Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 15 settembre 2014, n. 37756

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2475/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE, del 29/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCARCELLA ALESSIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M.;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) (per (OMISSIS)) nonche’ degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), ed (OMISSIS), che hanno concluso per l’inammissibilita’ e/o il rigetto del ricorso del P.M..

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 29/11/2012, depositata in data 28/12/2012, il GUP del tribunale di FIRENZE pronunciava sentenza ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., nei confronti di tutti gli attuali indagati per tutte le imputazioni agli stessi ascritte con la formula “perche’ i fatti non costituiscono reato” nonche’, quanto all’indagato (OMISSIS), limitatamente all’imputazione sub a26) con la formula “per non aver commesso il fatto”, e, quanto agli indagati (OMISSIS) in relazione al capo a28) con la formula “perche’ il reato e’ estinto per prescrizione” e, infine, quanto all’indagato (OMISSIS), in relazione al reato sub a29), perche’ estinto per morte del reo.
2. Per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione, in particolare, dev’essere preliminarmente precisato che agli indagati sono contestati, secondo le modalita’ e le condotte a ciascuno di essi ascritte nei capi di imputazione elevati dal P.M., i delitti di abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.) e di omessa denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali (articolo 361 c.p.), oltre alla violazione della disciplina dei beni culturali (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 20, 30 e 170) e della normativa paesaggistica ed edilizia (articolo 44, lettera a), b) e c) e articolo 95, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 93 e articolo 181, in relazione agli articoli 146 e 169, in relazione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 10).
I fatti contestati, per quanto e’ dato desumere dalle imputazioni, risultano commessi in epoca compresa tra il 2006 ed il 2007 ( (OMISSIS), (OMISSIS)), nel 2005 e l’epoca attuale ( (OMISSIS), (OMISSIS)), tra il 2006 e l’epoca attuale ( (OMISSIS)), tra il 2006 ed il 2008 ( (OMISSIS), quanto all’articolo 361 c.p.), tra il 2001 e l’epoca attuale (Talocchini), tra il 2005 e l’epoca attuale ( (OMISSIS), quanto ai delitti di cui agli articoli 110 e 323 c.p. e articolo 481 c.p.), tra il 2007 e l’epoca attuale ( (OMISSIS)), nel 2006 ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), nel 2007 ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), nel 2007 e 2008 ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), nel 2008 ( (OMISSIS)), tra il 2005 ed il 2006 ( (OMISSIS)) e nel 2009 fino all’attualita’ ( (OMISSIS)).
I fatti, in estrema sintesi, riguardano la asserita situazione, nella prospettazione accusatoria, di grave illegalita’ protrattasi per anni, con pesanti rischi per la tutela del monumento denominato (OMISSIS) sito in (OMISSIS), frutto combinato e concatenato da esigenze funzionali da parte delle societa’ di gestione (da ultimo la (OMISSIS) S.p.A.) susseguitesi, ma anche da omissioni ed inazioni di uffici pubblici e funzionari aventi l’obbligo giuridico di impedire eventi dannosi al bene storico, nonche’ di effettuare comunicazioni all’autorita’ giudiziaria di reati conosciuti nell’esercizio delle rispettive funzioni; in particolare, la realizzazione di alcuni padiglioni fieristici all’interno dell’area della (OMISSIS), protrattasi nel tempo, nonche’ i provvedimenti emessi dagli Enti, finalizzati a mantenere e sanare le strutture illegittime, avrebbero concorso a permettere di fatto un uso fortemente incompatibile, almeno nelle condizioni attuate, con il carattere storico – artistico della (OMISSIS), con conseguente violazione anche del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, essendo la (OMISSIS) soggetta a vincolo storico – artistico con Decreto Ministeriale 27 febbraio 1984; conclusivamente, l’attivita’ fieristico/congressuale avrebbe fatto perdere la configurazione originale del bene e del suo valore di testimonianza storica, confinandolo in una sorta di recinto polivalente a servizio di fiere, manifestazioni e concerti.
3. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE, impugnando la predetta sentenza e deducendo plurimi motivi di ricorso, suddivisi per imputazioni, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
3.1. Deduce, con un primo motivo attinente alle imputazioni di abuso di ufficio, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione dell’articolo 323 c.p.. In sintesi, il P.M. ricorrente muove alla sentenza impugnata un’articolata censura di violazione di legge penale, con cui si duole, anzitutto, per aver il GUP del tribunale escluso la sussistenza del delitto ritenendo che il fine perseguito nell’adottare le delibere incriminate sia quello pubblico della sintesi tra le esigenze espositive e quelle di governo del territorio; detta affermazione non sarebbe corretta per varie ragioni, sia perche’ le esigenze espositive sono una scelta di carattere privatistico affidata ad una societa’ di capitali, sebbene a partecipazione pubblica, operante in regime di concorrenza sul mercato delle esposizioni e fiere, sicche’ l’ente pubblico non dovrebbe favorirla, con la conseguenza che gli atti amministrativi adottati per sanare l’irregolarita’ dei padiglioni fieristici sarebbero illegittimi in quanto alterano la libera concorrenza e rappresentano un vantaggio patrimonialmente valutabile, atto contra ius in quanto si tratta di manufatti non precari e stabilizzati come urbanisticamente illegali e meritevoli di essere demoliti Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 44. Altra censura di violazione di legge investe, poi, l’esegesi della norma violata, avendo il GUP ritenuto che la locuzione “ad altri” contenuta nell’articolo 323 c.p., – riferita alla condotta del pubblico ufficiale che “intenzionalmente procura” l’ingiusto vantaggio patrimoniale – si riferisca a soggetti privati; diversamente, sostiene il P.M. ricorrente, la norma non farebbe alcuna differenza tra soggetti privati e pubblici, sicche’ l’adottare un atto in contrasto con le disposizioni di legge intenzionalmente diretto ad arrecare un ingiusto vantaggio ad un soggetto, ancorche’ di diritto pubblico, pregiudicherebbe indubbiamente l’interesse tutelato dalla norma penale.
Altra violazione di legge censurata, ancora, riguarda la qualificazione del soggetto (OMISSIS) S.p.A. come pubblico; diversamente, sostiene il P.M. ricorrente, come risulta dallo Statuto societario, si tratta di societa’ per azioni che ha per oggetto attivita’ di carattere privatistico svolta da soggetto di diritto privato in regime di concorrenza.
Ulteriore violazione di legge censurata, ancora, investe l’affermazione del GUP del tribunale secondo cui l’atto amministrativo illegittimo debba essere frutto di collusione tra il pubblico ufficiale e colui che dall’adozione dell’atto illegittimo riceve un vantaggio.
Infine, ultimo profilo di violazione di legge censurata investe la sentenza impugnata laddove emerge dagli atti che nell’adottare un provvedimento inteso a sanare, sotto il profilo urbanistico, manufatti che erano insanabili, i funzionario ed i membri della Giunta fiorentina avrebbero compiuto un atto finalizzato anche a favorire se’ stessi, in quanto la sanatoria amministrativa esclude la sanzionabilita’ dell’illecito amministrativo urbanistico di cui ciascuno era corresponsabile.
3.2. Deduce, con un secondo motivo attinente alle imputazioni in materia di tutela del beni culturali (Decreto Legislativo n. 42 del 2004), il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 20, 30 e 170. In sintesi, il P.M. ricorrente muove alla sentenza impugnata un’articolata censura di violazione di legge penale, con cui si duole per non aver il GUP del tribunale considerato l’autentico valore contenuto all’interno delle predette norme a garanzia di un uso compatibile e non pregiudizievole per la conservazione e l’integrita’ del bene culturale qual e’ la (OMISSIS); tutti gli indagati avevano l’obbligo giuridico di impedire l’evento (articolo 40 c.p., comma 2) nella fattispecie la tolleranza a mantenere in essere manufatti urbanisticamente abusivi procuranti pregiudizio all’integrita’ del bene culturale. Censura, poi, quanto affermato nell’impugnata sentenza, secondo cui l’articolo 40 citato consentirebbe valutazioni di carattere discrezionale; circostanza, in ogni caso, che sarebbe smentita dalla documentazione da cui emergerebbe una volonta’ primaria di mantenimento dell’uso fieristico/congressuale ad ogni costo, sottoponendo il valore reale storico artistico della (OMISSIS); si richiamano, poi, a sostegno della configurabilita’ degli illeciti riferibili al Codice dei beni culturali, alcuni passaggi argomentativi esposti nel decreto con cui il GIP del medesimo tribunale ebbe a rigettare il sequestro preventivo richiesto dalla Procura della Repubblica di Firenze.
3.3. Deduce, con un terzo motivo attinente all’imputazione di omessa denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) per violazione dell’articolo 361 c.p..
