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Corte di Cassazione, serzione I, sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559. Non sussiste un danno “in re ipsa” in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l’acquisto della partecipazione societaria, poiché la stessa assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne discende che grava su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare un suo specifico interesse all’acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, potendo, solo in tal caso, giustificarsi l’eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’articolo 1226 c.c., in ragione dell’impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere Dott. FERRO...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 dicembre 2015, n. 24530. Non configura giusta causa di licenziamento la condotta del dipendente addetto a un grande magazzino per la vendita al pubblico, di lunga anzianità lavorativa e privo di precedenti disciplinari, che abbia sottratto un bene di valore trascurabile e lo abbia consegnato solo dopo una verifica nella quale aveva negato di averlo rubato, in quanto comportamento facilmente spiegabile con la preoccupazione per le conseguenze del gesto probabilmente commesso senza premeditazione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 dicembre 2015, n. 24530 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. DE MARINIS...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 dicembre 2015, n. 24489. La compensazione delle spese di lite, di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., può trovare giustificazione anche nella novità della questione trattata, non determinabile a priori, ma che richiede un’interpretazione da parte del Giudice

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 dicembre 2015, n. 24489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2015, n. 25356. Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 dicembre 2015, n. 25356 Ritenuto in fatto Con sentenza del 27 aprite 2011 il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, accoglieva la domanda, presentata da L.C. e F.A. nei confronti di L.B. e M.A. , di risoluzione di un contratto di comodato avente ad oggetto un...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 24 novembre 2015, n. 46599. Ai fini dell’emissione di una misura cautelare personale, per “gravi indizi di colpevolezza” ex art. 273 c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 24 novembre 2015, n. 46599 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VECCHIO Massimo – Presidente – Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere – Dott. BONITO F. M. S. – rel. Consigliere – Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2015, n. 49579. In tema di atti sessuali con minorenne, l’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. Siccome la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza dì una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che deve farsi riferimento al fatto nella sua globalità con la precisazione che, nell’utilizzare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., (ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale in parola), si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena. Invero, poiché l’attenuante in parola non risponde ad esigenze di adeguamento dei fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica, se dei caso esercitata), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2015, n. 49579 Ritenuto in fatto 1. S.G. ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 31 gennaio 2014 dalla Corte di appello di Catania che ha confermato quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale della medesima città...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 dicembre 2015, n. 25223. La responsabilità del proprietario o dell’utente dell’animale per i danni da questo causati è da tempo inquadrata, sia dllaa giurisprudenza di questa Corte, sia dalla dottrina pressoché unanime, tra le ipotesi di responsabilità presunta e non tra quelle di colpa presunta. In quest’ottica, la presunzione di responsabilità per i danni causati dagli animali può essere superata esclusivamente quando il proprietario o colui che si serve dall’anale fornisca la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno alla sfera soggettiva dei proprietaria dell’animale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’animale e l’evento lesivo. Il caso fortuito è comprensivo anche del fatta colposo del danneggiato di un terzo, che abbia avuta efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Deve trattarsi cioè di un evento imponderabile ed imprevedibile, tale da superare odi possibilità di resistenza o contrasto da parte dell’uomo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 dicembre 2015, n. 25223 Svolgimento del processo 1. Nel 2001, O.F. convenne in giudizio il Circolo Ippico “Il Ciliegio’ di N.V., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di un calcio al volto sferratole da un cavallo che si trovava custodito in un’area recintata...