Cassazione 12

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 21 settembre 2015, n. 38275

Ritenuto in fatto

S. Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, in data 3-4-2014, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 385 cod. pen. In C.S. il 15-5-2006, con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

II ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché l’imputato, come dichiarato dalla moglie agli operanti, al momento del controllo, uscì dall’abitazione esclusivamente per pochi minuti, per consentire al cane di espletare i propri bisogni fisiologici, rimanendo nei pressi dell’abitazione, ben visibile per qualsiasi controllo.

2.1.11 reato è comunque estinto per prescrizione. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1.La prima doglianza è manifestamente infondata. Va infatti ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ogni allontanamento, ancorchè limitato nel tempo e nello spazio , realizza il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. (ex plurimis , Sez. 6, 26 -5- 1990, Nataletti ; Sez. 6, 27-4-1998 , Bemi ) , anche se il soggetto venga sorpreso nelle immediate vicinanze dell’abitazione ( Sez. 6 7-1-2003, n. 15741, Rv. 226808 ; Sez 6, 18-12-2007, n. 3212). L’elemento soggettivo si esaurisce poi nel dolo generico, ad integrare il quale è sufficiente la coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo in cui si è ristretti , con la consapevolezza di trovarsi legalmente agli arresti domiciliari o nelle altre situazioni che fungono da presupposto del reato (Sez. 6 , 10-2-2005 , n. 20943). Non occorre dunque alcuna specifica volontà di sottrarsi ai controlli da parte delle Forze dell’ordine. Non rilevano, d’altronde, i motivi che hanno determinato la condotta dell’ agente (Sez 6, 6-3­2012 n. 10425 Rv. 252288; Sez. 6 6-3-2012 n. 10425 , Rv. 252288), a meno che questi , al momento del fatto, non versasse in una situazione tale da integrare gli estremi dello stato di necessità. Quest’ultimo ricorre però solo in presenza di una situazione di grave pericolo alla persona, con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tali da non lasciare al soggetto altra alternativa che quella di violare la legge (Sez. 6,10-6-2003, n.33076, Rv.226524): situazione completamente esulante dal caso in esame.

2.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. E’ stata infatti contestata, nel caso di specie, la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, che è stata applicata dal giudice di primo grado, il quale ha concesso le attenuanti generiche equivalenti ad essa, con statuizione confermata in appello. Ne deriva che, a norma dell’art. 161 , comma 2 , cod. pen., il termine prescrizionale massimo e di 10 anni, onde il reato si prescrive il 15 maggio 2016. 3. II ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3, cod.proC. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e. 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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