Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 24 aprile 2015, n. 2055

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6191 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Ra.Mi., con domicilio eletto presso l’avv. Ra.Mi. in Roma;

contro

Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Fa.Cr.;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 06316/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria per la copertura di posti nella qualifica di vigili del fuoco, stabilizzazione del personale volontario

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il Cons. Angelica Dell’Utri e uditi per le parti gli avvocati Mi. e dello Stato Ti.Va.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

Il signor -OMISSIS- ha partecipato alla procedura selettiva per la copertura di posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario (c.d. stabilizzazione), indetta con d.m. 27 agosto 2007 n. 3747, ma, una volta inserito in graduatoria e superata la prova del mantenimento dell’idoneità motoria, in sede di verifica del possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali è stato dichiarato inidoneo per deficit della capacità uditiva ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. g, del d.m. 11 marzo 2008 n. 78 (richiedente una “soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 – 6000 – 8000 Hz”).

Con d.m. 18 novembre 2013 n. 572 è stato escluso dalla procedura.

Con ricorso davanti al TAR per il Lazio, sede di Roma, l’interessato ha impugnato il detto decreto di esclusione e, in subordine, il cit. art. 1, co. 1, lett. g), del d.m. n. 78 del 2008. Con motivi aggiunti ha precisato che il regolamento per l’assunzione quale volontario (d.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76) richiedeva solo la percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, onde la conferma dell’illegittimità della richiesta di requisiti più rigorosi per l’assunzione in ruolo rispetto a quelli relativi al servizio di volontariato.

All’esito parimenti di inidoneità della disposta verificazione, con sentenza in forma semplificata 13 giugno 2014 n. 6313 della sezione prima bis il ricorso è stato respinto.

Con atto notificato i giorni 8, 10 e 14 luglio 2014 il signor -OMISSIS- ha appellato detta sentenza lamentando che il primo giudice non abbia esaminato adeguatamente le censure proposte e, segnatamente, il secondo motivo di ricorso, in tema di inapplicabilità alla specifica procedura ed alla specifica posizione del ricorrente della normativa più rigorosa dettata per i concorsi pubblici, sia perché nel caso di sistemazione del precariato ne va fatta un’applicazione in termini non esasperati e possibilmente conservativi della legittima prospettiva di acquisizione definitiva del posto di lavoro, sia perché, in considerazione dell’idoneità reiteratamente conseguita e del servizio utile prestato nel corso degli anni, il lieve deficit auditivo avrebbe dovuto essere compensato della rientranza nella media di tutte le frequenze auditive e con riferimento al requisito previsto dal regolamento n. 76 del 2004. Ove ciò non fosse ritenuto conforme al punto g dell’art. 1 predetto, il regolamento n. 78 del 2008 dovrebbe considerarsi illegittimo per assoluta illogicità ed irragionevolezza, nonché evidente sproporzionalità rapportata alla selezione del personale precario, sicché si chiede, ove necessario, l’integrazione della verificazione mediante accertamento del requisito auditivo secondo il ripetuto regolamento n. 76 del 2004.

In data 5 settembre 2014 il Ministero dell’interno si è formalmente costituito in giudizio.

L’istanza cautelare, contenuta nell’appello, è stata accolta con ordinanza 11 settembre 2014 n. 4022.

Il Ministero dell’interno ha depositato documenti il 16 gennaio 2015.

All’udienza pubblica del 12 marzo 2015 la causa è stata introitata in decisione.

Ciò posto, in questa sede di piena cognizione il Collegio, a seguito di più approfondita riflessione rispetto alla sede cautelare, ritiene l’appello infondato.

Ciò tenuto anche conto che è il bando, non impugnato, a prescrivere nella specifica procedura in questione i requisiti psicofisici ed attitudinali previsti per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non quelli per il reclutamento del personale volontario, sicché l’impugnazione del regolamento avrebbe dovuto essere mediata da quella del bando.

