cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 9 aprile 2015, n. 7140

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24452/2008 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), gia’ (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 25/08/2008, n. 256/08 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da (OMISSIS) s.p.a., quale concessionario della provincia per la riscossione dei tributi, con la quale essa chiedeva l’ammissione del credito per contributi previdenziali assistito da ipoteca Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, invece ammesso al chirografo, stante l’inopponibilita’, in quanto revocabile, dell’ipoteca che, nel caso dei crediti previdenziali, non avrebbe natura legale, bensi’ giudiziale o ad essa assimilabile.

Avverso il predetto decreto viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il curatore del fallimento non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 18, e articolo 12 preleggi, per non avere il tribunale riconosciuto la natura legale all’ipoteca iscritta per crediti non tributari ma previdenziali, senza tenere conto che il predetto decreto legislativo ha inteso ampliare l’operativita’ della particolare forma di riscossione coattiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, valorizzando non la natura del credito, ma proprio le modalita’ di riscossione mediante ruolo, usufruendo per cio’ solo dei vantaggi previsti nella legge speciale, laddove il decreto impugnato ha indebitamente limitato l’applicazione di tale disciplina ai casi in essa espressamente previsti, violando l’articolo 12 preleggi.

2. – Il ricorso e’ fondato.

Ai sensi del Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, articolo 18, rubricato alla “estensione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, le disposizioni relative alla riscossione mediante ruoli (articoli 10 e 44 bis) ed alla riscossione coattiva (articoli 45 e 90) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si applicano “anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 49, attribuisce efficacia di titolo esecutivo al ruolo – vale a dire, l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute – formato dall’Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, cosi’ consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessita’ di ulteriore vaglio da parte dell’autorita’ giudiziaria.

L’articolo 77 del medesimo provvedimento normativo stabilisce altresi’ l’idoneita’ del titolo, rappresentato dal ruolo, a costituire in se’ titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall’amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice.

Si tratta, dunque, di ipoteca che tutela il credito in ragione della sua peculiare natura e qualita’, avendo per tale motivo il legislatore dettato una disciplina di favore.

Questa Corte ha ritenuto (Cass. 1 marzo 2012, n. 3232; 3 aprile 2014, n. 7868) che l’iscrizione di ipoteca, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta non e’ riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’articolo 2817 c.c., ne’ all’ipoteca giudiziale prevista dall’articolo 2818 c.c., ma si fonda su provvedimento amministrativo.

Esaminato il sistema della garanzia ipotecaria nel codice civile e le tre diverse tipologie contemplate – ipoteca legale (articolo 2817), giudiziale (articolo 2818) e volontaria (articolo 2821) -la citata sentenza ha osservato come l’ipoteca all’esame non possa essere ricondotta a nessuna di queste tre figure, ma costituisce un quartum genus: la volontaria perche’ evidentemente difetta il consenso dell’altra parte, la legale in quanto iscritta in modo automatico su beni immobili oggetto di negoziazione a rafforzamento dell’adempimento delle obbligazioni, la giudiziale perche’ avente titolo in un provvedimento cui la legge riconosce tale effetto, laddove la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato articolo 77, non e’ sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo.

Ha concluso, dunque, nel senso dell’autonomia della ipoteca iscritta Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, sulla base dell’esistenza di un titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo.

Tale diversita’ e’ sufficiente per ritenere non condivisibile la ritenuta revocabilita’, ad opera del decreto impugnato, dell’ipoteca in questione e la sua assimilazione, sul piano della disciplina normativa, a quella giudiziale. Al contrario, non rientrando nell’ambito di applicazione della L.F., articolo 67, comma 1, n. 4, l’ipoteca in discorso non e’ suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali.

3. – Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con la decisione nel merito sulla domanda della creditrice, provvedendosi all’ammissione del credito dell’istante al passivo del fallimento (OMISSIS), nella misura gia’ determinata, con collocazione ipotecaria.

4. – L’enunciazione del principio di diritto esposto in epoca successiva all’inizio del giudizio induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimita’, non essendosi invece il fallimento costituito nella fase di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento nell’importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria; compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

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