il bene giuridico tutelato dall’ordinamento è da ravvisarsi nella intangibilità della sfera di libertà sessuale del minore.
Tale bene, in considerazione della presunzione legale di incapacità del predetto soggetto a prestare un valido consenso al compimento di condotte che, appunto, comportino la realizzazione di atti dispositivi di tale libertà, deve intendersi leso anche dal compimento da parte del minore infraquattordicenne di qualunque atto, indotto da altri, che presupponga l’esercizio di tale libertà.
Né può negarsi la sussistenza del reato anche laddove il rapporto fra l’inducente ed il minore intervenga per via telematica, posto che, come sopra rilevato, gli atti sessuali di cui all’art. 609-quater cod. pen. non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l’agente, ben potendo l’autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti che la vittima pone in essere si se stessa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 giugno 2013, n. 25822).
Che tale partecipazione debba realizzarsi solo attraverso il senso della vista è postulato che il Tribunale di Firenze afferma senza alcun fondamento, dovendo, invece, ritenersi che il mezzo attraverso il quale si mettono in relazione l’adulto ed il minore e tramite il quale il primo riesca a veicolare la sensazione che ne determini l’appagamento sessuale non debba essere necessariamente questo (è infatti fin troppo conosciuta e diffusa la realtà delle cosiddette linee erotiche telefoniche per non rendersi conto di quanto sopra affermato).
Ritiene, anzi, la Corte che siffatta reciproca partecipazione, proprio per l’evidente coinvolgimento nel fenomeno dell’appagamento sessuale della intera sfera psicologica dell’individuo, possa realizzarsi anche in assenza di una immediata percezione sensoriale della condotta altrui ma anche sulla sola base del feedback emotivo che possa derivare dalla semplice riproduzione di essa in termini verbali, sia pure non uditi ma letti nel corso di una conversazione per via telematica.
L’elemento determinante ai fini della integrazione del reato anche in una ipotesi come quella in esame è, piuttosto, la tendenziale contestualità temporale fra l’attività di induzione, la condotta del soggetto passivo e la finalità di appagamento dell’impulso sessuale del soggetto agente, in uno con la possibilità che i sistemi di comunicazione telematica offrono al soggetto inducente e alla persona offesa di interagire fra di loro in tempo reale e quindi come se si agisse tra presenti.
Nel caso ora sottoposto all’esame della Corte tutti questi requisiti sono pacificamente sussistenti, sicché il provvedimento, che in sostanza nega la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del C. , ritenendo la fattispecie esulante dalla ipotesi di reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., deve essere annullato senza rinvio.
Sarà compito del pubblico ministero procedente, a seguito dell’annullamento senza rinvio della ordinanza con la quale era stato annullato il provvedimento applicativo della misura cautelare provvederà al ripristino della medesima (Corte di cassazione, Sezione I penale, 6 maggio 1995, n. 2145).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.

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