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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 marzo 2015, n. 1036. Accertata la illegittimità della procedura espropriativa intrapresa dall'Amministrazione, la medesima è tenuta ad avviare il procedimento di cui all'art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001, finalizzato all'adozione di un provvedimento di acquisizione dei fondi in questione al patrimonio indisponibile del soggetto stesso, strumentali all'attuazione degli interessi istituzionali. L'adozione dell'atto costitutivo del trasferimento dei suoli non è peraltro subordinato funzionalmente al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni. Invero l'indennizzo dovuto in ragione della "spoliazione" dei beni in capo ai privati proprietari deriva direttamente dall'attività illecita sub specie di illegittima occupazione e trasformazione del suolo, evento che una volta accertata la condotta contra legem causativa di danno impone alle Amministrazioni Pubbliche ed ai soggetti preposti alle procedure espropriative, di risarcire i proprietari per i danni sofferti.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 marzo 2015, n. 1036 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5859 del 2014, proposto da: In. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pa.St.Ri., Sa.Pi., con domicilio eletto...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 febbraio 2015, n. 8955. La quasi flagranza che legittima l'arresto – e dunque anche il provvedimento precautelare de quo – presuppone una correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà che pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza. Non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi. Ancora, deve escludersi lo stato di cd. "quasi – flagranza" quando l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era già consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa. Sulla scorta di tali principi, nella specie, è stato ritenuto insussistente lo stato di "quasi flagranza", atteso che la polizia giudiziaria procedeva all'adozione del provvedimento di allontanamento dell'imputata dalla casa familiare, non a seguito delle ricerche poste in essere in immediata successione temporale rispetto all'acquisizione della notizia del fatto reato da parte di coloro che vi assistevano o li subivano (come la parte lesa), dunque secondo una linea di continuità rispetto alla commissione dell'illecito, bensì dopo avere raccolto la denuncia della vittima presso il Pronto Soccorso del nosocomio, quando la condotta aggressiva, integrante il reato di lesioni personali costituente presupposto per il provvedimento ex artt. 384-bis e 282-bis, comma 6, cod. proc. pen., si era già ampiamente conclusa, con una significativa soluzione di continuità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 febbraio 2015, n. 8955 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2014, il Gip del Tribunale di Spoleto ha convalidato il provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto dalla P.G. nei confronti di B.A., in relazione al reato di lesioni personali aggravate in danno...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 febbraio 2015, n. 6682. In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 16 febbraio 2015, n. 6682 Ritenuto in fatto Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del 16 luglio 2012 con cui il locale Tribunale aveva condannato D.P.D. alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa in...

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Corte di cassazione, sezione II, sentenza 2 marzo 2015, n. 4169. Nel contratto per persona da nominare, la mancata, tardiva (o invalida) indicazione del terzo non può che determinare, ai sensi dell'art. 1405 cod. civ., l'effetto di consolidare il contratto in capo all'originario contraente, salvo che non siano intervenute altre diverse vicende contrattuali. Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante. Ma il tutto avviene a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida “electio amici”, restando altrimenti applicabile il chiaro disposto dell'art. 1405 cod. civ.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 2 marzo 2015, n. 4169 Ritenuto in fatto Ricorrono A.G. e gli eredi di A.F. , avverso la sentenza n. 2726 del 2005 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 26 settembre 2005, che ha respinto la loro impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellalo che, a...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3028. In caso di preliminare di immobile con consegna anticipata, la consegna dell'immobile oggetto dell'accordo effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti ne' comunque di quello di prescrizione, perche' l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto. In caso di preliminare di vendita non trovano, dunque, applicazione le norme sulla garanzia della cosa venduta, – norme che hanno come loro presupposto l'avvenuto trasferimento della proprieta' del bene -, in quanto il contratto in esame e' caratterizzato, come e' noto, tra l'altro, proprio dalla mancanza dell'effetto traslativo. Piuttosto, prima della stipula dell'atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente – senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo 1495 c.c., per la denuncia dei vizi della cosa venduta – ad opporre la exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita, altresi', a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, ovvero la condanna di quest'ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 febbraio 2015, n. 3028 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3079. Risarcibile il danno non patrimoniale alla figlia trascurata dal padre naturale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 febbraio 2015, n. 3079 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro –...