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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 luglio 2015, n. 31387. In ordine ai requisiti minimi del provvedimento dei Questore, con cui viene imposto l’obbligo di presentazione di cui al comma 2 art.6 L.13.12.1989 n.401 e succ.modif., il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè: a) la pericolosità dei soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto dei percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato. Facendo, poi, la norma riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a causa di manifestazione sportive, debbono ritenersi in essa ricompresi anche quelli di cui alla fattispecie in esame. Nell’espressione “a causa di manifestazioni sportive” debbono, invero, ricomprendersi anche le condotte che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità. Correttamente, pertanto, il G.i.p. ha rilevato che, essendo stata la condotta tenuta durante un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, indiscutibile fosse il collegamento tra la finalità della condotta medesima e le manifestazioni sportive.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 luglio 2015, n. 31387 Ritenuto in fatto 1. Il Questore di Milano, con provvedimento in data 2/4/2014, disponeva nei confronti di M.B. il divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive relative alla squadra dell’Olimpia Armani Jeans Milano, nonché la presentazione presso la Questura...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 31406. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera dell’art. 8 della l. n. 46 del 2006, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi. In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell’onere di “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 581 lett. c) c.p.p.. Il vizio di prova “omessa” o “travisata” sussiste, peraltro, soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  20 luglio 2015, n. 31406 Ritenuto in fatto 1. Il 23 gennaio 2014, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, dichiarava K.O. e B.M. colpevoli del reato previsto dall’art. 4 l. n. 110 del 1975 per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 15138. Non è necessario sottoporsi a un intervento chirurgico che modifichi i «caratteri primari sessuali», ossia gli organi genitali e riproduttivi, per ottenere la rettificazione di sesso all’anagrafe

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 luglio 2015, n. 15138 Svolgimento del processo M.M. aveva richiesto al Tribunale di Piacenza nel 1999 l’autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici. Il Tribunale aveva accolto la domanda. Dopo circa...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 luglio 2015, n. 14697. In tema di criteri di riparto delle spese riguardanti la manutenzione, ricostruzione e installazione dell’ascensore, la disciplina contenuta negli artt. 1123-1125 cod. civ., sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale che abbia natura contrattuale, inoltre, deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca tali spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime. In quest’ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l’esenzione totale dall’onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese (comprese quelle di conservazione), in ordine a una determinata cosa comune (come ad es. l’ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato” In assenza di siffatta previsione contrattuale, la proprietà comune del bene impone la partecipazione di tutti i condomini alle decisioni che concernono detto bene

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 luglio 2015, n. 14697 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata il 14 febbraio 2009, che ha accolto l’appello proposto da N.A. avverso la sentenza del Tribunale di Genova, e nei confronti del Condominio via (omissis) . 1.1. –...

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Consiglio di Stato, ordinanza 17 luglio 2015, n. 3587. Ai sensi dell’art. 99 c.p.a. sono rimesse all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni in tema di c.d. giudicato a formazione progressiva: – se nel corrente quadro giuridico del processo amministrativo il concetto di giudicato a formazione progressiva sia ancora attuale – se, in presenza di una sentenza resa in sede di giudizio di ottemperanza, ritenuta idonea ad integrare il giudicato della sentenza di cognizione e, come tale, intangibile, il concetto di ius superveniens, idoneo a circoscrivere l’effetto del giudicato stesso, possa essere applicabile anche all’ipotesi di una giurisprudenza comunitaria sopravvenuta; – se la normativa nazionale sopravvenuta possa incidere sul giudicato a formazione progressiva eventualmente formatosi, determinandone l’inidoneità a produrre gli effetti programmati e stabiliti; – se, dopo la riforma del processo amministrativo attuata con l’adozione del relativo codice e l’introduzione di azioni processuali prima non riconosciute dal sistema processuale amministrativo, abbia ancora senso fare riferimento all’istituto del giudicato a formazione progressiva, elaborato dalla giurisprudenza proprio per sopperire alle limitazioni proprie del processo amministrativo originario, centrato sulla sola azione di annullamento del provvedimento illegittimo, oppure se debba farsi riferimento ad un concetto di giudicato omologo a quello civilistico ed incentrato sul dictum contenuto nella sola sentenza di merito.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V ORDINANZA 17 luglio 2015, n. 3587 ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2007, proposto da: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Annoni, Diego Vaiano, Paolo Vaiano, Felice Eugenio Lorusso e Roberto Mastroianni, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3568. La normativa, comunitaria e nazionale (artt. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita attraverso la presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, e 48, paragrafo 2, lett. a), punto ii), della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, secondo cui le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate attraverso la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni), nel richiedere la prestazione o effettuazione/esecuzione dei servizi nell’ultimo triennio, dà chiara ed univoca prevalenza al dato sostanziale relativo alla concreta esecuzione del rapporto, su quello meramente formale relativo al momento genetico della stipulazione del contratto, in coerenza alla ratio immanente al requisito in esame, di dimostrare il possesso dell’idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa concorrente, presupponente l’esecuzione effettiva di servizio analoghi nel triennio.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 16 luglio 2015, n. 3568 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2015, proposto da: Prodeo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Fantini, con domicilio eletto presso lo Studio Tonucci & Partners, in Roma, via Principessa Clotilde, 7; contro IVASS...