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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 luglio 2015, n. 14639. Nell’adempimento dell’incarico professionale conferito, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., impone al professionista di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 luglio 2015, n. 14639 Svolgimento del processo 1. Nel luglio del 2002, la E. s.a.s. di R.F. e i suoi soci accomandatati, R.I., Ra.Ga., R. F., R.L., g. e G., convennero in giudizio il loro commercialista, dottor B.G., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni loro causati...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2015, n. 18237. Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un colle­ga iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità proce­dente (con conseguente fissazione di domicilio “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudizia­ria procedente ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domi­cilio “ex lege” di cui al citato R.D. n. 37 del 1934, art. 82 limitata al solo procuratore costi­tuito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria “ex tunc” per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il de­stinatario di essa

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2015, n. 18237 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza in data 5 dicembre 1990 il Tribu­nale di Locri condannava il Comune di Stignano al pagamento in favore della sig.ra R.T., della somma di lire 103.245.953, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni relativi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 settembre 2015, n.18305. L’accertamento in un minore in età infantile che lo stato di invalidità permanente alla persona (nella specie sordità causata da non tempestiva diagnosi di meningite, stimata come determinativa di invalidità nella misura del 30% derivante da cofosi bilaterale), cagionato da responsabilità medica, sia rimediabile e sia stato in concreto rimediato tramite l’applicazione di una protesi (nella specie un impianto cocleare), non è ragione sufficiente – per vizio di violazione dell’art. 1223 c.c. sotto il profilo della mancata sussunzione dello stato invalidante come evidenziatore di un danno conseguenza patrimoniale futuro da c.d. perdita – a giustificare l’esclusione dell’esistenza, in ragione della invalidità, e sulla base di una valutazione prognostica, di un danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa del minore, atteso che il dover svolgersi la vita del minore con la percezione della costante applicazione della protesi necessaria per sopperire al deficit derivante dalla invalidità è circostanza che di per sé – ed a maggior ragione quando come nella specie si accompagni ad elementi desunti come sintomatici nello stesso senso dalle modalità di vita del minore nel momento in cui si compie l’accertamento – contraddice e si oppone a quella esclusione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 settembre 2015, n.18305 Ritenuto in fatto Con sentenza del 28 settembre 2011 la Corte d’Appello di Roma, provvedendo, per quanto in questa sede interessa, sull’appello incidentale, proposto da B.M. e G.B. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore B.V. , ha rigettato entrambi...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 settembre 2015, n. 38275. Ogni allontanamento, ancorchè limitato nel tempo e nello spazio , realizza il delitto di cui all’art. 385 cod. pen., anche se il soggetto venga sorpreso nelle immediate vicinanze dell’abitazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 21 settembre 2015, n. 38275 Ritenuto in fatto S. Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, in data 3-4-2014, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 385 cod. pen....

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 settembre 2015, n. 4410. L’affidamento del privato a poter conservare l’opera realizzata sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato non è tutelato in via generale ma è rimesso alla discrezionalità del legislatore, al quale compete emanare norme speciali di tutela come la potenziale commutabilità della sanzione demolitoria in quella pecuniaria. L’annullamento giurisdizionale del permesso o della concessione di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui il Comune, stante l’efficacia conformativa, oltre che costitutiva e ripristinatoria, della sentenza del giudice amministrativo, è obbligato a dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti che ne conseguono. Tali provvedimenti non devono avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate prevendendo, l’art. 38 T.U., una gamma articolata di possibili soluzioni, della valutazione delle quali l’atto conclusivo del nuovo procedimento dovrà ovviamente dare conto

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 settembre 2015, n. 4410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2015, proposto da: Societa’ Im. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 settembre 2015, n. 4407. In materia espropriativa, in mancanza di un decreto d’esproprio, la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo conseguente a dichiarazione di pubblica utilità, costituisce comportamento mediatamente riconducibile all’esercizio di un potere, come tale pacificamente rientrante, insieme alla connessa domanda risarcitoria, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 settembre 2015, n. 4407 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5269 del 2014, proposto da: Al.Qu., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fi.De., Lu.Lo., con domicilio eletto presso...