In sintesi, il P.M. ricorrente muove alla sentenza impugnata un’articolata censura di violazione di legge penale nonche’ di contraddittorieta’ della motivazione, con cui si duole per aver il GUP del tribunale ritenuto esistere dei fraintendimenti in merito ad un’annotazione di P.G. del 31/07/2009; in realta’, sottolinea il P.M. ricorrente, le riunioni della Conferenza dei servizi svoltisi nel 2006, dolosamente non menzionavano volutamente la natura illegittima delle costruzioni realizzate nell’area della (OMISSIS); cio’ sarebbe desumibile anche dalle sommarie informazioni testimoniali rese da alcune persone informate sui fatti nonche’ dallo stesso bilancio di esercizio del 2005 della societa’ (OMISSIS) S.p.A. e dalle indicazioni date dall’avv. (OMISSIS) il 27/03/2006 sulla necessita’ di regolarizzare le anomalie e le irregolarita’ riferibili alle strutture precarie.
3.4. Deduce, infine, con un quarto motivo attinente alle residue imputazioni mosse a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b).
In sintesi, il P.M. ricorrente muove alla sentenza impugnata un’articolata censura di violazione di legge penale, con cui si duole per aver il GUP del tribunale:
a) quanto alla posizione (OMISSIS), ritenuto non corredato da lacuna norma di riferimento l’addebito, che contesta il reato di cui all’articolo 81 c.p.; diversamente, sostiene il P.M. ricorrente, le omissioni e le azioni richiamate e meglio evidenziate a pag. 43 dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p. rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 2 della citata disposizione, sicche’ le azioni sistematiche richiamate sarebbero da ritenersi idonee per la concretizzazione della fattispecie penale.
b) quanto alla posizione (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali si succedettero nelle funzioni di legali rappresentanti della societa’ (OMISSIS) S.p.A. (dal 2002 al 29/06/2006, il primo; da tale ultima data ad oggi, il secondo), le imputazioni urbanistiche e paesaggistiche ad essi contestate renderebbero palese la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice, trattandosi di abusi edilizi eseguiti e mantenuti nel periodo da loro coperto nel ruolo di Presidenti della societa’; in particolare, quanto al (OMISSIS), si osserva in ricorso che la sua posizione sarebbe stata erroneamente valutata dal giudice, in quanto questi risulta essere stato presidente della societa’ dal 2002 al 29/06/2006, ossia proprio nel periodo in cui – sottolinea il PM – sono stati commessi gli abusi la cui esistenza sarebbe nota, come emergerebbe dalle affermazioni dell’Avv. (OMISSIS) inserite nel bilancio 2005 a seguito della quale venne attivata la convocazione della Conferenza di servizi.
c) quanto alla posizione dell’indagato (OMISSIS), cui e’ ascritto il capo A28), gli elementi indicherebbero che il fatto a lui riconducibile sarebbe individuabile temporalmente tra la fine del 2002 e l’estate del 2004, anche se risulterebbe di tutta evidenza che l’abuso e’ stato mantenuto in condizioni di illegittimita’ fino al 2007.
d) quanto alla posizione (OMISSIS), si censura la sentenza in quanto il controllo del giudice non deve investire la concrete motivazioni tecniche che lo inducono ad affermare l’inidoneita’ degli elementi raccolti finalizzati a dichiarare non conformi le opere allo strumento urbanistico, dovendosi invece il giudice limitarsi a valutare l’astratta possibilita’ di sussumere il fatto in contestazione in una determinata fattispecie di reato; sul punto, il PM richiama ancora una volta il contenuto della perizia eseguita dal c.t. del P.M. prof. (OMISSIS), non contestata dagli indagati; ancora, quanto alla dichiarazione sostitutiva del certificato di agibilita’, la stessa non riguarderebbe solo la classificazione urbanistica del manufatto, ma attesterebbe anche la conformita’ degli immobili ai progetti approvati, sia quanto al padiglione denominato (OMISSIS) che al padiglione denominato (OMISSIS), attestazioni in ambedue i casi false; ancora, si censura per violazione di legge l’affermazione del giudice che ritiene che la certificazione oggetto dell’agibilita’ rientri soltanto in una mera classificazione urbanistica.
e) quanto, infine, alla posizione di (OMISSIS), si censura la sentenza impugnata in quanto emergerebbe come lo stesso avesse piena conoscenza di tutta la vicenda, quale presidente della societa’ di gestione della (OMISSIS), laddove il giudice non avrebbe considerato gli obblighi allo stesso derivanti dall’articolo 40 cpv. c.p., avendo l’obbligo di impedire il pregiudizio alla tutela del bene culturale dato dalla presenza degli edifici abusivi nel compendio monumentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5. Deve, anzitutto, essere premesso che in relazione ai fatti per cui si procede, questa Corte ha gia’ avuto modo di pronunciarsi in sede cautelare, respingendo il ricorso del P.M. sostanzialmente fondato su ragioni analoghe a quella per le quali oggi si procede.
