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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 aprile 2015, n. 17690. Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto del nuovo codice della strada, è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre eventi lesivi alle persone, e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse. Il reato in parola si consuma con l’allontanamento dal luogo del sinistro e risulta pertanto irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie tipica l’eventuale ritorno di chi si sia inequivocabilmente allontanato o il suo presentarsi presso gli uffici delle forze dell’ordine. Nel reato di omissione di soccorso il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e la necessità del soccorso.La consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può assumere la forma del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 aprile 2015, n. 17690 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha riformato unicamente sul punto concernente il beneficio della non menzione della condanna, che ha concesso, la pronuncia emessa nei confronti di S.M. dal Tribunale di Brescia,...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 aprile 2015, n. 2055. È legittima l’esclusione di un candidato da un concorso per Vigili del Fuoco che non è risultato idoneo a causa della diminuita capacità uditiva. L’accesso al Corpo dei Vigili del Fuoco comporta un impegno con grandi responsabilità dell’affrontare situazioni critiche, e l’idoneità uditiva è prevista dall’art. 1, comma 1, lett. g) del d.m. 11 marzo 2008, n. 78.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 24 aprile 2015, n. 2055 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6191 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Ra.Mi., con domicilio eletto presso l’avv. Ra.Mi....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 aprile 2015, n. 2137. La finalità dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, in tema di annullamento del permesso di costruire, è quella di dettare una disciplina che tenga in adeguata considerazione, in ragione degli interessi implicati, la circostanza che l’intervento edilizio è stato realizzato in presenza di un titolo abilitativo che, solo successivamente, è stato dichiarato illegittimo. L’amministrazione deve, pertanto, valutare, con specifica motivazione, in ragione soprattutto di eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto e della effettiva situazione contenutistica del vincolo, se sia possibile convalidare l’atto annullato. In altri termini, l’annullamento del permesso di costruire non comporta affatto per il Comune l’obbligo sempre e comunque di disporre la demolizione di quanto realizzato sulla base del titolo annullato, ma è circoscritto al divieto, in caso di adozione di un nuovo titolo edilizio, di riprodurre i medesimi vizi (formali o sostanziali che siano) che detto titolo avevano connotato

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 aprile 2015, n. 2137 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2014, proposto da: Pe. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Sa.Mo.,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 aprile 2015, n. 2108. Il Piano di lottizzazione ha durata decennale per cui decorso il relativo termine esso perde di efficacia. Il suddetto termine è stato ricavato, in assenza di espressa regolamentazione da parte dell’art. 28 della legge n.1150 del 1942 dalla norma analoga dettata dall’art.17 della legge urbanistica per i piani particolareggiati, stante la identità di ratio esistente fra i due piani attuativi. L’ultrattività delle prescrizioni del piano di lottizzazione non può concretamente configurarsi giacché essa confliggerebbe con la finalità sottesa alla fissazione di un termine di efficacia, coincidente esattamente con l’esigenza di assicurare effettività e attualità alle previsioni urbanistiche, il che risulterebbe compromesso se le lottizzazioni convenzionate avessero l’effetto di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura. Ne deriva che la scadenza del termine fa venir meno sul piano oppositivo i presupposti per lo ius aedificandi e, sul piano urbanistico, l’affidamento all’intangibilità delle destinazioni urbanistiche definite dal Piano

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 aprile 2015, n. 2108 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7317 del 2013, proposto da: St.Ba. e Ro.Ba. rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ca., Lu.Gi., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 aprile 2015, n. 2109. Se nell’ambito dell’esecuzione dello strumento attuativo non è stato già raggiunto la dotazione minima degli standard urbanistici, la parte inattuata dello strumento urbanistico di secondo livello non permette il rilascio di altre autorizzazioni per la realizzazione di nuove costruzioni

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 aprile 2015, n. 2109 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 908 del 2014, proposto da: Impresa An., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 aprile 2015, n. 7140. natura dell’ipoteca iscrivibile sugli immobili del debitore e dei coobbligati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 aprile 2015, n. 7140 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. NAZZICONE...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7117. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la «comparsa di risposta» può essere idonea a riassumere il giudizio nella fase di merito, qualora contenga tutti gli elementi previsti dal codice per la citazione. E la procura rilasciata per la fase cautelare, a meno di una diversa esplicita indicazione, resta valida

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7117 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott....