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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3560. Nel sistema della verifica prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, non è configurabile alcun silenzio significativo idoneo a far cessare quella condizione di bene culturale della cosa oggetto di tutela. Questa conclusione è in linea con l’intera configurazione della verifica dell’art. 12 del Codice che prevede – in luogo del precedente sistema degli “elenchi” – una presunzione legale relativa di culturalità e una sottoposizione al regime integrale di bene culturale fino a che il procedimento di verifica non si sia espressamente concluso con un provvedimento amministrativo negativo di quell’interesse, con gli effetti di condizione risolutiva di quel regime; ovvero con un provvedimento positivo che conferma e consolida il regime medesimo, spiegando gli effetti di un’ordinaria dichiarazione di bene culturale (art. 12, comma 7). D’altra parte, se si considera che il provvedimento negativo ha gli effetti sostanziali di fuoriuscita giuridica del bene dal patrimonio culturale nazionale e di sottrazione al relativo regime, è ragionevole ritenere che le conseguenze giuridiche negative di un’eccessiva durata del procedimento non debbano prevalere, grazie a una fictio iuris, sull’esigenza superiore e immanente della tutela fino a che di questa non si sia dimostrata la mancanza di giustificazione. Non v’è dubbio infatti che – nelle more del completamento del procedimento – quella fuoruscita potrebbe essere di pregiudizio all’integrità effettiva del bene e rendere inutile il ritorno della tutela se, successivamente, ne venisse riconosciuta la buona ragione. Il provvedimento adottato oltre il termine di cui all’art. 12, consolida legittimamente gli effetti provvisori di sottoposizione presuntiva al regime di bene culturale

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3560 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9439 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3571. Un contratto atipico, espressione di autonomia negoziale, non è estraneo all’ambito dell’attività contrattuale di diritto privato che l’Amministrazione è abilitata a svolgere, pur nell’osservanza delle regole procedurali pubblicistiche circa la formazione della volontà negoziale e l’individuazione del contraente, per rispettare i parametri di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti – anche attraverso esternalizzazione di alcuni servizi – non richiede quindi, necessariamente, il ricorso a forme contrattuali tipiche disciplinate dalla legge, ma può all’occorrenza essere modulato in termini particolari, eventualmente misti, benchè col minore possibile discostamento, rispetto ad anologhe fattispecie tipizzate e, comunque, nel rispetto dei concorrenti parametri legislativi (di natura mista, a titolo esemplificativo, sono stati ritenuti i contratti, rispondenti a criteri di housing sociale, nonché i contratti di sponsorizzazione

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3571 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2997 del 2015, proposto da Sa. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 luglio 2015, n. 28067. Una condizione di difficoltà economica non può legittimare, ai sensi dell’art. 54 c.p., un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa, atteso che non può parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 luglio 2015, n. 28067 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere Dott. DI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27575. La realizzazione di una tettoia, tale essendo la struttura in questione, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, né si configura quale pertinenza atteso che essendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art.44 DPR 380/01

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 luglio 2015, n. 27575 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 giugno 2015, n. 12948. In forza dell’autonomia dell’usufrutto rispetto alla nuda proprietà, l’eventuale giudicato di condanna del nudo proprietario alla demolizione di opere eseguite in violazione del diritto dell’attore in negatoria servitutis, non spiega alcun effetto riflesso sulla posizione dell’usufruttuario che sia rimasto estraneo alla lite. Ne legittima, semmai, l’intervento adesino autonomo o litisconsortile, e non quello ad adiuvandum.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 giugno 2015, n. 12948 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 luglio 2015, n. 14916. La sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione. E’ ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. L’art. 2058, secondo comma, cod. civ., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 luglio 2015, n. 14916 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 4 gennaio 2005, il Tribunale di Caltanissetta condannava la convenuta G.B. ad arretrare l’ampliamento e la sopraelevazione del proprio fabbricato, realizzati in data successiva all’acquisto della proprietà e oggetto di domanda di concessione in sanatoria, ad...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 16 luglio 2015, n. 30989. Nella circolazione stradale non può farsi affidamento sulla assoluta diligenza e rispetto delle regole degli utenti della strada, per cui la violazione dell’obbligo di precedenza non è un evento imprevedibile ed impone quindi, al conducente favorito ad un incrocio di moderare la velocità ed ispezionare la strada per evitare sinistri

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 16 luglio 2015, n. 30989 Ritenuto in fatto Con sentenza dei 27/11/2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di M.C. per il delitto di omicidio colposo in danno di F.A.. Veniva anche confermata la pena di anni uno di reclusione e la condanna al risarcimento...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 luglio 2015. Vanno sottoposte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se il principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, previsto dall’art. 6, lett. e), della direttiva 4 6/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, attuata d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, debba prevalere e, quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese, previsto dalla Prima direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968 nonché dal diritto nazionale agli art. 2188 c.c. e 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580, laddove esso esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti; 2) Se, quindi, l’art. 3 della Prima direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968 consenta che, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro delle imprese, i dati stessi non siano più soggetti a pubblicità, in tale duplice significato, ma siano invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 17 luglio 2015 Motivi della decisione I motivi del ricorso. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli art. 18 e 19, 3 comma, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, oltre al vizio di insufficiente motivazione, perché la sentenza impugnata ha finito per negare la funzione...