Ed invero, la Sesta Sezione di questa Corte (Sez. 6 , n. 21734 del 04/02/2008 – dep. 29/05/2008, P.M. in proc. (OMISSIS) e altro, Rv. 240984), era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimita’ dell’ordinanza con la quale il tribunale del riesame di Firenze aveva disposto l’annullamento dei provvedimento con cui, nel 2007, il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di otto padiglioni adibiti a manifestazioni fieristiche situati all’interno del complesso monumentale della (OMISSIS), sui quali la (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS)) aveva realizzato interventi edilizi in violazione della normativa urbanistica (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 lettera a), b) e e), articoli 95 e 93). In particolare, dagli accertamenti di polizia giudiziaria era risultato che la (OMISSIS), che aveva avuto in uso dalla Regione Toscana l’area sottoposta a vincolo monumentale, aveva posto in essere gli interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, essendo emerso che la Giunta Municipale del Comune di Firenze, con provvedimento n. 292 del 28.3.2001, aveva dato parere favorevole all’installazione di strutture temporanee nella (OMISSIS) per il periodo di cinque anni, ma che la relativa delibera non era mai stata approvata, ne’ era seguito alcun provvedimento autorizzatorio.
Successivamente, lo stesso G.i.p., su richiesta del pubblico ministero, aveva esteso il provvedimento di sequestro preventivo sugli stessi immobili, anche in ordine al reato di abuso d’ufficio contestato ai legali della (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ di numerosi funzionali pubblici che a diverso titolo erano intervenuti nella procedura amministrativa conclusasi con l’emissione dell’autorizzazione provvisoria per le strutture temporanee all’interno della (OMISSIS). Secondo l’ipotesi accusatoria, mantenuta anche nel prosieguo del processo, l’autorizzazione provvisoria sarebbe stata rilasciata in violazione della normativa urbanistica al fine di favorire l’ente (OMISSIS) ed ottenere il dissequestro degli immobili, facendo figurare come opere temporanee opere che in realta’ avevano natura permanente e definitiva.
6. Il Tribunale, adito in sede di riesame, come detto, aveva annullato entrambi i provvedimenti di sequestro. Per quanto riguarda i reati edilizi, i giudici avevano affermato la sussistenza del fumus delicti, rilevando che l’attivita’ edilizia, consistita in ampliamenti volumetrici, nuove sagome, opere di pertinenza e nuovi manufatti, si sarebbe svolta nella totale carenza di qualsiasi autorizzazione, escludendo che alla successiva autorizzazione potesse essere riconosciuto un effetto sanante di quanto abusivamente realizzato. Gli stessi, invece, avevano negato che il sequestro preventivo fosse assistito anche dal presupposto del periculum in mora, in quanto essendo state ultimate le opere abusive il protrarsi dell’uso del bene non sarebbe di per se’ indice della volonta’ di portare i reati alle ulteriori conseguenze, richiamando anche alcune decisioni in tal senso di questa Corte.
Riguardo al sequestro riferito al reato di cui all’articolo 323 c.p., il Tribunale aveva ritenuto il difetto del fumus delicti, perche’ con l’adozione dell’autorizzazione si sarebbe perseguito un interesse pubblico. Piu’ precisamente, pur riconoscendo che la soluzione di ricorrere ad una autorizzazione provvisoria presenti profili discutibili, i giudici del riesame avevano sostenuto che il procedimento amministrativo conclusosi con l’autorizzazione in oggetto non sarebbe stato indicativo di una strumentalizzazione dell’azione amministrativa, volta ad abusare dell’ufficio per ingiusti vantaggi di carattere patrimoniale a favore di privati, esprimendo invece l’intento di perseguire finalita’ di pubblico interesse, quali la sistemazione urbanistico – edilizia del complesso monumentale e la prosecuzione dell’attivita’ fieristica.
