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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 novembre 2015, n. 23049. Alla mancata riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio ad opera dell’ente impositore o del contribuente consegue l’estinzione del processo tributario, determinandosi in tal modo la definitività dell’avviso di accertamento che ne costituiva l’oggetto

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 11 novembre 2015, n. 23049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Dott. GRECO Antonio – Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. FEDERICO Guido – Consigliere Dott. IOFRIDA...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2015, n. 23073. L’individuazione dei presupposti per l’applicabilità del rito previsto dall’art. 1, comma 47 e ss. della legge n. 92 del 2012 rientra tra i poteri-doveri del giudice, al quale compete in via preliminare verificare la compatibilità della domanda con il tipo di rito e di tutela prescelta

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 novembre 2015, n. 23073 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro – Presidente Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 novembre 2015, n. 22989. In ossequio al principio di libertà di forme, il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento di proprietà

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 novembre 2015, n. 22989 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 novembre 2015, n. 46507. L’attenuante di cui al quinto comma dell’articolo 73 d.P.R. 309\90 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Si è pervenuti a conclusioni analoghe anche dopo le modifiche normative intervenute ad opera dell’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, che hanno trasformato la fattispecie circostanziale di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309\90 in ipotesi autonoma di reato. E’ obbligo del giudice quello di valutare complessivamente, ai fini della configurabilità del reato in esame, tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale dei reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 novembre 2015, n. 46507 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catania – Sezione Penale minori, con sentenza del 20/6/2014 ha riformato, rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 4/11/2013, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2015, n. 22907. Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione ab intestato, per aver il de cuius disposto in vita dell’intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all’eventuale successivo esercizio dell’azione di riduzione, agisce in qualità di terzo e non nella veste di erede, qualità – necessaria ai fini della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario di cui all’art. 564 c.c., comma 1 – che egli acquista solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. Infatti, il legittimario totalmente pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dall’art. 564, comma 1, per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), ma non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 novembre 2015, n. 22907 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente – Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere – Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere – Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere – Dott. ORICCHIO Antonio –...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 5418. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti”. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, ove ne accerti l’illegittimità. Restano devolute, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Dunque, in conclusione, la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 5418   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2015, proposto da: Ma.Ga.,ed altri rappresentati e difesi dagli avvocati Gu.Ma. e Gu.Gr., con...