Ad ogni modo, non è illogico che si richiedano siffatti, più rigorosi requisiti.

Come recentemente affermato dalla Sezione, all’ingresso in via permanente nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si collega uno stabile impegno caratterizzato da maggiori responsabilità con più intenso livello di stress, al fine di fronteggiare eventi caratterizzati da criticità; ciò implica una rinnovata valutazione dei requisiti psicofisici ed attitudinali in base alla speciale regolamentazione dettata dal d.m. n. 78 del 2008 cit. (che si dà carico di individuare congruamente in dettaglio ogni patologia afferente alla sfera fisica o psichica incompatibile con la peculiare posizione di status: cfr., da ultimo, Cons. St., sez. III, 2 maggio 2014 n. 2286), cui non sono paragonabili i giudizi di idoneità vigile del fuoco volontario riportati dall’interessato.

Del resto, ribadito che, com’è noto, il giudizio sull’idoneità psico-fisica spetta in via primaria ai periti ordinariamente preposti dall’Amministrazione alla selezione dei soggetti da ammettere e da mantenere in servizio, le declaratorie di inidoneità, di cui al citato d.m., rispondono al principio di precauzione rispetto a condizioni di pericolo, che notoriamente sottopongono le prestazioni lavorative dei vigili del fuoco ad elevato grado di rischio; ne deriva che il fatto solo che il servizio di ruolo aumenti obiettivamente tale grado, giustifica di per sé l’inserimento di più stringenti requisiti anche auditivi, i quali presuppongono un grado di idoneità eccedente quello richiesto per prestazioni lavorative a carattere ordinario e non possono certo risultare empiricamente collegate alla pregressa esperienza lavorativa dell’interessato ed ai rischi in concreto corsi durante la stessa. (cfr. Cons. St., sez. III, 28 novembre 2014 n. 5911).

In altri termini, come pure la Sezione ha avuto modo di affermare, il requisito di idoneità fisica sconta non irragionevoli né contraddittori limiti e modalità di accertamento diversi a seconda se si tratta di iscrizione nei quadri volontari o di accesso al servizio permanente nel Corpo dei Vigili del fuoco, il più alto grado di severità selettiva negli accertamenti delle commissioni mediche per l’assunzione del vigile del fuoco in servizio permanente giustificandosi anche per la valenza specifica e più impegnativa delle funzioni che quest’ultimo è chiamato ad espletare in via continuativa (cfr. Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2014 n. 1164).

D’altra parte, anche prima dell’emanazione del d.m. n. 78 del 2008, ai fini dell’ammissione ai concorsi di accesso nei profili di vigile del fuoco il requisito auditivo in parola era più rigoroso (“percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica”: art. 1, co. 1, lett. f, del d.m. 3 maggio 1993 n. 228) rispetto all’analogo requisito richiesto per l’accesso nei quadri del personale volontario del Corpo (“percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica”: art. 1, co. 1, lett. g, tabella I, allegata al d.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76).

Infine, non risulta applicabile alla fattispecie in esame il richiamato precedente, in quel caso discutendosi del differente requisito dell’altezza, la cui diversificazione era ritenuta non giustificata dalla insufficiente diversità delle mansioni del vigile di ruolo rispetto a quelle del volontario con riguardo specifico a quel requisito (cfr. Cons. St., sez. III, 19 febbraio 2014 n. 768).

La legittimità dell’originario giudizio di non idoneità emerge anche in relazione alle ulteriori considerazioni contenute nel secondo giudizio tecnico, che ha confermato la sostanziale correttezza del primo accertamento, sì da non rendere necessaria né opportuna un’eventuale ulteriore verifica di idoneità.

In conclusione, l’appello dev’essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata, sia pure con le modificazioni ed integrazioni motivazionali di cui innanzi.

Tuttavia, tenuto conto della materia trattata, si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità dell’appellante nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo – Presidente

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Vittorio Stelo – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 24 aprile 2015.

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