7. Contro questa decisione il Pubblico ministero aveva, all’epoca, presentato ricorso per Cassazione, deducendo, per quanto qui di interesse, la violazione dell’articolo 323 c.p., rilevando che il Tribunale aveva richiesto il dolo specifico in una fattispecie penale che, invece, fa riferimento ad una nozione di dolo intenzionale, da intendersi in contrapposizione a dolo generico: non sarebbe necessario il perseguimento in via esclusiva del fine privato, potendo aversi il reato di abuso d’ufficio in presenza di un concorrente interesse pubblico, per cui i giudici della cautela avrebbero erroneamente escluso la sussistenza del fumus delicti. Un altro profilo di illegittimita’ veniva rintracciato nell’interpretazione che il Tribunale aveva dato della locuzione “ad altri”, riferendola solo a soggetti privati, omettendo di considerare che l’interesse che viene tutelato e’ il buon andamento della pubblica amministrazione, che puo’ essere danneggiato anche da un atto illegittimo adottato con l’intenzione di favorire un soggetto di diritto pubblico, precisando, inoltre, che l’ente (OMISSIS) e’ una societa’ per azioni, quindi un soggetto privato, che svolge attivita’ di carattere privatistico. Ancora, veniva censurata l’ordinanza impugnata, rilevando che l’articolo 323 c.p., non richiede che l’atto amministrativo illegittimo sia frutto di collusione tra pubblico ufficiale e colui che riceve un vantaggio ingiusto dall’atto stesso, in quanto non si tratta di un delitto necessariamente plurisoggettivo qualificato dalla presenza dell’extraneus a favore del quale e’ diretto l’abuso, ma e’ sufficiente che il pubblico ufficiale abbia intenzionalmente arrecare un vantaggio ingiusto a quel soggetto.
In conclusione, secondo il P.M. ricorrente all’epoca della impugnazione cautelare, l’intenzione di procurare un vantaggio ingiusto alla (OMISSIS) S.p.A., mediante l’adozione di un provvedimento illegittimo – autorizzazione provvisoria – che consentisse il prolungato utilizzo nel tempo degli edifici abusivi, era dimostrata dalla circostanza che si sarebbe fatto ricorso ad una norma del regolamento edilizio che non soltanto definisce le costruzioni temporanee in modo assolutamente inconciliabile con quelle realizzate all’interno del complesso monumentale (OMISSIS), ma contempla la possibilita’ che di esse venga autorizzata la realizzazione, e non il mantenimento, come nel caso in esame.
8. La Sesta Sezione di questa Corte, come anticipato, aveva ritenuto infondato il ricorso del pubblico ministero.
In ordine ai motivi del ricorso aventi ad oggetto il sequestro disposto per il reato di abuso d’ufficio, che qui rilevano, questa Corte ebbe a rilevare come il Tribunale di Firenze, sulla base di un attento esame dei fatti, non avesse rinvenuto la sussistenza del presupposto del fumus delicti.
In particolare, secondo i giudici del riesame prima (ed il GUP, poi, nel pronunciare la sentenza di proscioglimento), con l’emissione dell’autorizzazione provvisoria per le strutture temporanee non si sarebbe realizzata alcuna specifica finalita’ di favorire indebitamente interessi privati; il procedimento amministrativo che ha condotto all’emanazione delle autorizzazioni citate non e’ indicativo di uno sviamento dell’azione amministrativa diretta ad abusare dell’ufficio per illegittimi vantaggi di carattere patrimoniale di privati, in quanto vi e’ stato l’intento, altrettanto specifico, di perseguire finalita’ di pubblico interesse, cioe’ provvedere alla sistemazione urbanistico ed edilizia del complesso monumentale, anche al fine di garantire la prosecuzione dell’attivita’ fieristica. In sostanza, il Tribunale del riesame – ed il Gup – hanno ritenuto che, con l’autorizzazione temporanea, l’amministrazione, resasi conto che le opere poste in essere erano prive del permesso di costruire, abbia voluto porre rimedio ad una situazione di compromissione degli interessi urbanistici, tentando una composizione degli interessi pubblici in gioco, anche al fine di assicurare la continuazione dell’attivita’ fieristica ritenuta di rilevante interesse pubblico. Inoltre, i giudici (del riesame e dell’udienza preliminare) hanno evidenziato come non potesse ravvisarsi l’elemento soggettivo del dolo nella volonta’ di far riacquistare a (OMISSIS) la piena disponibilita’ delle strutture in questione per utilizzazione a fini espositivi.
Rispetto a questa ricostruzione dei fatti, il pubblico ministero ricorrente proponeva allora e ripropone adesso – come del resto sottolineato anche dal P.G. di udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M. fiorentino – una lettura alternativa che impinge in valutazioni di merito, che in sede di legittimita’ non possono essere poste in discussione.
Come, infatti, gia’ affermato autorevolmente dalle Sezioni Unite di questa Corte l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 – dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).
Tuttavia, con riferimento alle censure riguardanti supposte violazioni di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, si osserva che e’ vero quanto sostenuto dal pubblico ministero circa il significato della intenzionalita’ del dolo richiesto dall’articolo 323 c.p. e, cioe’, che l’intenzionalita’ non equivale ad esclusivita’ del fine, potendo ipotizzarsi una condotta che sia rivolta a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale e, al contempo, perseguire un fine pubblico. Ma nel caso di specie, il Tribunale del riesame prima, ed il GUP successivamente, non hanno messo in dubbio tale circostanza, bensi’ hanno semplicemente escluso che gli imputati avessero agito proprio per perseguire l’ingiusto vantaggio patrimoniale.
