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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 35929. La grave situazione “ambientale” idonea a configurare la tipica fattispecie di rimessione ad altra sede ai sensi dell’art. 45 c.p.p deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 35929 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIEFFI Severo – Presidente Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere Dott....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 settembre 2015, n. 4537. Negli appalti pubblici concernenti l’aggiudicazione dei servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendale e dall’osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del D.Lgs. 163 del 2006, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta stessa, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio

Consiglio di Stato sezione III sentenza 28 settembre 2015, n. 4537   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2015, proposto da: So. Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2015, n. 18807. Nell’ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto soggiace al regolamento FIGC (anche per quanto concerne la necessità che l’incarico venga conferito, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Federazione) non solo quando esso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nel relativo albo, ma quand’anche esso sia stipulato tra il professionista medesimo ed un avvocato iscritto all’albo professionale ordinario. Le violazioni delle norme dell’ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, comportano comunque l’invalidità del contratto anche in base all’ordinamento dello Stato, incidendo necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo; intesa quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall’ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 settembre 2015, n. 18807 Svolgimento del giudizio Nel maggio 2005 l’avvocato S.L. conveniva in giudizio il calciatore M.A. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre accessori, a titolo di penale contrattuale relativa al mandato 13 febbraio 2003 con il quale il convenuto...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 settembre 2015, n. 18695 . I caratteri che deve assumere la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco -, nonché della stabilità – individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi (artt. 6, commi 1 e 4 della l. n. 184 del 1983) una durata minima di tre anni. Il suddetto limite di ordine pubblico opera in presenza di qualsiasi vizio genetico posto a fondamento della decisione ecclesiastica di nullità e che la convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 settembre 2015, n. 18695 Svolgimento del processo 1 – La corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da N.M. nei confronti di F.M. , relativa al riconoscimento della sentenza emessa in data 14 luglio 2011 dal Tribunale Ecclesiastico...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 settembre 2015, n. 17574. In tema di fallimento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione contro la pronuncia di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento proposto dal legale del ricorrente dopo il termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia effettuata mediante posta elettronica certificata su istanza della cancelleria

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 settembre 2015, n. 17574 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...