Cio’ consente di respingere anche il motivo – oggetto del primo motivo di ricorso – con cui si e’ rilevato che il GUP del Tribunale, erroneamente, avrebbe sostenuto che l’abuso d’ufficio richiede che l’atto amministrativo sia frutto della collusione fra pubblico ufficiale e il privato destinatario del vantaggio: infatti, la sentenza impugnata ha negato la sussistenza del fumus commissi delicti escludendo che i ricorrenti abbiano voluto intenzionalmente arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale, rilevando come la semplice violazione di legge non puo’ condurre automaticamente all’affermazione della responsabilita’ per il reato di abuso d’ufficio. Cio’ risponde, del resto, all’orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte che, sul punto, ha affermato che in tema di abuso d’ufficio, il dolo intenzionale che non e’ escluso dalla finalita’ pubblica perseguita dall’agente, non sussiste quando il soddisfacimento degli interessi pubblici prevalga sugli interessi privati, mentre e’ integrato qualora il fine pubblico rappresenti una mera occasione o un pretesto per occultare la commissione della condotta illecita (Sez. 3 , n. 13735 del 26/02/2013 – dep. 22/03/2013, p.c. in proc. Fabrizio e altro, Rv. 254856). Ed e’ quello che si e’ verificato con le delibere “incriminate”, che non miravano certo ad un interesse alternativo a quello pubblico, pur potendosi discutere se sia o meno stato realizzato opportunamente quest’ultimo, il che esula tuttavia dal penalmente rilevante.
Allo stesso modo, si rivelano infondate le doglianze – sempre prospettate in sede di primo motivo di ricorso – con cui si censura la sentenza per avere ritenuto la natura pubblica della societa’ (OMISSIS): ai fini della decisione assunta dal GUP del Tribunale, non ha rilievo la questione relativa alla natura dell’ente fieristico, ma il fatto che tale figura soggettiva gestisse interessi aventi sicuramente un rilievo pubblicistico. Deve, quindi, essere rigettato il primo motivo di ricorso, c.s. descritto.
9. Passando, poi, all’esame del secondo motivo, lo stesso si appalesa parimenti infondato. Ed invero, come evidenziato dallo stesso PG di udienza e dalle difese degli imputati, non sussistono le condizioni per ritenere integrate le violazioni del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, proprio alla luce delle opinioni discordanti che, nel corso degli anni, hanno accompagnato le modalita’ di tutela del bene. Nessuno, infatti, puo’ porre in discussione la doverosita’ degli amministratori di tutelare l’interesse pubblico, ma, nel caso in esame, non e’ in discussione il non averlo fatto – cio’ che costituirebbe reato -, ma l’averlo fatto in modo opinabile. Del resto, la stessa censura proposta dal PM ricorrente, mal si concilia con la stessa struttura dell’illecito penale contestato. Ed infatti, la norma in esame e’ costituita dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004 che, sotto la rubrica “Uso illecito”, punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrita’.
L’imputazione mossa dal PM ricorrente, invece, si fonda sull’applicazione dell’articolo 40 c.p., comma 2, ossia muove un rimprovero penale agli imputati a titolo di responsabilita’ per omesso impedimento dell’evento. La costruzione giuridico – concettuale operata dal PM e’, tuttavia, incompatibile con la natura giuridica della fattispecie contravvenzionale in esame. Ed invero, il reato di uso illecito di beni culturali e’ reato di pura condotta e non di evento, sicche’ non e’ ipotizzabile in relazione ad esso una responsabilita’ da causalita’ omissiva.
Cio’ lo si desume dall’impiego del verbo “destinare” che, all’evidenza, evoca una condotta commissiva a forma vincolata, di per se’ incompatibile con il disposto del capoverso dell’articolo 40 c.p., in relazione al quale il legislatore ha introdotto un requisito concernente le sole fattispecie a forma libera, precisando che non impedire l’evento equivale a cagionarlo, quando l’autore sia titolare dell’obbligo giuridico di impedirlo. In questo modo, nelle figure “causalmente orientate” viene introdotto un elemento extracausale di fattispecie, con la funzione di limitare la portata dell’equazione normativamente posta fra cagionare e non impedire. Al centro della questione causale si pone la possibilita’, da parte dell’autore, di impedire l’evento, possibilita’ astratta – perche’ valutabile ex ante – ma non per questo identificabile con una mera responsabilita’ di posizione, fondata sul dovere di impedire.
Il rapporto di imputazione concerne il poter impedire, mentre il dovere concerne l’attribuzione di un preciso titolo di responsabilita’. Cio’ spiega la ragione per la quale, ad esempio, nell’affine materia urbanistica, con riferimento alla responsabilita’ degli amministratori e dirigenti comunali, si e’ escluso nella piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, che in caso di rilascio di un permesso di costruire illegittimo, sia possibile ipotizzare una responsabilita’ ex articolo 40 cpv. per il reato edilizio di cui all’articolo 44, comma 1, lettera b), Decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380 (Sez. 3 , n. 9281 del 26/01/2011 – dep. 09/03/2011, Bucolo, Rv. 249785). Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: “Il reato di uso illecito di beni culturali (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 170,) e’ reato di pura condotta e non di evento, sicche’ non e’ ipotizzabile in relazione ad esso una responsabilita’ da causalita’ omissiva”.
10. Puo’ quindi essere esaminato il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’impugnata sentenza per aver prosciolto gli imputati dal delitto di cui all’articolo 361 c.p..
Dall’esame degli atti emerge, in buona sostanza, che l’imputazione e’ riferibile ad una riunione svoltasi in sede di conferenza di servizi istruttoria in data 26 giugno 2006, riunione in cui si sarebbe appreso dell’illegittimita’ urbanistica dei padiglioni precari insistenti all’interno del compendio della (OMISSIS).
Ora, pur ravvisandosi l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione avuto riguardo alla data in questione (prescrizione maturata alla data del 26 dicembre 2013, non potendo certamente ritenersi che il delitto di cui all’articolo 361 c.p. abbia natura di reato permanente, perche’ – come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte – in detto reato il termine di adempimento dell’obbligo e’ unico, finale e non iniziale, decorso il quale l’agente non e’ piu’ in grado di tenere utilmente la condotta imposta, sostanziandosi il contegno descritto in tale fattispecie nell’omettere, e cioe’ nel non fare, ovvero nel ritardare, ossia nel protrarre indebitamente, la denuncia, tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati gli effetti – omissione o ritardo – necessari e sufficienti per la consumazione (Sez. 6 , n. 8746 del 16/06/2000 – dep. 02/08/2000, Izzi, Rv. 220750), deve ritenersi corretta la formula di proscioglimento impiegata dal GUP nella sentenza impugnata.
Ed invero, come sostenuto dal PG di udienza e dalla difesa degli imputati, in relazione al delitto in esame non emergono elementi per ritenerne la sussistenza, a fronte di un quadro variegato, complesso ed a volte contraddittorio, caratterizzato da conferenze di servizi “omissive” sulla portata della situazione, come del resto sostenuto dallo stesso PM ricorrente nell’impugnazione, nonche’ da annotazioni che si riferiscono ad anomalie piuttosto che a singoli episodi di reato da denunciare. Del resto, e’ stato gia’ in precedenza affermato da questa Corte che l’omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel denunciare i fatti di reato idonei ad integrare il delitto di cui all’articolo 361 c.p., si verifica solo quando il p.u. sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre, qualora egli abbia il semplice sospetto di una possibile futura attivita’ illecita, deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l’eventuale commissione del reato ma non e’ tenuto a presentare denuncia (Sez. 5 , n. 26081 del 04/04/2008 – dep. 30/06/2008, Martinelli, Rv. 241165). Si aggiunga, infine, per completezza, che le posizioni dei pubblici ufficiali in relazione alla fattispecie in esame sarebbero tutte coperte dalla causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 384 c.p. Ed infatti, e’ stato gia’ affermato da questa Corte che non e’ punibile, ai sensi dell’articolo 384 c.p., il pubblico ufficiale che abbia omesso di denunciare (articolo 361 c.p.) la realizzazione di opera edilizia in assenza di concessione, allorquando dalla denuncia derivi la sua esposizione a responsabilita’ penale per avere, in violazione della normativa urbanistica, autorizzato l’opera per la quale era necessaria la preventiva concessione (Sez. 6 , n. 7952 del 20/04/1995 – dep. 18/07/1995, Pasetti ed altri, Rv. 202169). Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso non merita accoglimento.
11. Devono, infine, essere esaminate le doglianze di cui al quarto motivo, con cui il PM ricorrente censura le “ulteriori posizioni” richiamandosi al proscioglimento disposto dal GUP del tribunale di Firenze con riferimento agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Anzitutto, quanto alla posizione (OMISSIS), l’impugnazione riguarda il capo F4, reiterando l’errore di descrizione della norma violata, riferendosi, sia nel capo di imputazione che nel ricorso per cassazione ad un non meglio indicato articolo 81 c.p., in relazione al quale, con censura altrettanto generica, il PM ricorrente ritiene che le omissioni e le azioni richiamate (e meglio evidenziate nell’imputazione descrittiva, contenuta alle pagg. 40 e 41 dell’impugnata sentenza) rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 81 c.p., comma 2, sicche’ le azioni sistematiche richiamate sarebbero da ritenersi idonee per la concretizzazione della fattispecie penale.
Ora – a parte il rilievo che il PM ricorrente faccia richiamo nel testo dell’impugnazione per descrivere la tipologia di azioni ed omissione contestate ad un documento (la pag. 43 dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p.) non allegato all’impugnazione di legittimita’, con conseguente violazione del ed. principio di autosufficienza laddove censura il percorso motivazione dell’impugnata sentenza (v., ex multis: Sez. 4 , n. 3360 del 16/12/2009 – dep. 26/01/2010, Mutti, Rv. 246499) – appare evidente dallo stesso tenore dell’impugnazione che la censura, oltre che di difficile comprensione (non riuscendosi a comprendere a quale imputazione si riferisca la contestata “continuazione”, dovendosi ritenere solo per deduzione che si sia fatta menzione all’articolo 481 c.p.) si risolve in una critica puramente contestativa dell’impugnata sentenza e, nel contempo, generica ed assertiva, laddove il ricorrente sostiene che le azioni sistematiche sarebbero idonee per concretizzare la fattispecie penale (v., ad esempio: Sez. 6 , n. 8700 del 21/01/2013 – dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).
Quanto, poi, alle posizioni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), puo’ senza alcun dubbio convenirsi con la prospettazione del PG di udienza e con quanto sostenuto in sede di conclusioni dalla difesa dei tre imputati, nel senso di ritenere le stesse prospettazioni del PM ricorrente non dotate di sufficiente specificita’ come, ad esempio, quando lo stesso afferma nell’impugnazione proposta in questa sede che la condotta contestata agli stessi sarebbe consistita nel “mantenimento degli abusi” nel periodo in cui gli stessi erano in carica. A cio’, peraltro, si aggiunge che le violazioni per gli stessi ipotizzate, tutte contravvenzionali, risultano essersi esaurite in un arco temporale che, per il (OMISSIS) – secondo la stessa prospettazione del PM ricorrente -, sarebbe databile tra la fine del 2002 e l’estate 2004 mentre, per gli altri due imputati, sarebbe databile quanto al (OMISSIS) tra il 2002 ed il 29/06/2006 e, per il (OMISSIS) da tale ultima data sino ad oggi. Orbene, e’ evidente che, quanto al (OMISSIS) ed al (OMISSIS), in relazione alla tipologia di reati contestati (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 44 e 95 e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181), in relazione alla data di commissione dei reati, gli stessi sarebbero gia’ coperti dalla prescrizione quinquennale maturatasi nel 2009 per il (OMISSIS) e il 29/06/2011 per il (OMISSIS), mentre, per quanto concerne il (OMISSIS), non potrebbe certamente ipotizzarsi per quest’ultimo, subentrante nella carica di legale rappresentante della (OMISSIS) S.p.A., la responsabilita’ per gli abusi edilizi e paesaggistici asseritamente commessi in data antecedente all’assunzione della carica, ne’ potendosi imputare al medesimo una responsabilita’ per il “mantenimento” delle strutture da altri realizzate.
Infine, quanto alla posizione del (OMISSIS) e del (OMISSIS), in relazione ai quali vengono prospettate censure che investono la sussistenza del dolo, lo stesso PG di udienza ha evidenziato come i riferimenti operati dal PM ricorrente appaiano vaghi e generici. A cio’ si aggiunga, quanto alla posizione (OMISSIS), l’incompatibilita’ della costruzione giuridica operata dal PM ricorrente (che imputa all’amministratore una responsabilita’ omissiva in relazione ad un reato, come detto, di pura condotta qual e’ il Decreto Legislativo n. 42 del 2004) e, quanto alla posizione (OMISSIS), il richiamo – per vero sistematico nella struttura complessiva dell’impugnazione – alle conclusioni del c.t. del PM prof. Ventura, che renderebbe evidente l’imputazione sub A30).
Trattasi, all’evidenza, di operazione non consentita in questa sede, posto che, come piu’ volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il controllo del giudice di legittimita’ sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non puo’ avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilita’ del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l’accusa sia sostenibile in giudizio (Sez. 2 , n. 5669 del 28/01/2014 – dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211).
12. Il ricorso del PM dev’essere, conclusivamente, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

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